Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Viareggio (Lu) il DATA_NASCITA;
avverto la sentenza n. 2603 della Corte di appello dì Genova del 16. dicembre 2024
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letti gli atti di causa, la sentenza impugnata- e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il Pm, in · persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla pena accessoria ed il rigetto del ricorso nel resto sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Massa e Carr con la quale egli ha insistito per l’accoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza pronunziata in data 16 dicembre 2024, ha riformato la sentenza con la quale, in data 22 settembre 2023, il Tribunale di Massa aveva assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, in qualità di libero professionista, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, occultato una serie di documenti contabili dei quali è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni di imposta dal 2014 al 2019.
Avendo il Tribunale ritenuto che la condotta, meramente omissiva attribuita al COGNOME, non avesse integrato gli estremi del reato oggetto di contestazione, la Corte di appello, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura AVV_NOTAIO ha, viceversa, osservato che il prevenuto aveva emesso una serie di fatture nel corso degli anni di imposta indicati (come era risultato a seguito delle richiesta formulato nei confronti dei soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con il medesimo in detti periodo), di tal che si erano verificate le condizioni che imponevano di conservare una copia del documento.
La Corte territoriale ha, pertanto, dichiarato la penale responsabilità del COGNOME e, “disapplicata la recidiva”, lo ha condannato, considerato il fatto che egli non ha versato neppure una minima parte delle somme dovute per imposte, ad una pena ritenuta di giustizia in misura superiore al minimo edittale, commisurando anche a tale pena principale la durata delle pene accessorie previste dall’art. 12 del dlgs n. 74 del 2000.
Avverso la decisione dianzi descritta ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il COGNOME, sviluppando a tale fine due motivi di impugnazione.
Riguardo al primo egli ha lamentato il fatto che la Corte territoriale, operando una sorta di interpretazione estensiva in malam partem della disposizione precettiva, ha ritenuto ricorrere gli estremi della condotta delittuosa anche in caso di omessa conservazione della documentazione di cui al capo di imputazione, condotta che non rientrerebbe nel fuoco della disposizione penale essendo invece sanzionata dall’art. 9 del dlgs n. 471 del 1997, esclusivamente sotto il profilo dell’illecito amministrativo.
Con il secondo motivo di ricorso il COGNOME ha lamentato il fatto che, in assenza di motivazione alcuna, la durata delle pene accessorie previste in
caso di condanna per uno dei reati sanzionati dal dlgs n. 74 del 2000, per le quali il legislatore non ha previsto una durata fissa, sia stata commisurata, acriticamente ed in forma automatica, alla durata della pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere , pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione.
Infondato è, infatti, il primo motivo di impugnazione.
Con esso il ricorrente si è doluto della ritenuta illegittimità della sentenza impugnata in relazione al vizio di violazione di legge e di motivazione per non avere la Corte territoriale provveduto alla qualificazione in termini di eventuale illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 9 del dlgs n. 471 del 1997, della condotta posta in essere dal COGNOME e per non avere la stessa Corte dato risposta alle censure formulate dal ricorrente in merito alla questione dedotta in sede di gravame attinente alla qualificazione giuridica del fatto a lui attribuito.
Si tratta di lagnanze ingiustificate.
Invero è lo stesso ricorrente che ammette il fatto che in sede di ispezione tributaria egli abbia omesso di mostrare agli agenti verificatori la documentazione contabili costituita dalla copia delle fatture da lui emesse nell’esercizio della sua attività libero professionale; sostiene il ricorrente che siffatta condotta, essendo la conseguenza della avvenuta dichiarazione da lui fatta nel senso del non possesso di tale documentazione, è condotta che vale ad integrare non il reato a lui contestato, cioè la violazione dell’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, ma la meno grave violazione amministrativa di cui all’art. 9 del dlgs n. 471 del 1997 e che, invece, avendo la Corte territoriale sussunto il contenuto del suo comportamento nella ,fattispecie penalmente rilevante, invece che in quella di interesse esclusivamente amministrativo, essa avrebbe reso un’applicazione analogica in malam partem, evidentemente inammissibile, della normativa penal-tributaria,
L’assunto è errato in diritto; invero come da questa Corte già in passato rilevato, è ben vero che il reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 attraverso il quale è sanzionata penalmente la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione ogni qual volta ciò determina la impossibilità o la maggiore difficoltà di verificare la situazione reddituale del soggetto agente – descrive
una fattispecie distinta e separata rispetto a quella illustrata, e sanzionata, dall’art. 9, comma 2, del dlgs n. 471 del 1997 – il quale, a sua volta, punisce, con la sanzione amministrativa, la condotta di chi “rifiuta di esibire, dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica” sia i documenti indicati al comma 1 della medesima disposizione sia “altri registri, documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza” – e che, pertanto, si tratta di fattispecie fra loro diverse; ma non per questo deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorra la seconda fra tali ipotesi e non la prima.
