Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISOGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, la Corte di appello di Brescia, quale giudi dell’esecuzione, rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME condanNOME sentenza del 9/02/2021 (irrevocabile il 7/12/2021) ad anni quattro di reclusione per artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen. (con ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione dell’esecuzione già emesso e notificato, in attesa di valutazione dell’istanza misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza), diretta a ottenere una declaratori non eseguibilità di tale sentenza e, comunque, il rilascio del nulla osta al mantenimento passaporto e di ogni altro documento valido per l’espatrio.
La Corte d’appello ha motivato il rigetto dell’istanza sulla base del fatto che non vi alcun presupposto di cui all’art. 670 cod. proc. pen., “trattandosi di titolo esecutivo, d pienamente eseguibile e la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condanNOME di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione”; per tale ragione l Corte territoriale, richiamata la norma di cui all’art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185, ritenuto che, essendo pendente l’esecuzione della pena detentiva, non si potesse neanche accordare il richiesto nulla osta per il rilascio del passaporto.
NOME COGNOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l’ordinanza sopra indic affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, si lamenta l’inosservanza di una norma giuridica di cui si deve ten conto nell’applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, legge n. 1185 del 1967, non con riferimento agli artt. 656, comma 5 e 670, comma 1, cod. proc. pen., sulla ritenu eseguibilità del titolo di esecuzione e, comunque, per il difetto di motivazione, rit meramente apparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferime al provvedimento impugNOME nella parte in cui non ha dichiarato come non eseguibile la sentenza di condanna a pena detentiva ovvero non ha riconosciuto il diritto al rilascio del nulla os mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l’espatrio.
Con il secondo motivo, il difensore del condanNOME denuncia l’inosservanza di una norma giuridica di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ai sensi dell’art comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, n. 1185 del 1967, nonché con riferimento agli artt. 676, comma 1, cod. proc. pen. in relazion al provvedimento impugNOME nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al rilascio del osta al mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l’espatrio.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ri
Il difensore ha presentato una memoria di replica con la quale ha contrastato gl argomenti spesi dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta essere manifestamente infondato, pertanto, meritevole di u dichiarazione d’inammissibilità.
I due motivi prospettati, essendo collegati tra loro, possono essere oggetto di trattazi congiunta.
2.1. Va preliminarmente ricordato come questa Corte, laddove vi sia stata la necessità di evidenziarlo (tra le altre, vedi Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., Rv. 272983 – 01, in tem competenza del giudice nel caso di questioni relative alle misure cautelari personali ancora corso fra il passaggio in giudicato della sentenza e l’inizio della fase di esecuzione della p ha affermato che la fase esecutiva del processo si apre formalmente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (vedi anche l’incipit dell’art. 656 cod. proc. pen. “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva…”, ineluttabilmente collegato con la definitività della decisione che la dispone) di cui l’emissione dell’ordine di esecuzione è solo concreto e tangibile per il condanNOME e il suo difensore attraverso la sua notifica.
2.2. Ciò chiarito, l’ordine di esecuzione notificato al condanNOME, sia pure con il contes decreto di sospensione, rappresenta, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., il primo “concreto e percepibile all’esterno”, del procedimento diretto a eseguire il disposto della sente di condanna a pena detentiva la quale sta per essere eseguita, pur con la sospensione della modalità detentiva, come già esplicitamente affermato nel provvedimento impugNOME, “la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condanNOME di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione”.
Lo iato temporale tra la definitività della decisione e l’effettivo concreto inizio dell’es da parte del condanNOME libero non può mai (salvo i casi espressamente previsti dalla legge oggetto di successivo esame), comportare l’invocata ineseguibilità della pena detentiva ma, solamente, il differimento temporaneo dell’inizio della stessa in attesa, come nel caso di spe della valutazione dell’istanza diretta a far scontare al già imputato la condanna a pena detent con una misura alternativa non detentiva.
Appare, quindi, completamente ingiustificato il riferimento alla giurisprudenza citat ricorso sulla formazione “progressiva” del giudicato, poiché nel caso in esame la sentenza riport esattamente e unitariamente l’esatta definizione della pena da scontare.
Analogamente, nell’attuale fattispecie non si versa in una delle ipotesi di leg impropriamente accostate al decreto di sospensione emesso dal Pubblico ministero per consentire la richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione – di cui agli artt. 147 cod. pen. (rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, per i moti tassativamente previsti), 667 cod. proc. pen. (errore di persona nell’esecuzione della pena, o già riconosciuto), 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di in caso di eccezionale gravità) e 635 cod. proc. pen. (sospensione dell’esecuzione nei casi d revisione). In questi casi, infatti, la pena già oggetto di esecuzione è sospesa da una decis del giudice (eventualmente da parte del pm, con decreto motivato dagli effetti provvisori attesa della decisione del giudice, per l’art. 667 cod. proc. pen.) che accerti la sussistenz requisiti richiesti nelle diverse fattispecie previste. Solo per le ipotesi previste dagli a 147 cod. pen. la pena può divenire “non eseguibile”, eventualmente anche prima dell’effettiva concreta esecuzione ma, comunque, sempre nel corso della procedura finalizzata all’espiazione della pena già irrogata, nel momento in cui la magistratura di sorveglianza decida di accoglie la relativa richiesta, disponendone il differimento sino a che le condizioni riconosciute “meritevoli” di tale sospensione non mutino o si definiscano. Nei casi disciplinati dal codi rito, invece, la pena viene temporaneamente sospesa per evitare una possibile ingiusta espiazione perché – possibilmente – “erroneamente” irrogata.
Nulla di tutto questo è rinvenibile nel caso di specie, come ordinariamente accade quando l’ordine di esecuzione per la carcerazione – con contestuale sospensione dell’esecuzione – viene emesso dal pm e regolarmente notificato al condanNOME che si trovi in stato di libertà. In que caso, infatti, il destinatario della condanna a pena detentiva può attendere la scadenza d termine di sospensione con il conseguente ripristino degli effetti dell’ordine di carcerazione essere condotto dalla Polizia giudiziaria in un istituto di detenzione ovvero – come accaduto caso in esame – il condanNOME, con la pena in corso di esecuzione temporaneamente sospesa dal pm, può chiedere al Tribunale di sorveglianza di poter accedere a una misura alternativa all detenzione e, sino all’eventuale dichiarazione d’inammissibilità, di rigetto o di accoglim rimane in libertà con la pena sì “sospesa” ma eseguibile. Rimangono naturalmente esclusi i casi disciplinati dall’art. 670 cod. proc. pen. che sono già stati correttamente considerati da par provvedimento impugNOME, con esplicita esclusione della sussistenza di alcun presupposto relativamente alla possibilità che vi fosse una questione fondata sul titolo esecutivo.
Ancora, il riferimento alle pene (non più sanzioni) sostitutive previste in luogo delle detentive brevi, come novellate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è errato. In caso di condan divenuta definitiva emessa da parte di un giudice che abbia irrogato una pena detentiva inferio a quattro anni, decidendo di sostituirla ai sensi degli artt. 53, 58, 59 e 61 legge 24 nove 1981, n. 689, provvede direttamente con la sentenza di cognizione che sarà posta in esecuzione dal Pubblico ministero il quale la trasmette, ai sensi dell’art. 62 stessa legge, al Magistr sorveglianza del luogo del domicilio del condanNOME con contestuale notifica al difensore. Ta ultimo magistrato entro quarantacinque giorni, effettuata la valuta2:ione sull’attualità
prescrizioni già decise dal giudice di merito, provvede con un’ordinanza “immediatamente trasmessa per l’esecuzione” all’ufficio di pubblica sicurezza che, a sua volta, provved comunicarla al condanNOME. Il procedimento esecutivo delle pene sostitutive, quindi, no differisce da quello ordinario nella sostanza ma solamente nelle forme per come illustrato seguito.
Ribadito, quindi, che il procedimento diretto all’esecuzione della pena detentiva, comune si alla pena detentiva “propria” che a quella “sostituita”, inizia direttamente con il passag giudicato della sentenza di condanna può rilevarsi che, nel procedimento relativo alle pen sostitutive, il momento “ricognitivo” dell’avvenuto avvio del procedimento esecutivo si identi nella comunicazione da parte della polizia giudiziaria, in questo caso, incaricata d magistratura di sorveglianza piuttosto che dal pubblico ministero che, comunque, rimane sempre il promotore dell’azione esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2.3. Venendo ora alla asserita assenza di una “base legale”, citata nella memoria di replic alle conclusioni del Procuratore generale, per cui il “condanNOME libero sospeso” non potrebb essere costretto a vedersi limitare la propria libertà di espatrio e, quindi, la possibilità un documento valido con cui poter godere di tale diritto, essa è individuabile proprio nelle no citate in ricorso ovvero nella legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Al primo articolo si afferma “Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi del disposizioni in vigore, e di rientrarvi”, mentre al terzo, in relazione al caso che ci occupa, “Non possono ottenere il passaporto: .. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libe personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autori che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non import pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;” pertanto, considerato il loro combiNOME disposto, così potrebbe tradursi il precetto in relazione all’oggetto del ricorso: il cittad con un documento valido per l’espatrio e in assenza di una condanna divenuta definitiva per cui debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, uscire dal territorio della Repubb ovvero il cittadino, che sia stato condanNOME con sentenza divenuta definitiva per cui debb espiare una pena restrittiva della libertà personale, non può ottenere – ovvero mantenere – u documento valido per l’espatrio sino all’avvenuta espiazione.( V 1r Z rLA. . a Sí32 i GLYPH 41 0 ng NOME,1 GLYPH j« ), 3e P. GLYPH f, GLYPH deixt..iG).., r y i GLYPH (,J) St5-01),
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di co emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 d 2000).
lì
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore