Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Benevento il 29/07/1970
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di essere rimesso in termini per la proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza del medesimo Giudice, resa in data 23 gennaio 2024, divenuta definitiva il 6 giugno 2024, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che la data di scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, nel caso in valutazione, era successiva alla data dell’udienza fissata per l ‘ eventuale sostituzione della pena irrogata ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981; sicché sarebbe stato possibile, per l ‘ imputato, a seguito del deposito della motivazione della sentenza e delle ragioni, ivi indicate, per le quali non si era proceduto alla sostituzione della pena detentiva, proporre tempestiva impugnazione.
Propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
All’udienza del 23 gennaio 2024, all’esito della discussione del giudizio abbreviato celebrato davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, veniva data lettura del dispositivo della sentenza con la quale l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con revoca del beneficio della non menzione della condanna concesso con sentenza del Tribunale di Firenze del 14 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2019. Per la stesura della motivazione il Giudice assegnava il termine di giorni 90 per la redazione della motivazione e, comunque, dava avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena irrogata con una delle pene previste dagli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981, con sospensione del procedimento fino all’udienza fissata per il 2 aprile 2024.
Si tratta di statuizione che faceva seguito alla richiesta del difensore dell’imputato, svolta in sede in discussione, di applicazione delle pene sostitutive in caso di condanna.
Nella pendenza del termine indicato, in data 27 febbraio 2024, veniva depositata la motivazione della sentenza che negava la possibilità di procedere all’applicazione di pene sostitutive e, in data 2 aprile 2024, non era tenuta alcuna udienza né risultava il rinvio di ufficio dell ‘ udienza.
Si evidenzia che, in data 17 luglio 2024, il condannato aveva proposto incidente di esecuzione per richiedere la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza pronunciata il 23 gennaio 2024, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2024 e che il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza pronunciando l’ ordinanza impugnata che, invece, è nulla, secondo il ricorrente, per erronea applicazione di norma processuale.
2.1. In primo luogo, si sostiene che l’art. 545bis del codice di rito introduce tra gli atti successivi alla lettura del dispositivo, un ‘altra fase, quella che sorge a seguito dell’avviso del Giudice se ricorrono le condizioni per la sostituzione e che si può procedere ai sensi dell’art 53 cit., acquisendo il consenso dell’imputato personalmente o a mezzo di procura speciale.
Il Giudice, quindi, decide immediatamente dopo la lettura del dispositivo circa l’applicazione delle pene sostitutive ed è previsto che possa essere fissata altra udienza in cui, sentite le parti, si decide sulla sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo e indicando la pena prescelta, con obblighi e prescrizioni statuite.
Nel caso di specie, il Giudice della cognizione aveva rinviato all’udienza del 2 aprile 2024, sospendendo il processo e fissando nuova udienza, così -a parere del ricorrente – implicitamente delibando nel senso della riconosciuta sussistenza
dei presupposti per accedere a una pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 545bis , comma 1 e 3, cod. proc. pen.
Di qui la dedotta nullità della sentenza, per violazione dell’art. 545 -bis cod. proc. pen. Infatti, il Giudice della cognizione, nella motivazione depositata, aveva rigettato la richiesta di sostituzione in violazione della norma citata, posto che, differito il processo ai sensi dell’art. 545bis cod. proc. pen., all’udienza indicata il Giudice avrebbe soltanto potuto confermare il dispositivo, richiamando un precedente di legittimità (Sez. 2, n. 12635 del 23/2/2024).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. In via generale si osserva che il d.lgs. n. 150 del 2022, con l’art. 1, comma 1, lett. a), ha introdotto l’art. 20bis cod. pen, e, con l’art. 31, il nuovo art. 545bis cod. proc. pen.
Tale novella potenzia la finalità special-preventiva delle pene richiedendo al giudice di cognizione di individualizzare la pena in ragione della finalità di recupero del singolo condannato, ai sensi dell’art. 27, comma primo, Cost.
Gli artt. 20bis e 545bis cod. proc. pen. anticipano, con modifiche anche sostanziali, alla fase di cognizione la possibilità di applicazione delle pene (non più sanzioni) sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva.
Il giudice della cognizione, dunque, deve valutare, all’esito del giudizio di merito, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, secondo una scansione bifasica.
L’art. 545bis cod. proc. pen., infatti, prevede che, quando non sia stata disposta la sospensione condizionale della pena e «se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva », il giudice, dopo la lettura del dispositivo con l’applicazione della pena della reclusione o dell’arresto, dà avviso alle parti a riguardo.
