Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 2 novembre 2021 – all’esito di giudizio abbreviato – dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso a Torre del Greco il 20 febbraio 2020) per aver detenuto a fini di cessione a terzi gr. 2,20 di crack suddivisi in dieci involucri.
All’imputato era stata contestata violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 aggravata dalla «recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale». All’esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato qualificato come violazione dell’art. 73, comma 5, del citato d.P.R. Il G.u.p., inoltre, ha qualificato la recidiv come «specifica»: ha rilevato, infatti, che COGNOME è gravato da due condanne, ma la seconda si riferisce a reato dichiarato estinto ex art. 445 cod. proc. pen. sicché della stessa non si può tenere conto per applicare l’art. 99 cod. pen. Con la sentenza confermata in appello, COGNOME è stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione ed € 4.000,00, alla quale si è pervenuti operando l’aumento per la recidiva specifica e la riduzione conseguente alla scelta del rito.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso articolato in otto motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione. Rileva che con l’atto di appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata da un giudice che avrebbe dovuto astenersi ex art. 34 cod. proc. pen. e tale richiesta è stata respinta senza prendere in esame quanto sottolineato in un motivo aggiunto, nel quale si chiedeva l’acquisizione del decreto penale di condanna n. 1585/2020 a carico di COGNOME e degli atti del procedimento a seguito del quale quel decreto penale era stato emesso. La difesa sostiene che, acquisendo questi atti, la Corte territoriale avrebbe potuto verificare la denunciata situazione di incompatibilità. Quando COGNOME fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di imputazione, infatti, si trovava alla guida di un’auto e, poiché non aveva mai conseguito la patente di guida e l’illecito era già stato accertato nel biennio precedente, fu denunciato per violazione dell’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. La difesa sottolinea che il decreto penale di condanna per violazione dell’art. 116 cod. strada fu emesso dallo stesso magistrato che, all’esito di giudizio abbreviato, ha pronunciato la sentenza di primo grado. Sostiene che i due procedimenti erano
stati iscritti sulla base della medesima notizia di reato, sicché, esaminando gli atti per emettere il decreto penale di condanna, il giudice si era reso incompatibile a conoscere dell’imputazione di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. Tanto premesso, la difesa censura la sentenza impugnata perché, nel respingere l’eccezione di nullità formulata nell’atto di gravame, non ha tenuto conto della richiesta di integrazione probatoria volta a documentare che gli atti contenuti nei due fascicoli erano i medesimi.
2.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta errata applicazione di legge. Sostiene che, non essendo nota la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza, nel caso di specie difetterebbe la prova della sussistenza del fatto. Si duole che la richiesta di giudizio abbreviato condizioNOME ad una perizia tossicologica sia stata respinta, accogliendo invece la richiesta (avanzata in subordine) di abbreviato subordiNOME all’acquisizione di una ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non essendo stata fornita motivazione adeguata della ritenuta destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale.
2.4. Col quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.5. Col quinto motivo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia dato risposta alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. che era stata formulata nell’atto di appello.
2.6. Col sesto motivo, la difesa lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta nell’atto di gravame, ma ignorata dalla Corte di appello.
2.7. Col settimo motivo, la difesa si duole che non siano state applicate le attenuanti generiche e sostiene che ciò sarebbe avvenuto sol perché, nell’esercizio del diritto di difesa, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per essere stata respinta, senza motivazione adeguata, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva avanzata ai sensi dell’art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n 150. Si sostiene che, preso atto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria formulata all’udienza del 17 gennaio 2023, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l’art. 545 bis cod. proc. pen. (in vigore dal 30 dicembre 2022) e, sentito il pubblico ministero, avrebbe dovuto fissare apposita udienza per decidere sull’applicazione della pena sostitutiva, acquisendo le
necessarie informazioni sulla situazione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ottavo motivo di ricorso è infondato. Gli altri non superano il vaglio di ammissibilità.
Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che, come è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità, l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., «non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.» (fra le tante: Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 262302; Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 262780; Sez. 6, Sentenza n. 12550 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267419). La dedotta incompatibilità, dunque, quand’anche sussistente, non avrebbe determiNOME la nullità della sentenza. Nel merito, peraltro, tale incompatibilità non sussiste atteso che i fatti storici sui quali il giudi è stato chiamato a decidere, pur ricavabili dalla medesima notizia di reato, erano tra loro del tutto diversi (guida senza patente in un caso; violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 nell’altro).
