Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46787 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Rovereto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18 aprile 2023 del Tribunale di Rovereto letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, in cui contesta le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ritenendo che al momento del compimento del primo atto gestorio il pubblico ministero non avesse dato impulso all’esecuzione della pena accessoria ex art. 662 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Rovereto, emessa con il giudizio abbreviato il 18 aprile 2023, NOME COGNOME è stato assolto dal reato di cui all’art. 389 cod. pen. per insussistenza del fatto con riferimento alla violazione della pena accessoria di cui all’art. 32-bis cod. pen. applicatagli con la sentenza della Corte di appello di Trento del 17 marzo 2010, irrevocabile il 30 maggio 2010.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto chiedendone l’annullamento per violazione di legge con riferimento agli artt. 32-bis e 389 cod. pen.
Infatti, nonostante l’imputato fosse destinatario della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi della persona giuridica e avesse comunque compiuto atti di esercizio dell’attività d’impresa, il Tribunale lo aveva assolto ritenendo che l’art. 32-bis cod. pen. non configurasse «una pena in senso proprio», tale da vietare l’attività interdetta, ma esprimesse soltanto una parziale incapacità di agire del condannato incidente sulla validità civilistica degli atti compiuti durante l’interdizione.
La Procura ricorrente contesta detta interpretazione non solo perché contraria alla lettera dell’art. 32-bis cod. pen., ma perché intrinsecamente contraddittoria rispetto alla ratio delle pene accessorie, disciplinate dal codice penale, la cui violazione, infatti, viene sanzionata dal delitto di cui all’art. 389 co pen. che, altrimenti, resterebbe privo di qualsiasi significato.
Peraltro, l’invalidità in sede civile degli atti compiuti in violazione del diviet tre origine proprio dall’illecito penale e nessuna valenza assume il raffronto con la diversa formulazione dell’art. 32-ter cod. pen., che stabilisce la singola e specifica incapacità di concludere contratti con la pubblica amministrazione, mentre l’art. 32-bis cod. pen. prevede un’incapacità AVV_NOTAIO connessa proprio al ruolo ricoperto dal condannato all’interno di imprese o persone giuridiche.
Infine, a conforto della propria tesi, il ricorso richiama la sentenza numero 9514 del 2021 emessa dalla Sesta sezione penale riguardante la pena accessoria prevista dall’art. 216, ultimo comma, L.F. che menziona proprio l’art. 32-bis cod. pen. come pena accessoria prevista in via AVV_NOTAIO in relazione al potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore che ha riguardo al ruolo più che al contenuto patrimoniale degli atti compiuti.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti indicate hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Il Tribunale di Rovigo ha erroneamente ritenuto insussistente il delitto di «Inosservanza di pene accessorie», di cui all’art. 389 cod. pen., nonostante NOME COGNOME fosse stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, alla pena accessoria dell’interdizion dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno e in questo lasso di tempo avesse continuato ad esercitare le funzioni ed i poteri connessi alla carica rivestita di socio accomandatario e legale rappresentante delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“.
È opportuno delineare la ratio della fattispecie contestata a partire dagli interventi normativi che l’hanno coinvolta.
3.1. Per garantire effettività alle pene accessorie, il cui rispetto è rimesso allo stesso condannato, il legislatore ha previsto l’autonoma figura delittuosa di cui all’art. 389 cod. pen. che in origine incriminava la trasgressione dei soli “obblighi” derivanti dall’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’interdizione sospensione da una professione o da un’arte.
La legge n. 689 del 24 novembre 1981 ha esteso il delitto alla violazione di tutte le pene accessorie – di cui ha anche ampliato il catalogo – a prescindere che siano o meno disciplinate dal codice penale; ha previsto la trasgressione anche dei “divieti” e ha punito la condotta con la sanzione detentiva, anziché con quella alternativa, così valorizzandone in modo significativo la gravità. Infatti, la finalit dell’art. 389 cod. pen. è quella di rafforzare il soddisfacimento della pretesa punitiva derivante dalla violazione delle pene accessorie in quanto volte ad evitare la permanenza dell’autore del reato nel contesto sociale, professionale o relazionale in cui il delitto è stato commesso e così irrobustire il contrasto a determinati ambiti delinquenziali in una logica non solo sanzionatoria, ma soprattutto deterrente.
Nella Relazione al progetto definitivo al Codice penale le pene accessorie sono considerate sanzioni che «per il loro intrinseco carattere mancano di un’efficienza tale, per cui possano riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidatori ed afflittivi della repressione. Di qui la evidente necessità di combinarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono complementari e accessorie».
La dottrina penalistica tradizionale, proprio in forza della menzionata Relazione e dei lavori preparatori al codice penale, ha ritenuto che le pene accessorie tendessero ad un obiettivo di prevenzione AVV_NOTAIO o di difesa sociale, oltre che ad una funzione afflittiva e rieducativa omogenea a quella tipica delle pene principali.
L’evoluzione normativa, che ne ha visto l’estensione in ambiti e contesti criminali diversi, impone di valorizzarne soprattutto la funzione di prevenzione speciale in quanto le pene accessorie sono volte ad evitare che l’autore reiteri la condotta criminosa, in ordine a singoli reati o gruppi di reati, impedendogli di ricadere nel delitto precludendogli il contatto con l’interesse offeso.
