Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/3/2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore
generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale e condannato per il furto aggravato di un’autovettura (così riqualificando l’originaria imputazione per ricettazione), dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al reato di furto, mentre, accogliendo l’appello del pubblico
ministero, condannava l’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, nel cui interesse sono stati formulati tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 603, cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU, atteso che la riforma della sentenza assolutoria era stata pronunciata senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria.
In subordine, il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. nella parte in cui tale norma non prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, il giudice debba disporre la rinnovazione della prova dichiarativa anche se questa sia stata assunta nel corso di udienza di convalida dell’arresto e a prescindere dalla successiva richiesta di definizione con il giudizio abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo, si censura l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della contestata recidiva, nonostante la giovane età dell’imputato, gravato da un solo precedente per un fatto commesso nel 2016.
2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. posto che, a seguito della riforma della sentenza assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto avvisare l’imputato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva. Precisa il ricorrente che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di sostituzione della pena deve essere formulata con i motivi di gravame o, comunque, entro il termine dell’udienza di discussione. Tale principio, infatti, è valido nel caso in cui l’appello riguardi una sentenza di condanna, mentre nel caso di specie l’imputato era stato assolto dal reato per il quale è successivamente intervenuta la condanna e, quindi, non aveva ragione di avanzare la suddetta richiesta, tanto più che in relazione al reato di furto, per il quale era sta condannato in primo grado, era stata già depositata la remissione di querela.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi
evidenziare un duplice profilo di inammissibilità.
In primo luogo, si evidenzia che l’obbligo di rinnovazione nel caso di riforma della sentenza assolutoria sorge solo in presenza di una diversa valutazione di prove dichiarative e non già quando, come avvenuto nel caso di specie, muti la sola valutazione giuridica della condotta (Sez.4, n. 31541 del 22/6/2023, Lazzari Rv. 284860).
A ci6 deve aggiungere che il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa limitata, secondo l’enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia acquisita nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez.2, n. 10401 del 13/2/2024, Albanese, Rv. 286100).
L’eccezione di illegittimità costituzionale della norma è manifestamente infondata, in primo luogo perché, nel caso di specie, non vi è stata una diversa valutazione della prova, bensì una qualificazione giuridica del fatto difforme rispetto a quella recepita in primo grado.
A ciò si aggiunga che è infondata anche la tesi secondo cui, nel caso di giudizio abbreviato ammesso a seguito di giudizio direttissimo, le dichiarazioni rese in sede di convalida equivarrebbero a prove dichiarative e, quindi, nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria le stesse andrebbero rinnovate.
Come emerge pacificamente dalla sentenza impugnata, nel caso di specie è stato utilizzo Pe del resto non poteva avvenire diversamente – il verbale di arresto redatto dai Carabinieri e non già la relazione resa in sede di convalida, sicchè non vi è stata alcuna valutazione di prove dichiarative, bensì solo di verbali di atti compiuti nel corso del procedimento, pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne l’esclusione delle attenuanti generiche, si rileva che la Corte di appello ha reso una motivazione immune da vizi, sottolineando l’estrema offensività della condotta posta in essere dall’imputato – consistita in una pericolosa fuga in auto, terminata solo a seguito dell’incidente causato dall’imputato – tale da non consentire di apprezzare elementi di minore gravità del fatto.
Per quanto concerne, il riconoscimento della recidiva, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, sottolineando come la precedente condanna per
l’imputato riguardava i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, t da far ritenere che la reiterazione di analoghe condotte sia dimostrativa della maggiore pericolosità dell’imputato.
Si tratta di una motivazione congrua e insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso di specie, il reato per il quale era intervenuta la condanna in primo grado è divenuto improcedibile per remissione di querela, sicchè la difesa dell’imputato non era onerata di depositare la procura speciale per avanzare la richiesta di sostituzione della pena detentiva prima della definizione del giudizio di appello, in quanto per il residuo reato di resistenza a pubblico ufficiale il giudizio di primo grado si era concluso con l’assoluzione.
Ne consegue che, in tale evenienza, la posizione dell’imputato è del tutto sovrapponibile a quella che si realizza nel giudizio di primo grado, allorquando solo con la pronuncia della sentenza di condanna sorge l’obbligo per il giudice di avvisare l’imputato ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. ed eventualmente di fissare apposita udienza per la decisione sulla richiesta di sostituzione.
Si tratta di un principio che ha già trovato riconoscimento in sede di legittimità, essendosi affermato che il giudice d’appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell’imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l’udienza prevista dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l’insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez.2, n.2341 del 19/12/2023, dep.2024, Sanna, Rv. 285727).
Nel caso di specie, la sequenza procedimentale sopra richiamata non è stata rispettata, sicchè si impone l’annullamento con rinvio al solo fine di consentire all’imputato di formulare la richiesta di sostituzione e alla Corte di appello di pronunciarsi su tale punto, ferma restando la definitività delta sentenza in ordine all’accertamento del fatto e alla quantificazione della pena.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore