Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della conversione della pena detentiva in pecuniaria.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata il 21 gennaio 2021, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. Con la sentenza confermata in appello NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 3 febbraio 2020) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed C 1.000,00 di ammenda. La pena detentiva è stata sostituita, ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella pena pecuniaria di specie corrispondente, determinata nella misura di C 30.000 di ammenda (C 250,00 di ammenda per ogni giorno di pena detentiva).
Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Il ricorso consta di un unico motivo col quale la difesa deduce violazione di legge in relazione alla quantificazione della sanzione sostitutiva che è stata determinata in C 30.000 di ammenda secondo il parametro stabilito dall’art. 135 cod. pen. (quindi nella misura di C 250,00 per ogni giorno di pena detentiva) senza tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, second comma, della legge 689/81 nella parte in cui prevede che «I valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
Il ricorrente osserva, inoltre, che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la legge 689/81 è stata ulteriormente modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha introdotto nella legge 689/81 l’art. 56 quater. Questa norma recita testualmente: «per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero n può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2’500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133 ter del codice penale».
Tale essendo il quadro normativo vigente alla data odierna e nel momento in cui la sentenza fu pronunciata, la difesa osserva:
che la pena avrebbe dovuto essere determinata applicando la sentenza della
Corte costituzionale e ciò non è avvenuto, ma sul punto la Corte territoriale non ha fornito motivazione alcuna;
che, nell’atto di appello, era stata chiesta la rideterminazione della sanzione sostitutiva e, ove tale richiesta fosse stata accolta, l’imputato aveva chiesto di non applicare il beneficio della sospensione condizionale;
che il mutato quadro normativo consentirebbe di rideterminare il trattamento sanzionatorio alla luce dell’art. 56 quater legge 689/81, disposizione che potrebbe risultare in concreto più favorevole all’imputato il quale aveva documentato nel corso del giudizio di non avere reddito alcuno e di essere mantenuto dalla moglie, il cui reddito annuale, nel 2019, era inferiore a € 23.000,00;
che la pena della quale era stata disposta la sospensione condizionale potrebbe essere rateizzata ex art. 133 ter cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata «limitatamente al calcolo di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria» con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Con memoria del 4 agosto 2023 il difensore dell’imputato ha insistito nei motivi di ricorso sottolineando che una diversa determinazione dell’entità della pena pecuniaria richiederebbe comunque di esaminare la richiesta, formulata nell’atto di appello, di non applicare la sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha determinato nella misura di C 30.000,00 di multa la pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva di mesi quattro di reclusione. Questa determinazione è stata compiuta applicando l’art. 53 legge 689/81 nella parte in cui richiamava l’art. 135 cod. pen. e stabiliva che, in caso di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, il giudice doveva determinare il valore giornaliero di conversione tenendo coni:o «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare» e, tuttavia, il valore giornaliero non poteva «essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen.
L’art. 53 legge 689/81 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28/2022 del 12/01/2022 «nella parte in cui prevede “I valore
giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare” anziché “I valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”». La sentenza in parola è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 5 del 2 febbraio 2022. Era dunque produttiva di effetti alla data del 10 ottobre 2022, quando la Corte di appello di Venezia ha pronunciato la sentenza impugnata. Della stessa, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto. Nel respingere la richiesta di una diversa determinazione della pena, avanzata dall’appellante, infatti, si è limitata ad affermare che «la conversione è avvenuta per 250 euro al giorno come previsto dalla legge». Il valore giornaliero minimo cui la Corte d’appello avrebbe dovuto fare riferimento per la sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, però, non era più quello di C 250, bensì quello di C 75 per ogni giorno di pena detentiva.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha applicato il valore giornaliero minimo previsto dall’art. 53 legge 689/81 prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tuttavia, la misura della sanzione pecuniaria sostitutiva non può essere rideterminata da questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen. applicando il valore giornaliero minimo indicato dall sentenza n. 28 del 2022.
Il 30 dicembre 2022, infatti, è entrato in vigore il d.lgs. n. 150/2022 che ha modificato la legge 689/81 e vi ha introdotto l’art. 56 quater. Nel mutato quadro normativo, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice deve «individuare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato», che corrisponde alla «quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria», e deve farlo tenendo conto «delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare». Tale valore giornaliero «non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro», potrebbe rivelarsi dunque, in ragione delle attuali condizioni di reddito dell’imputato e del suo nucleo familiare, inferiore alla misura di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva individuata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 quale valore giornaliero minimo sul quale parametrare la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. A ciò deve aggiungersi che, nell’atto di appello, l’imputato aveva chiesto che la pena pecuniaria sostitutiva fosse ridotta e, in tal caso, non fosse condizionalmente sospesa. Ne consegue che, se la pena sostitutiva fosse determinata in misura inferiore ad C 30.000,00 di ammenda, una statuizione sul punto sarebbe doverosa e dovrebbe essere valutata la possibilità di una rateizzazione.
In sintesi: per determinare il trattamento sanziona torio da applicare all’imputato, e stabilire quale sia la normativa concretamente più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen., sono necessarie attività valutative che implicano l’esercizio di poteri discrezionali e competono al giudice di merito.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al calcolo della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva e alla disposta sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il giudice del rinvio dovrà valutare le complessive condizioni economiche patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare e stabilire se, nel caso concreto, debba essere applicata, perché più favorevole, la disposizione di cui all’art. 56 quater legge 689/81 (introdotta dal d.lgs. n. 159/2022) o debba ancora trovare applicazione l’art. 53 della legge medesima nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. le altre statuizioni del sentenza impugnata devono essere dichiarate irrevocabili.
P.Q.NII.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai criteri di conversione della pena detentiva nonché alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara l’irrevocabilità delle rimanenti statuizion
Così deciso il 13 settembre 2023