Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47665 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. a Vasto il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 8/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Vasto, su concorde richiesta delle parti applicava a NOME in relazione ai reati ascrittigli ai capi 1,2,3,4 della rubric pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro tremila di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo la violazione dell’art. 545 bis cod.proc.pen. in relazione all’art. 31 d.lgs 150/2022 e agli ar bis cod.pen., 53,58 L. 689/81 nonché la violazione di legge e il vizio della motivazione co riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi non consentiti in quanto esulant dal novero di quelli tipizzati all’art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen.
Ad ogni buon conto non è fuor di luogo rammentare che questa Corte ha precisato che la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non
superiore a quattro anni, prevede l’obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibi di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce all definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 de 09/05/2023, Rv. 284925 – 01). Il richiamato principio è coerente con la collocazione della disposizione di cui all’art.545 bis cod.proc.pen. all’interno del libro VII dedicato al gi ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, e con la previsione de 448, comma 1 bis, cod.proc.pen., anch’esso introdotto dal D.Lgs. 10 Ottobre 2022 con l’art.25, che prevede espressamente che l’accordo tra le parti possa riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art.53 della legge 689/81, demandando al giudice in ta evenienza l’esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art.545 bis, comma 2, cod.proc.pen. fine “di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pe sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2023
La Consigliera estensore