Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Adrano il 09/05/1953 difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Catania avverso l’ordinanza in data 04/07/2024 della Corte di appello di Catania che ha confermato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania il 25.01.2024; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, disattendendo i rilievi difensivi dedotti nell’ambito dell’incidente di esecuzione, per tramite dei quali si lamentava che, nel determinare la pena da eseguirsi nei confronti del
condannato NOME COGNOME sarebbero stati erroneamente esclusi alcuni periodi di liberazione anticipata, già concessi al condannato dal Magistrato di sorveglianza.
La Corte territoriale ha osservato che, a mente dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tra i periodi di liberazione anticipata potevano essere computati soltanto quelli afferenti alla carcerazione sofferta successivamente al reato commesso nell’aprile 2015, giudicato con sentenza della Corte di appello di Catania del 30.06.2021 e che, conseguentemente, doveva considerarsi corretto il provvedimento censurato dalla difesa del condannato.
Ha interposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo di doglianza con il quale lamenta la violazione dell’art. 606, lett. c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente, dopo avere rappresentato come, nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti, sia stato correttamente detratto dall’esecuzione della pena il periodo di cd. “pre-sofferto”, si duole, per contro, del mancato computo di tutti i periodi di liberazione anticipata già concessa dal Magistrato di sorveglianza per effetto del perimetro stabilito dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di cui lamenta la violazione.
Ad avviso del ricorrente, il riconoscimento della già concessa liberazione anticipata sarebbe stato riferito ad un periodo validamente computato dalla Procura generale e tale avrebbe dovuto essere considerata, nella concreta determinazione della pena da eseguire.
Ne GLYPH discenderebbe GLYPH l’erroneità GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato, asseritamente inosservante dell’art. 657, comma 4, cod. pen., in quanto, assume il ricorrente, «se detto computo è stato eseguito in ossequio ai canoni di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc pen., non si comprende perché non debba essere ammessa, sullo stesso periodo di carcerazione, la riduzione di pena per la liberazione anticipata già concessa dal Magistrato di sorveglianza».
Dunque, ad avviso della difesa, la decisione non coglierebbe nel segno, ponendo la questione del limite di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., già affrontato e risolto dalla Procura generale al momento dell’emissione del provvedimento di “cumulo”, profilo dal quale – secondo il ricorrente – deriverebbe una evidente e irragionevole contraddizione, tale da integrare ipotesi di illogicità manifesta del provvedimento impugnato, di cui si chiede l’annullamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato, e, come tale, deve essere rigettato.
1.1. Assume la difesa che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione di legge laddove, ritenuto corretto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale, avrebbe omesso di accogliere il profilo di doglianza avanzato dalla difesa con l’incidente di esecuzione in ordine al rilievo del mancato computo, nell’ambito del provvedimento di “cumulo”, di tutti i periodi di liberazione anticipata già concessi dal Magistrato di sorveglianza con riguardo alla carcerazione sofferta dal condannato.
A sostegno, il ricorrente afferma che «la decisione impugnata non coglie nel segno, atteso ché (…) pone una questione, quella dei limiti di cui alla richiamata norma (art. 657, comma 4, cod. proc. pen., n.d.r.), che è stata già risolta dallo stesso Ufficio di Procura nel provvedimento del 25.01.2024 che non è oggetto di alcuna doglianza da parte del condannato».
1.2. La doglianza è infondata.
La Corte di appello ha invero esplicitamente affermato che il limite di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. riveste valenza con riferimento ai periodi di detenzione e di liberazione anticipata ad essa afferenti e che, su tale rilievo, deve ritenersi corretto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che indica, in osservanza di detto limite, i periodi di carcerazione (e liberazione anticipata) successivi alla data del reato giudicato con la sentenza della Corte di appello 30 giugno 2021.
Ai fini di una miglior comprensione della vicenda, occorre tenere conto, per quanto di rilievo in questa sede, dei seguenti elementi contenuti nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catania sulla base dei titoli indicati:
-Sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013, irrevocabile il 15 aprile 2015, (art. 416-bis, commi 2, 4, 6 cod. pen., commesso da gennaio 2006 ad aprile 2009), condanna alla reclusione di anni tredici e mesi quattro;
-Detrazione a titolo di “pre-sofferto”, pari al periodo dal 29 aprile 2009 al 10 febbraio 2014, per complessivi anni quattro, mesi nove, giorni dodici, già ritenuta espiata dal 15.04.2015 al 24.09.2020.
-Sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2021, irrevocabile il 25 maggio 2023, (art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, cod. peri., commesso da maggio 2009 ad aprile 2015), condanna alla pena complessiva, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013, pari ad anni diciannove, mesi tre, giorni tre di reclusione, così stabilita:
-pena base per il reato, ritenuto più grave, di cui alla sentenza 30 giugno 2021, pari ad anni quattordici, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, aumento pari ad anni quattro, mesi nove, giorni tredici di reclusione per le violazioni di cu alla sentenza 13 giugno 2013;
-data dell’ultimo arresto di NOME COGNOME: 15 aprile 2015.
Conseguentemente, risulta che:
-in relazione al primo reato, giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013, commesso tra gennaio 2006 e aprile 2009 e dunque anteriormente al periodo di “pre-sofferto” – 29 aprile 2009/10 febbraio 2014 – si è correttamente provveduto a detrarre, oltre al periodo indicato di anni quattro, mesi nove e giorni dodici, la liberazione anticipata afferente a tale periodo;
-in relazione al secondo reato, giudicato con sentenza della Corte di appello di Catania 30 giugno 2021, commesso tra maggio 2009 ed aprile 2015, rileva la data del 15 aprile 2015, giorno dell’arresto del condannato e di cessazione della permanenza del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto di sentenza della Corte di appello del 30 giugno 2021.
Ne consegue che, a mente dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tale data indica il momento al quale fare riferimento ai fini della detrazione di eventuali periodi di custodia cautelare e di relativa liberazione anticipata, che va quindi detratta per il solo periodo successivo al 15 aprile 2015.
Tutto ciò premesso, diversamente da quanto adduce il ricorrente, risulta pertanto che il provvedimento di “cumulo” sia corretto, anche laddove (pag. 2) stabilisce che la liberazione anticipata deve essere calcolata a fare data dal 29 aprile 2015, data di decorrenza del semestre successivo al 15 aprile 2015, quando NOME COGNOME era stato arrestato, mentre, per contro, debbono essere espunti, come partitamente indica il provvedimento (pag. 2), i periodi di
liberazione anticipata afferenti a periodi di carcerazione sofferti anteriormente ad aprile 2015, in osservanza del disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
In definitiva, si tratta di ribadire, con riferimento al caso in oggetto, principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata – deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell’inizio della detenzione.» (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284690-01), laddove, motivazione, è stato precisato che «Nel caso di liberazioni anticipate concesse in relazione a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse, è necessario, dunque, procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono, a vario titolo, essere operate», essendo precluso di imputare un periodo di “pre-sofferto” e di relativa liberazione anticipata a condanna relativa a reato commesso successivamente alla violazione.
2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/11/2024.