Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Sciacca il 04/01/1954
avverso la sentenza emessa il 16/09/2022 dalla Corte d’appello di Palermo;
letta !a requisitoria depositata dal Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procura Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; preso atto delle memorie di replica e conclusioni scritte formulate dall’avv. NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sciacca ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordin delitti di bancarotta documentale e distrattiva.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’individua dell’imputato quale autore degli illeciti contestati, lamenta che la corte territori motivazione sterile e apparente, ha omesso di analizzare correttamente le risultanz istruttorie, rappresentate da documenti e testimonianze, in quanto non idonee a individuar nella persona dell’imputato il responsabile legale della società e, pertanto, dei delitti cont avendo questi, in realtà svolto, solo fittiziamente, il ruolo di amministratore di diri fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità e, tutta sentenza va annullata nei termini di cui si dirà.
La questione giuridica sollevata con l’unico motivo è manifestamente infondata sia perchè sviluppa censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame pr concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché atti profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione de processuali e de:Ie fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, conto anche dell i2 coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione dell prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.
Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e sec:ondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispe decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedent forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, COGNOME, RJ. 239735; Sez. 6, n. 1307 del :14/1/2003, COGNOME, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo g abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati da primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi log giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbia riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,
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Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del GLYPH 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01).
Premesso che nessuna censura è stata mossa in merito alla sussistenza dei fatti contestati, nelle pronunce di merito, i giudici hanno evidenziato che, in me all’individuazione dell’imputato, quale amministratore di diritto della fallita, non ricorre sostanziale incertezza, tenuto conto, in particolare, sia del verbale di assemblea con il qua ricorrente veniva nominato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e i cui dati venivano r anche nella visura della CCIAA di Agrigento, sia del certificato anagrafico del Comune Sciacca e delle dichiarazioni testimoniali che davano atto della effettiva residenza del Bellan corrispondente alla sede sociale e al luogo ove venivano consegnati i materiali destinati a fallita.
Dal canto suo, la difesa, con riferimento a quanto contestato, ha omesso di indicar elementi idonei e necessari attraverso i quali giungere a ritenere che il ricorrente fosse formalmente investito della carica di amministratore, limitandosi a porre il dubbio in me all’individuazione, nella persona del COGNOME, del soggetto che rivestiva tale funzione, senza indicare chi fosse, in realtà, l’amministratore di fatto della società nella quale a lui e attribuito l’asserito ruolo di “testa di legno”, né impugnare per falso la firma apposta, nome, nel corpo della delibera assembleare con la quale veniva nominato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE né, infine, spiegare perché il ruolo formalmente assegnatogli fosse stato d ricoperto per il periodo di circa quattro anni.
Ciò posto, al ricorrente sono state applicate le pene accessorie fallimentari, che, sulla del mero richiamo contenuto nella sentenza di primo grado all’art. 216 L.Fall., senza ulteri specificazioni di durata, devono ritenersi irrogate nella misura fissa di dieci anni e confe dalla sentenza di appello. La Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 2018 ha dichiarat costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Co l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durat dieci anni l’inabilitazione all’esercizic di una impresa commerciale e l’incapacità per la s durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per u dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a anni». GLYPH Da ciò consegue che GLYPH la sentenza impugnata deve essere annullata d’ufficio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, che richied ai sensi dell’art. 133 cod. pen., la valutazione dei parametri di gravità del fatto e di cap delinquere del ricorrente non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di me con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
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P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 ottobre 2023.