Pene Sostitutive e Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante precisazione sui limiti di applicazione delle pene sostitutive nel contesto del rito speciale del patteggiamento. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale tra il giudizio ordinario e i procedimenti basati su un accordo tra le parti, chiarendo che non è compito del giudice attivarsi d’ufficio per convertire una pena detentiva se ciò non è stato previsto nell’accordo di patteggiamento. Approfondiamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato a seguito di un accordo di patteggiamento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti. L’imputato lamentava che il giudice, pur avendo ratificato l’accordo, non avesse attivato la procedura prevista dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale. Tale norma, in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, impone al giudice di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa, come la detenzione domiciliare. Secondo il ricorrente, questa omissione rappresentava un vizio della sentenza.
La Decisione della Corte sulle Pene Sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi del ricorrente. Gli Ermellini hanno stabilito, con una procedura snella de plano, che il motivo del ricorso si basava su censure non consentite. La Corte ha ribadito un principio già consolidato: la procedura prevista dall’art. 545-bis c.p.p. non è applicabile al rito del patteggiamento. Di conseguenza, il giudice non aveva alcun obbligo di avvisare le parti o di valutare autonomamente la possibilità di applicare pene sostitutive.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su ragioni di carattere testuale e sistematico. In primo luogo, l’articolo 545-bis del codice di procedura penale è una norma concepita esclusivamente per il giudizio ordinario, quello che si conclude con una sentenza di condanna dopo un dibattimento. Il patteggiamento, invece, è un rito speciale che si basa sulla volontà concorde dell’imputato e del pubblico ministero.
La stessa norma che disciplina il patteggiamento, l’articolo 444 del codice di procedura penale, prevede espressamente che l’accordo tra le parti possa avere ad oggetto anche l’applicazione di una pena sostitutiva. Questo significa che la scelta di accedere a una sanzione alternativa alla detenzione deve nascere dalla negoziazione tra difesa e accusa e deve essere parte integrante dell’accordo sottoposto al giudice. In assenza di una tale richiesta congiunta, il giudice non può sovrapporsi alla volontà delle parti e imporre una pena diversa da quella concordata. Farlo significherebbe snaturare l’essenza stessa del patteggiamento, che è appunto un accordo processuale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Essa chiarisce in modo definitivo che la responsabilità di richiedere l’applicazione di pene sostitutive in un patteggiamento ricade interamente sulle parti, e in particolare sulla difesa. Non è possibile rimanere inerti durante la fase dell’accordo e poi lamentarsi in sede di impugnazione per la mancata applicazione d’ufficio di benefici da parte del giudice. Gli avvocati difensori devono quindi valutare attentamente e fin da subito l’opportunità di includere nell’accordo di patteggiamento la richiesta di conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva. La decisione ribadisce la natura negoziale del rito, dove la volontà delle parti è sovrana e il ruolo del giudice è quello di verificare la correttezza dell’accordo, non di integrarlo.
Nel rito del patteggiamento, il giudice deve informare le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo per il giudice di dare avviso sulla possibilità di convertire la pena, previsto dall’art. 545-bis c.p.p., è dettato esclusivamente per il giudizio ordinario e non si applica al procedimento di patteggiamento.
Chi può richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva in un patteggiamento?
La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere parte dell’accordo di patteggiamento stipulato tra l’imputato e il pubblico ministero. Deve quindi essere una richiesta congiunta delle parti, non una decisione unilaterale del giudice.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto giuridico errato, ovvero che la procedura per la sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p.) fosse applicabile al patteggiamento. Poiché tale norma non si applica a questo rito, la censura mossa dal ricorrente è stata ritenuta non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod. proc. pen. finalizzato a valutare la possibilità di sostituire la pena della reclusione applicata con la misura della detenzione domiciliare sostitutiva – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite. Invero, questa Corte ha già precisato che «il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 – 01). Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’art. 444, primo comma, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la richiesta di “patteggiamento” può avere ad oggetto anche una pena sostitutiva e in assenza di una tale richiesta non può il Giudice sovrapporsi alla volontà delle parti che hanno ritenuto di non richiedere l’applicazione di detta pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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