Non ha maggior pregio il secondo motivo, col quale la difesa si duole che non sia stata disposta perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro e sostiene che, in assenza di tale accertamento, non sarebbe provata l’efficacia drogante della sostanza detenuta. Il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e, formulando la relativa richiesta, l’imputato ha accettato che fossero utilizzate ai fini della decisione tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza, ivi compreso l’accertamento, eseguito nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria, dal quale risultava che la sostanza detenuta era crack (sull’argomento Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B., Rv. 277477). Non rileva in contrario che l’imputato abbia chiesto in principalità il giudizio abbreviato subordiNOME all’esecuzione di perizia tossicologica e, solo in subordine, il giudizio abbreviato non subordiNOME a tale adempimento. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, se l’imputato, dopo la richiesta
di rito abbreviato condizioNOME, opta per il rito abbreviato “secco” (o, come nel caso di specie, subordiNOME a diversa condizione), gli è preclusa la possibilità di contestare la legittimità del provvedimento di rigetto. Ed invero – come è stato opportunamente sottolineato – in questo caso l’opzione per il procedimento senza integrazione probatoria «è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative» (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278826; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, COGNOME, Rv. 248477).
Col terzo motivo la difesa si duole dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato osservando: che COGNOME non è stato sorpreso nell’atto di vendere la sostanza a terzi; che la suddivisione della sostanza in più involucri non è incompatibile con l’uso personale; che nessun valore indiziante può essere attribuito al silenzio serbato in giudizio; che la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato e grava sull’accusa l’onere di provarla.
Così argomentando il ricorrente reitera un motivo già proposto nell’atto di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugNOME. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del motivo (per tutte: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970). Le sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – sottolineano infatti: che la sostanza era suddivisa in dieci dosi confezionate separatamente; che l’imputato teneva in bocca le dieci bustine e tale atteggiamento mal si concilia con un uso esclusivamente personale; che l’uso personale non è stato mai neppure allegato nel corso del giudizio. Tale motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, non può essere considerata carente e resiste, pertanto, ai rilievi del ricorrente.
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., del quale la difesa si duole nel quarto motivo di ricorso, è congruamente motivato con riferimento alla complessiva offensività del fatto, desunta dalla qualità della sostanza (crack) e dalla suddivisione della stessa in dieci dosi. Va ricordato in proposito che i giudici di primo e secondo grado, nell’escludere la possibilità di applicare all’imputato le attenuanti generiche hanno compiuto una valutazione di complessiva gravità del fatto anche alla luce di altri elementi: in particolare, la «spregiudicatezza» manifestata nel tentare di superare indenne il controllo delle forze dell’ordine nascondendo in bocca lo stupefacente.
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6. Col quinto motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia fornito risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. formulata in sede di gravame. Nel motivo di ricorso, come nel motivo di appello, la difesa ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 in base alla quale «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entit prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».
Dopo aver sottolineato che COGNOME è stato ritenuto responsabile della detenzione della sostanza e non risulta averla ceduta, la difesa sostiene, come già aveva fatto nell’atto di appello, che dalla mera detenzione non possono derivare vantaggi patrimoniali. Così argomentando trascura che – come la sentenza n. 24990/2020 ha opportunamente sottolineato – l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. «attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato»; sicché per riconoscerla è necessaria «una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata» (Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020, pag. 14 della motivazione). Se questi sono i presupposti perché l’attenuante in parola possa essere applicata, allora è evidente che chi la invoca non può limitarsi a far riferimento al fatto che l’imputazione ha ad oggetto la detenzione e non la cessione di sostanze stupefacenti. L’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito sicché per chiederne l’applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbe dovuto indicare sulla base di quali elementi di fatto sarebbe possibile sostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito da COGNOME era di speciale tenuità. Il ricorso, invece, non contiene nessuna indicazione in tal senso e l’atto di appello era altrettanto generico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per quanto esposto, anche se la sentenza di appello non si è pronunciata espressamente sull’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. il motivo di ricorso è inammissibile. Come noto, infatti, non può costituire causa di annullamento da parte della Corte di cassazione il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254280; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012,
dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227).
Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al sesto motivo, col quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia valutato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata in sede di gravame. A questo proposito basta osservare che nell’atto di appello era stato chiesto il contenimento della pena «in misura tale da rientrare nei limiti per la concessione del beneficio». Lo stesso appellante riconosceva, dunque, che la pena inflitta dal giudice di primo grado – e confermata dalla Corte di appello – non rientrava nei limiti della sospensione condizionale.
A ciò deve aggiungersi che, nell’escludere la possibilità di applicare all’imputato le attenuanti generiche, i giudici di merito hanno dato rilievo all’esistenza di una precedente condanna a pena sospesa e hanno ritenuto che la recidiva specifica fosse espressione di maggiore pericolosità sociale: un insieme di valutazioni dal quale può desumersi che sia stata formulata una prognosi negativa riguardo alla possibilità che non vi fosse ulteriore recidiva. Ciò consente di escludere un vizio di motivazione. Non è tale, infatti, l’omesso esame critico di ogni singola questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito, quando come nel caso di specie – dal complessivo contesto argomentativo sia possibile desumere che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, COGNOME, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv.254107; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, COGNOME, Rv.253512; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, COGNOME, Rv.241907).
Anche il settimo motivo, col quale la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Nel motivare questa scelta, i giudici di merito hanno valutato la complessiva gravità del fatto e i precedenti (uno dei quali specifico), ed è appena il caso di ricordare che, nella prospettiva dell’art. 133, comma 2, cod. pen., ben può avere rilevanza anche una condanna per un reato estinto ex art. 445 cod. proc. pen. In questo contesto, il riferimento al comportamento processuale dell’imputato è stato utilizzato al solo fine di evidenziare che non erano emersi in giudizio elementi positivamente valutabili ai fini della applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e tale motivazione è conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Come noto, infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità
del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; COGNOME, Rv. 259899).
Con l’ottavo motivo di ricorso, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia applicato la pena pecuniaria sostitutiva richiesta dall’imputato ai sensi dell’art. 58 legge 689/81 e censura la motivazione adottata per giustificare tale diniego, nella quale la Corte ha sottolineato che la richiesta non conteneva «indicazioni relative alle condizioni economiche e alla solvibilità dell’imputato e del suo nucleo familiare, ai fini della individuazione della quota di reddito che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria».
Il ricorrente osserva: da un lato, che l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona non abbiente; dall’altro che, ai fini della determinazione dell’ammontare di questa pena nei termini indicati dall’art. 56 quater legge 689/81, la Corte di appello avrebbe potuto e dovuto acquisire le informazioni necessarie, applicando l’art. 545 bis cod. proc. pen. e rinviando ad una successiva udienza per la decisione sulla richiesta di sostituzione.
9.1. Ad una lettura attenta, la motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure del ricorrente. I giudici di merito hanno ritenuto infatti che, nel caso di specie, non sussistessero le condizioni per l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva sottolineando che, «avuto riguardo alla personalità dell’imputato e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» l’applicazione di tale pena sostitutiva (l’unic che il ricorrente ha richiesto e, comunque, l’unica della cui mancata applicazione egli si duole) non poteva essere valutata «utile alla rieducazione del condanNOME né al suo reinserimento sociale».
Facendo riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e alla personalità dell’imputato, la Corte territoriale ha fatto implicito rinvio a quanto aveva già argomentato ai fini del diniego delle attenuanti generiche e quindi: alle modalità del fatto; alle due precedenti condanne (una delle quali per reato analogo); alla constatazione che la sospensione condizionale della pena, già ottenuta in un caso, non aveva conseguito l’effetto sperato. La Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria avanzata dal difensore non era corredata da indicazioni relative alle condizioni economiche, ma non ha sostenuto che tale mancata indicazione fosse ostativa alla sostituzione. Ha sottolineato, invece, che le modalità della richiesta e la sua genericità erano indicative della «assenza di una reale volontà di impegnarsi».
La motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede.
Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condanNOME e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale ha riguardato esclusivamente la pena pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 56 quater legge 689/81 (e solo della mancata applicazione di questa pena sostitutiva il ricorrente si duole). Nel compierla, la Corte territoriale era tenuta a valutare l’efficacia rieducativa di una pena capace di incidere solo sul patrimonio e lo ha fatto tenendo conto della personalità dell’imputato, dei precedenti – anche specifici – e del fatto che il reato oggetto di imputazione (art. 73 d.P.R. n. 309/90) è determiNOME anche da motivi di lucro. La valutazione così compiuta – doverosa ex art. 58 legge 689/81 – è stata congruamente e logicamente motivata. Resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente.
Poiché ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la sostituzione, la Corte territoriale non doveva compiere accertamenti sulle «complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare» ai sensi dell’art. 56 quater legge 689/81, sicché, nel caso concreto, non è prospettabile alcuna violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 11 ottobre 2023