Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s~ite le conclusioni del PG p . ..1..t.L43 i ci.” &&eximc ›.9 rboc. tu94c’tx4 b4: GLYPH otei JtLcAzYt4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 20 aprile 2023 il GIP del Tribunale di Milano, quale giudice della esecuzione, ha respinto le istanze introdotte da NOME in tema di corretto computo della pena residua in un decreto di cumulo.
1.1 Va premesso che NOME COGNOME è soggetto che ha completato la espiazione della pena (secondo la decisione impugnata l in data 9 aprile 2022) .
Con una prima domanda ha chiesto la rideterminazione della pena ‘da espiare’ (ora per allora) in rapporto ad un decreto di cumulo del 23 dicembre 2021.
Su tale aspetto il GIP afferma che il computo del ‘presofferto’ operato dal P era corretto (si evidenzia che in rapporto al presofferto ed alla libera anticipata la pena effettiva residua era pari a mesi cinque di reclusione).
Con una seconda domanda era stata chiesta la sospensione (sempre ora per allora) dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. per residuo pena consentiva la domanda di misura alternativa.
Su tale aspetto il GIP osserva che la diminuzione della pena da espiare esecuzione già in atto – è derivata dal riconoscimento della continuazione e c per costante indirizzo interpretativo, esclude che si possa ripristinare la fase sospensione dell’esecuzione, ormai superata.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo il ricorrente la pena residua da espiare era inferiore a quan indicato nel decreto di cumulo (si sostiene pari a mesi due e giorni diciotto) tale aspetto, nonostante l’intervenuta espiazione, si mantiene interesse anch fine di promuovere domanda di indennizzo per ingiusta detenzione.
Si evidenzia inoltre che il riconoscimento della continuazione era avvenut prima della emissione del decreto di cumulo, con reato ostativo integralment scontato, il che doveva comportare la sospensione dell’ordine di esecuzione p consentire la domanda di misura alternativa.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Osserva il Collegio che l’avvenuta espiazione della pena – dato pacific rende non sussistente la competenza funzionale del giudice della esecuzione.
Ciò per due ordini di ragioni.
Le questioni poste dal ricorrente, essenzialmente, sono due : a) la eventua esistenza di un periodo di detenzione, in concreto, superiore rispetto ai contenuti matematici e giuridici del titolo; b) la mancata sospensione del titolo pu presenza, si assume, dei presupposti di legge che la avrebbero consentita.
3.2 Quanto al primo profilo il ricorso è in primis generico, posto che non viene specificata, anche in rapporto al provvedimento emesso dal PM dopo la presentazione della istanza di correzione della pena residua, l’entità della pen il ricorrente ritiene eventualmente scontata sine titulo (in misura superiore a quanto dovuto). In ogni caso, l’eventuale esistenza di una scarcerazione «tardi darebbe diritto ad un indennizzo per ingiusta detenzione, posto che il diritto riparazione è configurabile anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vice successive alla condanna, connesse all’ esecuzione della pena, purché sussista errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore o del rit nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell’espiazione della pena (v. tra le molte, Sez. IV n.57203 del 21.9.2017 271689, e ciò anche in riferimento alla estensione operata dalla Co Costituzionale della disciplina dell’art. 314 cod.proc.pen. al caso dell’erroneo ordine di esecuzione, v. sent. n. 310 del 1996).
Tuttavia, in caso di esecuzione terminata – come è quello al vaglio eventuale domanda di accertamento non va rivolta al giudice della esecuzione ma alla Corte di Appello competente ai sensi dell’art. 315 comma 3 cod.proc.pen. .
3.3 Quanto al secondo profilo è del tutto evidente che essendo terminat l’esecuzione la stessa non avrebbe potuto – in ogni caso – essere sospesa. Vi tal caso, carenza di interesse, né può dirsi che la pena sia frutto di un or esecuzione illegittimo, posto che il profilo della illegittimità dell’or esecuzione riguarda i suoi contenuti e non può estendersi alle vicen procedimentali che riguardano la sospensione temporanea dei suoi effetti (v. Se I, Sentenza n. 28818 del 13/06/2018 Cc. (dep. 21/06/2018 ) Rv. 273300).
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in data 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente