Pene Concorrenti: Quando il Cumulo Annulla la Sospensione della Pena
L’esecuzione della pena è un momento cruciale del procedimento penale. Una questione particolarmente delicata riguarda la gestione delle pene concorrenti, specialmente quando una nuova condanna si aggiunge a una precedente per cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la sopravvenienza di più condanne impone il cumulo e, se la pena totale supera certi limiti, la sospensione non può più essere mantenuta. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo che aveva proposto ricorso contro un’ordinanza del Tribunale. In precedenza, al soggetto era stata inflitta una pena detentiva breve, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell’art. 656 del codice di procedura penale. Tale sospensione consente al condannato di richiedere misure alternative alla detenzione in carcere.
Successivamente, è sopraggiunta un’altra condanna. Il pubblico ministero, come previsto dalla legge, ha provveduto a unificare le diverse pene, determinando una pena complessiva (il cosiddetto ‘cumulo’). Questa nuova pena totale superava i limiti di legge entro i quali è possibile concedere le misure alternative e, di conseguenza, mantenere la sospensione dell’esecuzione. Il condannato ha quindi impugnato il provvedimento, lamentando, tra le altre cose, ritardi da parte del tribunale di sorveglianza.
La Decisione della Corte sulle Pene Concorrenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena legittimità dell’operato del pubblico ministero e del giudice dell’esecuzione. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la gestione delle pene concorrenti segue regole precise e inderogabili.
La Corte ha stabilito che, di fronte a più condanne, il pubblico ministero ha il dovere di provvedere al cumulo. L’unificazione della pena è un atto dovuto che ha una conseguenza diretta sulla sospensione dell’esecuzione. Se la pena unificata supera le soglie previste dalla legge per l’accesso a misure alternative, la sospensione precedentemente concessa per una singola pena, meno grave, non ha più ragione di esistere e deve essere revocata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica giuridica stringente. La sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 c.p.p. non è un diritto assoluto, ma una possibilità legata alla specifica entità della pena da eseguire. Quando interviene una nuova condanna, la situazione del reo cambia: lo Stato non si trova più a dover eseguire una singola pena breve, ma un cumulo di pene che, nel loro insieme, possono raggiungere un’entità tale da escludere i benefici.
La Corte ha citato un suo precedente (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023), rafforzando l’idea che l’unificazione della pena è un passaggio obbligato che prevale sulla singola valutazione precedente. In questo contesto, gli argomenti del ricorrente relativi ai ritardi del tribunale di sorveglianza sono stati giudicati irrilevanti. Tali ritardi, secondo la Corte, costituiscono ‘un inconveniente di mero fatto’, che non può incidere sulla soluzione giuridica del caso, ovvero sulla corretta applicazione delle norme in materia di cumulo ed esecuzione pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Cumulo delle Pene Concorrenti
Questa ordinanza offre un importante monito sulle conseguenze della pluralità di condanne. Dimostra come un beneficio, quale la sospensione dell’esecuzione per una pena breve, sia intrinsecamente precario. La commissione di ulteriori reati, portando a nuove condanne, innesca un meccanismo automatico di cumulo che può annullare i benefici precedentemente ottenuti.
In pratica, la decisione ribadisce che il sistema di esecuzione penale valuta la posizione complessiva del condannato. La sospensione è concessa in vista di un percorso di risocializzazione tramite misure alternative, ma tale percorso è precluso se l’entità totale della pena da scontare, risultante dal cumulo delle pene concorrenti, supera le soglie di legge. Pertanto, ogni nuova condanna non solo aggiunge una pena, ma rimescola le carte dell’intera esecuzione, con conseguenze immediate e spesso severe per il condannato.
Cosa succede se una persona, con un ordine di esecuzione sospeso per una pena breve, subisce un’altra condanna?
Il pubblico ministero deve unificare le pene (cumulo). Se la pena totale risultante supera i limiti di legge per la concessione di misure alternative, la sospensione dell’esecuzione viene revocata e non può più essere mantenuta.
La sospensione dell’esecuzione della pena è sempre garantita per pene brevi?
No, non è garantita in modo assoluto. È una possibilità concessa in base all’entità della singola pena. La sopravvenienza di altre condanne può portare alla revoca del beneficio se il cumulo delle pene supera le soglie previste dalla legge.
Un ritardo del Tribunale di Sorveglianza nel decidere su una misura alternativa può impedire la revoca della sospensione della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, eventuali ritardi del tribunale di sorveglianza sono considerati meri inconvenienti di fatto e non possono incidere sulla corretta applicazione delle norme giuridiche sul cumulo delle pene e sulla conseguente revoca della sospensione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14091 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4578/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2729/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il 26/01/1991
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che, per pacifico indirizzo di questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284776-01), in tema di esecuzione di pene concorrenti la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell’esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l’ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen. non può essere più mantenuta;
che il pubblico ministero prima, e il giudice dell’esecuzione in sede di controllo del suo operato, si sono perfettamente attenuti al principio suindicato, mentre non pertinenti appaiono le citazioni giurisprudenziali di cui al ricorso;
che eventuali ritardi da parte del tribunale di sorveglianza, nella definizione dei procedimenti di sua spettanza, rappresentano un inconveniente di mero fatto, non incidente sulla soluzione giuridica del caso;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME