Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 22/07/1971
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 13 dicembre 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all’art. d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Santa Teresa di Riva il 23 febbraio 2017.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzial sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probat fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizza accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, da cui è emerso ch COGNOME, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, formalmente amminis dalla ex moglie NOME COGNOME, ha occultato, rispetto agli anni di imposta 2012 e 2013, scritture contabili dell’impresa, in modo da non consentirne la ricostruzione del volume di af essendo stato in particolare sottolineato che a conforto della tesi accusatoria circa l’effett esclusiva gestione della società da parte di COGNOME rilevano non solo gli accertamenti cond durante la verifica fiscale, ma anche le univoche e convergenti dichiarazioni dei titolari imprese che si sono relazionate con la RAGIONE_SOCIALE, oltre che dell’ex moglie del ricor e soprattutto del commercialista designato alla tenuta delle scritture contabili della società NOME COGNOME che ha riferito di avere sempre avuto contatti con NOME COGNOME
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l’eccessività della pe l’inapplicabilità delle pene accessorie di cui all’art. 12 d. Igs. 74 del 2000, è an manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente stigmatizzato, quanto alla pena, peraltro fissata in misura non eccessiva dal primo giudice, l’oggettivo disvalore fatti, mentre, in ordine alle pene accessorie, risulta pertinente il richiamo della pro impugnata al principio formulato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3892 del 22/06/2016, dep 2017, Rv. 269066), secondo cui, in tema di reati tributari, le pene accessorie previste dall 12 del d. Igs. n. 74 dei 2000 si applicano nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previst decreto medesimo, stante la necessità di una lettura funzionale del predetto art. 12, laddo prevede l’irrogazione delle pene accessorie ne; caso di condanna per “taluno” dei delitti prev nel decreto, posto che una interpretazione solo letterale ne comporterebbe, in assenza di u elenco limitativo dei delitti ai quali applicare le pene accessorie, la sostanziale inapplicabi
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.