3.2. Le pene accessorie, elencate dall’art. 19 cod. pen., si caratterizzano per essere applicate solo in aggiunta ad una pena principale e si sostanziano o in interdizioni oppure nella privazione di certi diritti o di certe capacità o, infine, forme che rendono maggiormente afflittiva la pena principale.
Esse non costituiscono un numero chiuso in quanto sono numerose quelle previste in diversi settori dell’ordinamento (legge fallimentare, testo unico sugli stupefacenti, testo unico ambientale, disciplina tributaria, eccetera) e stante la loro efficacia, proprio in chiave di prevenzione speciale, ne sono state introdotte altre, tra cui, ad esempio, quelle per i condannati di delitti contro la personalità individuale con la I. n. 172 del 2012 (in materia di prostituzione e pornografia minorile, istigazione alla pedofilia, perdita del diritto agli alimenti ed esclusion dalla successione della persona offesa) con ampliamento della sfera di applicazione.
La maggioranza delle pene accessorie ha contenuto interdittivo e comporta il divieto di svolgere determinate attività, in termini assoluti o in determinati luoghi o contesti, di rivestire specifici uffici, di esercitare facoltà o diritti, di impo cessazione di taluni rapporti.
3.3. Anche l’art. 32-bis cod. pen., applicato a COGNOME con sentenza irrevocabile, è stato introdotto con la legge numero 689 del 24 novembre 1982 per una più efficace repressione della criminalità economica ed imprenditoriale, con un’ulteriore estensione della sfera dei destinatari (dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) avvenuta con la legge numero 262 del 28 dicembre 2005.
Questa pena accessoria comporta, per l’autore, la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi (amministratore, sindaco, liquidatore, direttor AVV_NOTAIO, dirigente preposto a redigere i documenti contabili) o di rappresentanza (institoria e procuratoria) delle persone giuridiche e delle imprese. Essa consegue automaticamente dalla condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti
commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio e la sua durata si determina ex art. 37 cod. pen.
La disposizione trova un precedente nel previgente art. 2641 cod.civ. (abrogato dall’art. 148 della I. n. 689 del 1982), sostanzialmente disapplicato dalla giurisprudenza anche per la sua collocazione, che prevedeva la sanzione interdittiva tra le disposizioni di chiusura per i reati societari, ma era considerat applicabile anche ai reati comuni.
La ratio dell’art. 32-bis cod. pen. è costituita, da un lato, dalla necessità di colpire più severamente i reati commessi utilizzando una posizione giuridica qualificata da specifici poteri o doveri, dall’altro lato, dalla necessità di allontana il condannato dalle mansioni nell’esercizio delle quali ha commesso il delitto, in considerazione della natura criminogena derivante dalla posizione ricoperta.
Poiché il contenuto di questa pena accessoria è quello di interdire l’esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, ne consegue che l’eventuale violazione del divieto, per l’intero periodo di sua applicazione, produce due effetti: sotto il profilo civilistico la nullità degli atti comunque in essere, perché contrari a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ.; sotto il profilo penalistico la commissione del delitto di cui all’art. 389 cod. pen.
3.4. Alla luce di questo quadro costituisce un’ interpretazione contra legem, oltre che illegittimamente abrogatrice dell’art. 389 cod. pen., quella apoditticamente proposta dal Tribunale di Rovereto nella parte in cui stabilisce che la pena accessoria non sia «una pena in senso proprio» così mostrando di non confrontarsi con l’art. 20 del cod. pen. che non solo la denomina pena, ma stabilisce che essa consegua «di diritto alla condanna, come effetti penali di essa», nel senso che non è necessaria un’espressa dichiarazione nella sentenza per la sua applicazione.
Infatti, l’elemento oggettivo dell’art. 389 cod. pen. è costituito solo dalla trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti alla pena accessoria, intesi come esercizio di attività inibite, il cui rispetto è affidato al condannato.
Inoltre, la sentenza continua nella sua interpretazione abrogatrice lì dove arbitrariamente stabilisce che la sanzione, collegata alla violazione della pena accessoria dell’incapacità di esercitare gli uffici indicati dall’art. 32-bis cod. pen., sia soltanto l’invalidità civilistica degli atti compiuti dal condannato durante periodo di interdizione e non anche la sanzione penale prevista dall’art. 389 cod. pen.
Infine, la pronuncia impugnata, sempre con asserzioni lapidarie e non argomentate, sostiene che l’art. 32-bis cod. pen. non disponga alcun obbligo o divieto a carico del condannato tanto da rendere inapplicabile l’art. 389 cod. pen.
che fa riferimento ad obblighi e divieti tra i quali ovviamente non può che essere inclusa quella che l’art. 32-bis cod. pen. definisce “interdizione”, lemma che testualmente vuol dire proibizione, divieto.
A ciò si aggiunge, come correttamente sostenuto nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che anche l’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare prevede la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio e all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che ha una natura speciale rispetto alla pena accessoria di cui all’art. 32-bis cod. pen., ciononostante non si è mai dubitato che la violazione del relativo divieto integri il delitto di cui all’arti 389 cod. pen. (Sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020, dep. 2021, Pieri, Rv.281610, richiamata dal ricorso).
Le questioni poste con la memoria dal difensore di NOME COGNOME non sono valutabili in quanto richiedono accertamenti di fatto estranei alla sede di legittimità.
Per gli argomenti esposti il ricorso deve essere accolto con l’effetto di annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovereto, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovereto, in diversa persona fisica.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La Consigliera estensora
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