Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 01RYANT) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
GUERRA
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO del foro di PADOVA in difesa di NOME COGNOME (CUI 01RYANT) conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2023, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena, nei confronti di NOME nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME COGNOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata possibilità offerta all’imputato di presentare istanza per l’applicazione di una pena sostitutiva (art.545 bis cod.proc.pen.).
2.1 In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, in riferimento all necessità di fissare udienza posteriore alla lettura del dispositivo (art.545 bis cod.proc.pen.). In tal modo avrebbe reso possibile – in riferimento alla concreta entità della pena – la formulazione della domanda di pena sostitutiva. Da ciò la deduzione di vizio del procedimento.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La linea interpretativa formatasi, sul tema oggetto di ricorso, nella presente sede di legittimità – condivisa dal Collegio – esclude che in sede di appello (ed a maggior ragione in sede di giudizio di rinvio successivo ad annullamento) sia dovuta una attivazione ex officio da parte del giudice, essendo necessaria una previa manifestazione di volontà della parte, tesa alla applicazione della pena sostitutiva. Si è dunque ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. H n. 43848 del 29.9.2023, rv 285412; nello stesso senso v. Sez. VI n. 33027 del 10.5.2023, rv 285090).
3.2 Nel caso in esame nessuna iniziativa della difesa del COGNOME – anche tramite memoria antecedente alla decisione in sede di rinvio – risulta avvenuta e, pertanto, il ricorso è da ritenersi infondato.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente