Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4 ottobre 2023 il Tribunale di Vercelli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME, in relazione ai reati contestatigli, la pena di due anni e nove mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il motivo è manifestamente infondato.
Come già chiarito da questa Corte, il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 0; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978 – 0).
Con la recente Sez. 5, n. 5136 del 14/11/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m., si sono ribadite siffatte conclusioni, sottolineando, sul piano argonnentativo, che nello stesso d.lgs. n. 150 del 2022 si è provveduto a coordinare il nuovo art. 545-bis con l’art. 448 cod. proc. pen., introducendo, in quest’ultimo, il comma 1bis che così recita: “quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni,
dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale ester competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2. Se ne deduce, allora, considerando l’inequivoca lettera della norma, che, nel cas della sentenza di patteggiannento, la sostituzione della pena detentiva debba essere già prevista dall’accordo, e tale approdo è anche confermato dal fatt che, nel medesimo art. 448, si rinvia al solo comma 2 dell’art. 545-bis che s limita a precisare le modalità attraverso le quali il giudice può assume informazioni utili al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva.
D’altra parte, anche in generale, questa Corte ha puntualizzato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a propor in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investi di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. p pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiv (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 23/02/2024