Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7246 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7246 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 1 8 aprile 2025 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa il 17 novembre 2023 dal Tribunale di Chieti con la quale l’imputato NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975 , riqualificato ex art. 707 cod. pen., e condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza degli artt. 62bis e 20bis cod. pen. con riferimento all’art. 56 -quater della legge n. 689/1981.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva rassegnava che la Corte territoriale, omettendo di rispondere in maniera puntuale alle doglianza rappresentate con i motivi di appello, si era limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato e ad effettuare un generico riferimento alla personalità del medesimo e alle modalità della condotta, senza fare specifico riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere negate sulla sola considerazione relativa all’esistenza, a carico dell’imputato, di precedenti penali relativi a ‘delitti determinati da motivi di lucro’ o a ‘contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio ‘ poiché tali elementi costituivano il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 707 cos. pen., così che la loro considerazione avrebbe portato alla negazione a priori delle attenuanti generiche.
Deduceva inoltre che la Corte di merito aveva posto a base del diniego dell’applicazione d i una pena sostitutiva il pericolo che le prescrizioni relative a tale pena non venissero adempiute, desunto dalla considerazione dei precedenti penali a carico del COGNOME, e che non aveva dato risposta allo specifico motivo di gravame con il quale era stato dedotto che, a fronte del fatto che il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria, la prognosi di inadempimento di cui all’art. 58 della legge n. 689/1981 si riferiva esclusivamente alle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza degli artt. 157 cod. pen., 129 e 597, comma 1, cod. proc. pen. rassegnando che la Corte di merito non aveva argomentato in alcun modo in relazione all’eccezione di prescrizione del reato sollevata dalla difesa dell’imputato .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
In relazione alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è opportuno il richiamo al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (v., ex multis , Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 -01).
Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte d’Appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto adeguato richiamo ai precedenti penali, numerosi e specifici, a carico dell’imputato, nonché alla gravità della condotta, ‘ connotata dal possesso di diversi oggetti atti allo scasso ‘ , e avendo inoltre osservato congruamente che la difesa non aveva indicato alcun elemento concreto da valutarsi positivamente ai fini della concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La doglianza, pertanto, risulta manifestamente infondata.
Diversamente, risulta fondata la doglianza con la quale viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva chiesta dalla difesa con specifico motivo di gravame.
La Corte di merito ha motivato il diniego dell’istanza di sostituzione esclusivamente con il richiamo, peraltro generico, ai precedenti penali dell’imputato.
Ciò premesso, trova qui applicazione l’orientamento del la Suprema Corte, espresso da questa Sezione e condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 -02).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente invoca la prescrizione del reato, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, al termine di prescrizione prorogato, pari a cinque anni (trattandosi di contravvenzione), che nel caso di specie è scaduto in data 8 novembre 2024 (il reato è stato commesso in data 8 novembre 2019), devono essere aggiunti i periodi di sospensione previsti dall’art. art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, precisamente dal 17 gennaio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado) al 18 aprile 2025 (data della sentenza di appello), per un totale di un anno, tre mesi e un giorno, e dal 3 maggio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di appello) al 28 novembre 2025 (data della sentenza della Corte di Cassazione), per un totale di sei mesi e 25 giorni.
Il periodo complessivo di sospensione derivante dall’applicazione della legge n. 103/2017 ammonta, dunque, a un anno, nove mesi e ventisei giorni; pertanto il reato non è ancora prescritto poiché il termine di prescrizione verrà a scadere in data 4 settembre 2026.
Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; deve, inoltre, essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 28/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME