Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/01/1996
avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gaudenti NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudic2 del indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che ha applicato la pena di tre e mesi due di reclusione e €20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui eli comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod.pen.
Deduce la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relaz o mancato avvertimento della possibilità che la pena detentiva non superiore ai qua anni venisse sostituita con con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53, 689 del 1981.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata , E! senza formalità, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge (zirl. comma 2-bis, cod. proc. pen.).
La censura dedotta, infatti, non prospetta alcuna illegalità della pena, ma s denunciare la violazione di una norma che non è applicabile in caso pattegg ia mento.
Come affermato da Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 – 01; Se Z. 2 50010 del 10/10/2023 Rv. 285690 – 01, il disposto dell’art. 545-bis, commi 1, proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superio quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che cond alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivament giudizio ordinario.
Va, infatti, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 444 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 d , : embre 2022, in data antecedente, dunque, l’udienza nel corso della quale le parti raggiunto l’accordo sull’applicazione della pena, le parti possono includere in: processuale anche l’applicazione di una pena sostitutiva. E solo in questc ca giudice del patteggiamento è consentita l’applicazione della pena sostitutiva.
Il giudice del patteggiamento può, dunque, disporre la sostituzione dell , p pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione (si ve 20-bis, cod. pen.) solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l’accoglimento rigetto della richiesta.
Non avendo le parti concordato l’applicazione della pena sostitutiva e non inlv applicazione il disposto di cui all’art. 545 bis cod.proc.pen. al patteggiarmnto, il ricorso risulta promosso al di fuori dei limiti di cui all’art. 448 comr
cod.proc.pen. e non sussistendo profili di illegalità della pena, va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament D delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c:)st. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2025