A quel punto l’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria e, invece, se non può aver luogo la sostituzione con tale pena immediatamente, il Giudice, sentito il Pubblico ministero, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni e ne dà contestualmente avviso alle
parti e al competente Ufficio di esecuzione penale esterna, sospendendo il processo.
Acquisite le informazioni, nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi o acquisitivi di documentazione proveniente dall’imputato, assicurati dall’art. 545bis , comma 2, cod. proc. pen., il Giudice dovrà nuovamente dare lettura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché venga disposta l’applicazione della pena sostitutiva, o anche solo confermato.
Tale iter fa comprendere che la concessione delle pene sostitutive integra un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del Giudice, di talché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese.
Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il Giudice non sia in grado di decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo, subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni.
Il comma 2 citato, dunque, scandisce i tempi e indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al Giudice della cognizione, che anche d’ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato; disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede.
Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il Giudice, all’udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l’indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo.
Il comma 4, infine, precisa che, quando il processo è sospeso, in attesa delle informazioni richieste, la lettura contestuale della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato, mentre nei casi di motivazione non contestuale i termini per il deposito dei motivi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato.
È appena il caso di rilevare che le pene sostitutive, al pari delle sanzioni sostitutive, costituiscono atto personalissimo dell’imputato (Sez. 4, n. 8038 del 12/04/1984, Rupp, Rv. 165933 – 01). Detta natura risulta, infatti, confermata dall’art. 545bis , comma 1, cod. proc. pen. che prevede che la sostituzione può avvenire sempre che ad acconsentire ad essa sia l’imputato, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale. Il carattere personale della richiesta di pena sostitutiva si evince, invero: 1) dal fatto che essa comporta un onere soggettivo rilevante, parimenti limitativo della libertà; 2) dal rilievo che solo l’imputato è in grado di stabilire se può adempierla convenientemente; 3) dal fatto che la eventuale violazione degli obblighi comporta gravi conseguenze, previste dall’art. 66 legge n. 689 del 1981, di cui solo l’imputato può assumersi il rischio.
1.2. Tanto premesso si osserva che, nel caso in esame, nelle more del rinvio disposto e, dunque, della pronunciata sospensione del procedimento, non essendo ancora pendente il termine per l’impugnazione che, invece, decorre dalla data dell ‘udienza di rinvio , il Giudice ha depositato la motivazione.
Risulta, per, nella motivazione che il Giudice della cognizione ha rilevato l ‘ assenza di una rituale richiesta di pene sostitutive, né personale né a mezzo di procuratore speciale, e che, comunque, l’imputato non poteva essere considerato meritevole del beneficio.
Orbene, a fronte di tale statuizione, con il ricorso per cassazione in esame, da un lato, si denuncia la nullità dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione (v. p. 2 del ricorso) , dall’altro , si eccepisce la nullità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari della quale si chiede la declaratoria di non esecutività (v. p. 4).
Tuttavia, l’esame d ei vizi devoluti, a prescindere dalla fondatezza della questione di diritto prospettata -posto che il deposito della motivazione della sentenza senza tenere l’udienza fissata integra la violazione dell’art. 545bis , comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 12635 del 23/02/2024, COGNOME Rv. 286162 -01, in motivazione) – è precluso nella presente sede di legittimità, perché risulta che il condannato, dopo il provvedimento del Giudice dell’esecuzione oggetto d el ricorso oggetto di esame nella presente sede, ha già impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 23 gennaio 2024, impugnazione decisa con ordinanza di questa Corte, Sez. 7, n. 42223 -24 del 28/10/2024, con la quale è stata pronunciata l’ inammissibilità per tardività.
Q uanto all’eccepita nullità dell’ordinanza, il ricorso non illustra, specificamente, il contenuto del l’originaria richiesta al Giudice dell’esecuzione rigettata con il provvedimento impugnato , anche se nell’ incipit il ricorrente fa espresso riferimento alla violazione dell’art. 670 cod. proc. pen . In ogni caso, con riferimento al diniego della rimessione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., si ravvisa l ‘ inammissibilità della deduzione posto che non viene illustrato, specificamente, il motivo della mancata presentazione del gravame nei termini di legge, da parte dell’imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, né sono illustrati fattori esterni, riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore rilevanti ex art. 175 cod. proc. pen.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue, per la complessità delle questioni dibattute, la condanna alle spese o al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 4 giugno 2025