Pene Sostitutive: la Cassazione fissa i paletti per la richiesta in appello
L’introduzione delle pene sostitutive con la Riforma Cartabia ha aperto nuove prospettive per la gestione delle sanzioni penali per reati di minore gravità. Tuttavia, l’accesso a questi benefici non è automatico e richiede il rispetto di precise regole procedurali. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i termini perentori entro cui la richiesta di applicazione di tali pene deve essere formulata nel giudizio di appello, pena l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato condannato in primo grado. In sede di appello, la difesa non includeva nei motivi di gravame originari la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Tale istanza veniva avanzata per la prima volta solo attraverso una memoria depositata lo stesso giorno dell’udienza, che si svolgeva peraltro con rito cartolare, ovvero senza la discussione orale in presenza delle parti.
La Corte d’Appello, e successivamente la Corte di Cassazione, hanno ritenuto tale modalità non conforme alle regole processuali, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Decisione della Corte sulle Pene Sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano il giudizio di appello, in particolare il principio devolutivo sancito dall’art. 597 del codice di procedura penale. Secondo questo principio, il giudice di secondo grado ha il potere di decidere solo sui punti della sentenza impugnata che sono stati oggetto di specifica critica nei motivi di appello.
La richiesta di applicare le pene sostitutive non è una questione secondaria, ma un tema centrale che deve essere devoluto alla cognizione del giudice d’appello attraverso l’atto formale di impugnazione. Presentarla con una semplice memoria tardiva non è sufficiente a investire validamente la Corte della questione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la disciplina transitoria della Riforma Cartabia (art. 95, D.Lgs. n. 150/2022) deve essere contemperata con i principi cardine del processo penale. Affinché il giudice d’appello possa valutare l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, è indispensabile che la questione sia stata formalmente sollevata:
1. Con i motivi di appello principali: questa è la via maestra e corretta per portare la richiesta all’attenzione del giudice.
2. Al più tardi, con i motivi nuovi: lo strumento dei motivi nuovi, previsto dall’art. 585, comma 4, c.p.p., rappresenta l’ultima opportunità processuale per integrare l’impugnazione, ma deve comunque rispettare termini specifici.
Una memoria depositata il giorno dell’udienza, specialmente in un rito cartolare, è uno strumento processuale inidoneo e tardivo per introdurre un nuovo tema di giudizio così rilevante. La Corte ha richiamato un suo precedente conforme (Cass. n. 41313/2023), consolidando un orientamento giurisprudenziale chiaro sul punto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: la richiesta di accesso alle pene sostitutive deve essere pianificata e formulata con tempestività e nel rispetto delle forme processuali. Confidare in memorie o istanze dell’ultimo minuto è una strategia rischiosa che, come dimostra questo caso, porta a precludere al proprio assistito una concreta opportunità di evitare la detenzione. La precisione e il rispetto dei termini processuali si confermano, ancora una volta, elementi essenziali per una difesa efficace.
È possibile chiedere le pene sostitutive per la prima volta con una memoria depositata il giorno dell’udienza d’appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta deve essere presentata con i motivi di appello principali o, al più tardi, con i motivi nuovi. Una memoria tardiva è inammissibile per questo scopo.
Qual è il principio che regola cosa può decidere il giudice d’appello?
È il principio devolutivo, secondo cui il giudice d’appello può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati nei motivi di appello.
Cosa succede se la richiesta di pene sostitutive viene presentata in modo non corretto o tardivo?
La richiesta viene dichiarata inammissibile e il giudice d’appello non può prenderla in considerazione, precludendo all’imputato la possibilità di beneficiare di queste misure alternative alla detenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 07/11/1999
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la richiesta di sostituzione della pena non era contenuta nei motivi di appello, a fronte di sentenza di primo grado emessa il 1’11 ottobre 2023, ma solo in una memoria depositata il giorno stesso dell’udienza, tenuta con rito cartolare;
i( che,; elazione alla disciplina vigente al momento della sentenza di primo grado, de e darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivi) espresso dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile
(Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023 Ud. (dep. 11/10/2023 ) Rv. 285708 – 01
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consiglie stensore