Pena Sostitutiva: Quando il Silenzio dell’Imputato Conferma la Decisione del Giudice
Nel contesto della procedura penale, l’applicazione di una pena sostitutiva rappresenta un’alternativa cruciale alle pene detentive brevi. Tuttavia, quali sono gli obblighi del giudice e i diritti dell’imputato in questo ambito? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 34538/2024) chiarisce un aspetto fondamentale: la mancata comunicazione da parte del giudice circa la possibilità di applicare tali pene non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando come il potere discrezionale del giudice e il comportamento processuale dell’imputato si intreccino in modo determinante.
I Fatti del Processo: dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva riformato una precedente decisione del Tribunale, riducendo la pena inflitta a un individuo per il reato di estorsione. Nonostante la riduzione di pena, il condannato ha deciso di presentare ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Il motivo del ricorso era molto specifico: una presunta violazione dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe errato nel non comunicare al condannato la possibilità di beneficiare di una pena sostitutiva, pur sussistendone i presupposti di legge.
La Questione Giuridica sulla Pena Sostitutiva
Il fulcro della questione legale ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 545-bis c.p.p. La difesa sosteneva che la mancata comunicazione all’imputato di questa possibilità costituisse un vizio procedurale tale da rendere nulla la sentenza d’appello. Il ricorso mirava a far valere un presunto obbligo del giudice di proporre attivamente l’applicazione di una sanzione alternativa alla detenzione, una volta accertata la sussistenza dei requisiti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermando che il giudice non ha un obbligo incondizionato di proporre l’applicazione di una pena sostitutiva. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: la natura discrezionale del potere del giudice e l’onere dell’imputato di manifestare il proprio interesse.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la valutazione sull’applicazione delle pene sostitutive rientra nel potere discrezionale del giudice. L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. non è, di per sé, causa di nullità. Tale omissione, infatti, presuppone una valutazione implicita e negativa da parte del giudice circa la sussistenza dei presupposti per accedere a tali misure. In altre parole, se il giudice tace, si deve intendere che abbia implicitamente ritenuto non opportuna o non applicabile la sanzione alternativa.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un aspetto cruciale legato al comportamento processuale del ricorrente. L’imputato, durante il processo d’appello, non aveva mai avanzato alcuna richiesta per l’applicazione di una pena sostitutiva, né aveva sollevato la questione in sede di conclusioni. Questo silenzio è stato interpretato come una forma di acquiescenza alla valutazione (implicita) del giudice. Sollecitare l’intervento della Cassazione per un’omissione che non era stata contestata nel grado di merito precedente appare, quindi, proceduralmente scorretto e pretestuoso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza rafforza il principio secondo cui l’imputato deve assumere un ruolo attivo nel processo se intende beneficiare di istituti favorevoli come le pene sostitutive. Non è possibile rimanere inerti durante il processo di merito per poi lamentare un’omissione del giudice in sede di legittimità. La decisione chiarisce che la discrezionalità del giudice è ampia e che il suo silenzio ha un preciso significato giuridico: una valutazione negativa implicita. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito sull’importanza di formulare tutte le richieste pertinenti, inclusa quella relativa alle sanzioni sostitutive, durante le fasi di merito del processo, per non precludersi future vie di ricorso.
Il giudice è sempre obbligato a informare l’imputato della possibilità di applicare una pena sostitutiva?
No. Secondo la Cassazione, il giudice non ha un obbligo assoluto di proporre l’applicazione di una pena sostitutiva, poiché si tratta di un potere discrezionale. La sua omissione non comporta la nullità della sentenza.
Cosa significa se il giudice non menziona la possibilità di una pena sostitutiva dopo la lettura del dispositivo?
Significa che il giudice ha implicitamente valutato che non sussistono i presupposti per accedere a tale misura. Il suo silenzio equivale a una delibazione negativa implicita.
Qual è il ruolo dell’imputato nel richiedere una pena sostitutiva?
L’imputato ha un ruolo attivo. Se non avanza alcuna richiesta in tal senso durante il processo di merito (ad esempio, in sede di conclusioni d’appello), il suo silenzio viene interpretato come acquiescenza alla valutazione del giudice, precludendogli la possibilità di lamentare l’omissione in Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con sentenza del 20/2/2024 ha riformato quella del Tribunale Genova riducendo la pena irrogata ad NOME per il delitto di estorsione a l ascritto.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 545 bis pen.) per non avere la Corte di appello, dato avviso al condannato della possibile applicazi di una pena sostitutiva sebbene ne ricorressero i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto manifestamente infondato. Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di sanzioni sostitutive d
pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazio una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’om formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, c cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazio dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive ( Sez. 2, n. 43848 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710).
Occorre altresì rilevare che il ricorrente, non ha avanzato in sede di appello alcuna richie tal senso in sede di conclusioni, nè ha fatto constatare tale omissione a verbale sollecitan giudice a fissare udienza per la valutazione della ricorrenza dei presupposti necessari l’applicazione della pena sostitutiva, dovendosi interpretare il silenzio dell’imputato, pr come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo, non ricorre pertanto alcuna nullità (cfr. Sez. 4, 32360/2023 ).
p.q.nn.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlio ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 26 giugno 2024
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Il consigliere estensore
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NOME COGNOME
Il presidente