Pena Sospesa in Appello: Cosa Significa la Conferma ‘nel Resto’?
Quando una sentenza di appello conferma ‘nel resto’ una decisione di primo grado, cosa accade ai benefici concessi, come la pena sospesa in appello? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce la portata di questa formula, stabilendo che essa include implicitamente tutti gli aspetti non espressamente modificati, compresa la sospensione condizionale della pena. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado ma beneficiario della sospensione condizionale della pena, si era visto rideterminare la sanzione dalla Corte d’Appello a seguito di un accordo tra le parti. La Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile un capo d’imputazione per difetto di querela, riducendo la pena a dieci mesi di reclusione e confermando ‘nel resto’ la sentenza impugnata.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo l’illegittimità della decisione d’appello. A suo avviso, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di confermare esplicitamente il beneficio della pena sospesa, violando così l’accordo tra le parti e lasciando incompleta la motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, il motivo del ricorso era manifestamente infondato e basato su un presupposto errato: la presunta mancata conferma della sospensione condizionale della pena.
Le Motivazioni: L’Interpretazione della Conferma e la Pena Sospesa in Appello
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della locuzione ‘confermato nel resto’. La Corte ha chiarito che questa formula ha un valore onnicomprensivo. Quando un giudice d’appello modifica parzialmente una sentenza (in questo caso, rideterminando la pena a seguito della declaratoria di improcedibilità di un reato) e conferma ‘nel resto’, tale conferma si estende a tutte le statuizioni della sentenza di primo grado che non sono state oggetto di specifica riforma.
È evidente, scrivono i giudici, che tra le statuizioni adottate dal Tribunale e confermate in appello vi è anche la ‘concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena’. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell’accordo tra le parti né un’omessa motivazione. Il beneficio era stato, a tutti gli effetti, confermato implicitamente. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, ovvero basato su un’errata interpretazione della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale nella prassi processuale: le sentenze devono essere lette nella loro interezza e logica complessiva. La formula di ‘conferma nel resto’ non è una mera clausola di stile, ma un dispositivo giuridico che assicura la continuità tra i gradi di giudizio per tutte le parti della decisione non specificamente riformate. Per la difesa, ciò significa che non è necessario che ogni singolo punto favorevole all’imputato, come la pena sospesa, venga ripetuto testualmente nella sentenza d’appello se la decisione di primo grado viene confermata ‘nel resto’. La sua validità permane, salvo espressa revoca o modifica. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come da prassi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa quando una Corte d’Appello ‘conferma nel resto’ una sentenza?
Significa che tutte le decisioni prese dal giudice di primo grado, che non sono state esplicitamente modificate o annullate, restano valide, inclusi i benefici come la sospensione condizionale della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si basava su un motivo infondato. L’imputato lamentava la mancata conferma della pena sospesa, ma la Corte ha stabilito che questa era stata implicitamente confermata attraverso la formula ‘confermato nel resto’.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante di appello confermato il beneficio della pena sospesa, concessa in primo grado – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, la Corte territoriale, sull’accordo delle parti, ha dichiarato improcedibile un reato per difetto di querela, ha rideterminato in dieci mesi di reclusione la pena inflitta all’imputato e ha “confermato nel resto” la sentenza impugnata. E’ dunque evidente che tra le statuizioni adottate dal Tribunale e confermate in appello vi è anche la “concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena” come disposto nella sentenza di prime cure, per cui nessuna violazione dell’accordo tra le parti od omessa motivazione in merito al beneficio già concesso è rinvenibile.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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