Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16975 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del Tribunale di Agrigento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Agrigento ha applicato all’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 391 ter cod. pen.
Con unico motivo denuncia la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice omesso ogni riferimento in sentenza alla richiesta di sostituzione della pena pecuniaria con una pena sostitutiva, di cui vi è menzione solo nel verbale di udienza.
Deduce che nell’ordinanza emessa all’esito dell’udienza il giudice ha sostenuto che l’applicazione della pena sostitutiva nell’ambito del rito premiale del patteggiamento sarebbe possibile ai sensi dell’art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. solo previo accordo delle parti, mentre nel caso di specie l’accordo sarebbe stato presentato solo dopo la pronuncia della sentenza; ha, pertanto, ritenuto tardiva l’istanza e generico l’accordo, non risultando indicata la pena sostitutiva da applicare.
Il ricorrente sostiene che l’art. 545- bis cod. proc. pen. non introduce alcuna differenza in ordine al tipo di sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio ordinario, abbreviato o di patteggiamento, prevedendo che l’istanza di sostituzione della pena detentiva non superiore a quattro anni e non sospesa, possa essere formulata subito dopo la lettura del dispositivo con differimento della decisione non oltre 60 giorni nel caso in cui non sia possibile decidere immediatamente come previsto anche dall’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché manifestamente infondato.
Il ricorrente non prospetta l’illegalità della pena, ma la violazione di una norma non applicabile al rito premiale in oggetto, essendo espressamente prevista per il dibattimento; peraltro, l’equiparazione prospettata nel ricorso è smentita testualmente dall’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. laddove prevede che l’accordo abbia ad oggetto una pena sostitutiva di cui all’art.53 della legge 689/81.
Questa Corte ha già avuto modo di precisarlo e di chiarire che il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario
(Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925).
Si è precisato, infatti, che solo nel giudizio ordinario il giudice è tenuto a dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, atteso che in detto giudizio solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 6, ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978).
Del tutto opposto è il sistema di determinazione della pena nel patteggiamento, trattandosi di pena concordata tra le parti, che sono, quindi, in grado di includere nell’accordo anche la sua sostituzione, e di indicare specificamente prescrizioni e obblighi, dovendo altrimenti e solo in tal caso, il giudice sospendere il processo e rinviare ad altra udienza, dandone avviso alle parti ed all’ufficio di esecuzione penale esterna competente per determinare contenuto e articolazione della pena sostitutiva.
Ne deriva che correttamente nel caso di specie il giudice ha ritenuto tardiva e non ammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva non contenuta nell’accordo, ma formulata dopo la lettura del dispositivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/03/2024