Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 503 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 503 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19/02/2025 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le “note di trattazione scritta” del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/02/2025, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Trapani, in data 02/07/2024, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, come meglio specificato in rubrica.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato la valenza liberatoria del fatto che, al momento dell’avviso di accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (14/02/2022, notificato il successivo giorno 22/02), la COGNOME non era più legale rappresentante della società, dichiarata fallita in data 21/01/2022. Al riguardo, la difesa richiama ampiamente la motivazione di una recente pronuncia relativa al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, secondo la quale, dopo il fallimento, è il curatore ad essere tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento: principio ritenuto applicabile anche per il reato contestato alla COGNOME.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. Si censura la sentenza per aver valorizzato, al riguardo, il compimento della notifica alla ricorrente dell’avviso di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE, ormai irrilevante per le ragioni già esposte.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla dedotta impossibilità oggettiva di adempiere, alla luce degli estratti conto relativi agli anni di interesse comprovanti il dissesto economico in cui versava la società: circostanza rilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità, non essendo ascrivibile alla COGNOME la responsabilità della grave crisi societaria.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si censura la sentenza per aver illegittimamente motivato il diniego con il fatto che la pensione della ricorrente era soggetta a pignoramento.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata in tutti i profili oggetto dei motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo, concernente il diniego della sostituzione della pena detentiva.
Con i primi tre motivi di ricorso, la difesa della COGNOME non ha inteso contestare la sussistenza – del resto pacifica – degli omessi versamenti a lei contestati nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, ma la configurabilità del reato ipotizzato nei suoi confronti. A sostegno di tale assunto, si è fatto leva, anzitutto, sulla dichiarazione di fallimento della società, data anteriore all’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente
prospettata non riferibilità, alla COGNOME, della responsabilità per l’omesso versamento. In secondo luogo, è stata dedotta la carenza dell’elemento soggettivo; infine, è stata richiamata la situazione di dissesto in cui versava la società.
Tali doglianze non possono essere condivise.
2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, la Corte d’Appello ha richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato» (Sez. 3, n. 17695 del 11/01/2019, Vallebona, Rv. 275448 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente chiarito che la tempestiva consegna di un assegno con l’importo dovuto da parte dell’ex amministratore della società al curatore del fallimento, anche nel caso di rifiuto di ricevere il pagamento eventualmente opposto dall’agente della riscossione, legittima l’applicazione della causa di non punibilità del reato. In senso conforme, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 3, n. 39133 del 16/04/2024, COGNOME).
Si tratta di un indirizzo interpretativo che deve essere qui ribadito, in quanto le particolari disposizioni che regolano la materia impediscono qualsiasi automatica trasposizione di principi affermati, per i reati tributari, in caso di sopravvenut fallimento della società (sul punto, cfr. anche Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273335 – 01, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, l’imputato, autore del reato tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all’obbligazione in nome e per conto di quest’ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’art. 1180 cod. civ.»). Pertanto, il mancato versamento da parte della COGNOME, nei tre mesi successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, assume rilievo decisivo – unitamente all’assenza di elementi indicativi di un suo vano attivarsi presso il curatore – ai fin che qui specificamente interessano.
2.2. Quanto precede consente di concludere per l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con il quale – in punto di elemento soggettivo – si
censura la valorizzazione della notifica, alla COGNOME, dell’avviso di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE.
È invero appena il caso di evidenziare, al riguardo, che l’assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di una notifica irrilevante, dal momento che l’obbligo di versamento graverebbe sul solo curatore, dopo il fallimento della società – risulta privo di fondamento per le stesse ragioni evidenziate nel precedente paragrafo.
2.3. Per ciò che riguarda il terzo ordine di rilievi, si deve anzitutto porre rilievo un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in quanto censure difensive, imperniate sul contenuto degli estratti conto societari, non sono state corredate dalla allegazione di questi ultimi.
Va comunque evidenziato, per completezza, che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei consolidati principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Risulta in particolare pienamente condivisibile il richiamo a Sez. F., n. 23939 del 11/08/2020, COGNOME, Rv. 279539 – 01, secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di un situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricev versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo i quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice». In senso conforme, v. tra le altre Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 – 01, nonché – da ultimo – Sez. 3, n. 34371 del 26/09/2025, Gao).
È invece fondato, come già ricordato in precedenza, il motivo concernente il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Nel conferire rilievo dirimente al fatto che la pensione della COGNOME risultava oggetto di pignoramento, la Corte territoriale ha disatteso l’insegnamento di questa Suprema Corte, consolidatosi a partire da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 – 01, secondo cui «la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione». Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01, secondo la quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (in motivazione la Corte ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo all’applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Palermo. Nel resto, il ricorso deve essere invece rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consiglière ‘éstensore
Il Presidente