Deve, infatti, segnalarsi che, in primo luogo la sanzione penale è rivolta solo al caso in cui si tratti di documentazione della quale, come nella presente fattispecie, è necessaria la conservazione, laddove quella amministrativa è riferita anche alla ipotesi in cui si tratti di documentazione – purché ne sia certa l’esistenza – rilevante, sebbene non ne costituisca un obbligo la conservazione; in secondo luogo le due fattispecie differiscono in quanto quella penale è sviluppata attraverso una duplice tipologia di condotte, alternativamente consistenti o nella distruzione o nell’occultamento della documentazione in questione, laddove la sanzione amministrativa è invece riferita alla condotta di chi, evidentemente attraverso diversi comportamenti che non siano la distruzione o l’occultamento, sottragga la documentazione de qua all’attività ispettiva (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2018, n. 1441, rv 272034; Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 maggio 2016, n. 19106, rv 267102).
Che nel caso di specie si sia trattato proprio di occultamento o distruzione dei documenti contabili – ipotesi, come accennato, fra loro distinte ma entrambe ricadenti nel fuoco dell’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 – è fattore che è stato desunto dalla Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi applicativi affermati da questa Corte.
La Corte di merito ha, infatti, desunto l’avvenuta creazione delle scritture contabili, nella specie proprio della fatture attive, dalla circostanza che i documenti in questione, emessi nel caso dal COGNOME, siano stati trovati, nell’altro esemplare da questo emesso, presso i clienti dello stesso imputato che si sono avvalsi delle prestazioni professionali dei quali gli stessi costituiscono, dal punto di vista fiscale, il documento rappresentativo.
Come, infatti, è stato rilevato ancora di recente, da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell’atto di uno dei due
esemplari in cui dev’essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Corte di cassazione, Sezione III penale 29 gennaio 2025. n. 3729, rv 287392; Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41683, rv 274862-01).
Essendo stato correttamente applicato, quanto al caso in esame, il riferito principio – avendo la Corte territoriale, per un verso, rilevato che non vi erano elementi per ritenere che il COGNOME avesse istituito integralmente, le scritture contabili previste dagli artt. 13 e seg. del dPR n. 600 del 1973, ma anche che, per altro verso, la circostanza che presso i clienti dell’imputato erano state reperite le fatture attive da questo emesse, circostanza questa che deponeva inequivocabilmente nel sénso della formazione di tali documenti, il cui esemplare di pertinenza dell’emittente era stato da costui o occultato o distrutto – consegue che, quanto alla prima censura formulata dal ricorrente, la impugnazione da costui presentata sia infondata.
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione; con esso il ricorrente si è doluto del fatto che – determinata la pena detentiva a carico del COGNOME in misura pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione – la Corte territoriale ha inteso meccanicisticamente determinare anche la durata delle pene accessorie temporanee in misura pari a quella principale; in tale senso la Corte territoriale si è determinata in assenza di qualsivoglia motivazione che giustificasse tale decisione.
Anche sul punto, soccorre (sebbene questa volta per condurre all’accoglimento del ricorso) la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
Avendo, invece, la Corte territoriale omesso tale operazione di autonoma valutazione – atteso che la stessa ha esclusivamente fatto riferimento, onde indicare la durata delle pene accessorie temporanee, al parametro costituito dalla durata della pena principale – nel descritto limite la sentenza impugnata, ferma restando la definitività della affermazione della penale responsabilità dell’imputato quanto alla imputazione a lui contestata, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che, in
applicazione dell’enunciato principio riferito alla necessaria autonoma motivazione della statuizione avente ad oggetto la durata delle pene accessorie temporanee, provvederà all’incombente ancora sub judice.
Nel resto, come detto, il ricorso, invece, deve essere rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente