Pena Sospesa e Demolizione: un Legame Indissolubile per la Cassazione
L’ordinanza in commento affronta un tema centrale nel diritto penale dell’edilizia: il rapporto tra la pena sospesa e demolizione di un’opera abusiva. Con una decisione chiara, la Corte di Cassazione ha ribadito che subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’effettiva demolizione del manufatto illecito non solo è legittimo, ma in alcuni casi, costituisce un vero e proprio obbligo per il giudice.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate per reati in materia edilizia, presentavano ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro della loro doglianza risiedeva nella decisione dei giudici di merito di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di demolire l’immobile abusivamente costruito e di ripristinare lo stato dei luoghi. Secondo i ricorrenti, tale condizione era illegittima.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. I giudici hanno confermato la piena legittimità della scelta operata dalla Corte d’Appello, ancorandola saldamente al dettato normativo dell’articolo 165 del codice penale. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ha suggellato la pronuncia.
Le Motivazioni: La Funzione Ripristinatoria della Pena Sospesa e Demolizione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 165 c.p. La Corte chiarisce che la subordinazione del beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è uno strumento pienamente legittimo. Nel caso di un abuso edilizio, tale conseguenza è rappresentata proprio dal manufatto illecito.
I giudici evidenziano un duplice effetto di questa condizione:
1. Dare effettività all’ordine di demolizione: La condizione rafforza l’ordine di ripristino, spesso disatteso.
2. Incentivare l’adempimento: Il condannato è motivato a demolire per poter usufruire del beneficio della sospensione della pena.
In questo modo, la pena non assume un carattere meramente punitivo, ma acquisisce una connotazione funzionale, volta a ripristinare l’ordinamento giuridico violato. La Corte sottolinea inoltre un aspetto cruciale del caso di specie: la presenza di un precedente penale a carico di uno dei ricorrenti, che aveva già goduto in passato della sospensione condizionale. In questa ipotesi, l’applicazione di una condizione, come la demolizione, non è più una facoltà del giudice, ma diventa un obbligo, come previsto dal secondo comma dell’art. 165 c.p. La legge stessa, quindi, ha già operato una valutazione di maggior rigore verso chi, avendo già beneficiato della sospensione, delinque nuovamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale della pena non è un diritto incondizionato, ma un beneficio la cui concessione può e, in certi casi, deve essere legata a un comportamento riparatorio da parte del reo. In materia di abusi edilizi, ciò si traduce nell’obbligo di cancellare fisicamente gli effetti dell’illecito attraverso la demolizione. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che la strada per evitare il carcere, soprattutto per chi è recidivo, passa necessariamente attraverso il ripristino della legalità violata. La pena, in quest’ottica, diventa uno strumento per educare al rispetto delle regole e per sanare le ferite inferte al territorio.
È legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione di un’opera abusiva?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è del tutto legittimo. Tale condizione costituisce un’applicazione dell’art. 165 del codice penale, che prevede la subordinazione del beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Perché la demolizione viene imposta come condizione per la pena sospesa?
Perché persegue un duplice scopo: dare effettività all’ordine di demolizione e incentivare il condannato ad adempiere. In questo modo, la sanzione assume una funzione di ripristino dell’ordine giuridico violato, non meramente punitiva.
Cosa cambia se il condannato ha già ricevuto in passato una pena sospesa?
In caso di precedente penale con concessione della sospensione condizionale, la subordinazione del nuovo beneficio a un obbligo, come la demolizione, diventa obbligatoria ai sensi dell’art. 165, comma 2, del codice penale. Non si tratta più di una scelta discrezionale del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROCCA SANTO NOME il 03/03/1949
NOME nato a ROMA il 06/03/1969
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, con cui si sono sollevati vizi di violazione di legge e di motivazione in materia edilizia, con riguardo all intervenuta subordinazione della pena sospesa alla demolizione del manufatto abusivo, sono inammissibili a fronte di congrua valutazione che valorizza il precedente penale a carico e quindi la necessaria applicazione di uno degli obblighi di cui all’art. 165 comma 1 cod. pen. Invero la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusivamente costruita e al ripristino dello stato dei luoghi è del tutto legittima perché costituisce applicazion dell’art. 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Cass., Sez. V, 30 settembre 1998 n. 10309, ric. COGNOME; Sez. III, 11 gennaio 1997 n. 141, ric. COGNOME; Sez. I, 2 agosto 1996 n. 7660, ric. Spina e altro). Né può obiettarsi che l’eliminazione di tali conseguenze è già insita nell’ordine di demolizione e di remissione in pristino, poiché il collegamento operato dal cit. art. 165 c.p. consegue il duplice effetto di dare effettività a tale ordine e di incentivarne l’adempimento nonché di imprimere alla pena una connotazione funzionale, volta, cioè, al ripristino dell’ordinamento giuridico violato, e non meramente afflittiva (Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 Cc. (dep. 07/04/2000 ) Rv. 216444 – 01). Inoltre, appare altresì’ coerente la scelta operata, nel quadro dell’appurato precedente penale con ìà avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ricorrendo altresì il caso di cui all’art. 165 comma 2 cod. pen la subordinazione obbligatoria ivi prevista si connota per essere stata effettuata tale valutazione già dal legislatore alla luce della condotta anteatta del soggetto che ne abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.