Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lettekient4e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento:i con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ricorre avverso l’ordinanza emessa il 6/10/2023 e depositata il 23/10/2023 cori la quale il Tribunale di Teramo ha dichiarato l’estinzione della pena di euro 960 di ammenda, inflitta a COGNOME NOME col decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Teramo in data 8.9.207, irrevocabile il 19.10.2007.
Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 che è applicabile a tutte le ipotesi di esecuzione di pene pecuniarie inflitte prima della introduzione della c.d. riforma Cartabia, atteso che l’inizio della esecuzione che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata afferma che il termine di estinzione della pena pecuniaria inflitta con decreto di condanna irrevocabile sarebbe decorso, atteso che dal 19.10.2007 – data del passaggio in giudicato del titolo – era divenuta eseguibile la pena.
Come affermato più volte da questa Corte (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 COGNOME, Rv. 279453; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 270115; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 240310), in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impéditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti.
In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa al a riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condanNOME (sez. 3, n. 17228/2016 citata).
L’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 applicabile al caso di specie, Istante l’epoca di passaggio in giudicato del titolo, prevede che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio notifiéhi al debitore invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione dell’invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto
pagamento, con avvertenza Che si procederà ad iscrizione a MIO nel Caso di mancato pagamento entro tale termine.
Il successivo art. 213 dello stesso decreto stabilisce che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l’adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto; quindi, la documentazione degli adempimenti compiuti viene trasmessa al concessionario competente per territorio che, reso esecutivo il ruolo da parte dell’ufficio, avvia la riscossione coattiva, previa notificazione della cartella di pagamento.
Infine, l’art. 235 dello stesso testo normativo prevede, per quanto qui interessa, che, dopo l’annullamento del credito per irreperibilità del debitore (art. 219 del decreto), nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
Le previsioni dell’art. 212 sopra citate, ancorché non formalmente abrogate, risultano in contrasto con l’art. 227 -ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal d.l. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008.
Questa seconda norma prevede: “Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate”.
Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass., sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, rv. 645484; sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, rv. 626687), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l’iscrizione delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all’agente della riscossione, che vi provvede con un’intimazione a pagare comunicata unitamente a la cartella di pagamento.
L’invito al pagamento (oggi l’intimazione a pagare) nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale de la procedura, cioè inerente al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del servizio di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempirrnto che
tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile.
In base a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicatydel titolo esecutivo, berisì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo; pertanto, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena, perché manifeta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto.
Da ciò discende che erroneamente l’ordinanza impugnata ha ricPnosciuto che la pena pecuniaria inflitta al ricorrente fosse estinta senza sv’òlgere alcun accertamento sull’avvenuta iscrizione a ruolo del debito, essendòsi il giudice limitato ad avere, come punto di riferimento, il momento del passaggio in giudicato della sentenza.
All’annullamento dell’ordinanza impugnata consegue che il Tribunale di Teramo nel giudizio di rinvio deve prendere in esame il momento dell’eventuale notifica della cartella di pagamento o l’avvenuta iscrizione a ruolo del debito, per verificare se l’esecuzione coattiva della pena sia iniziata prima del compimento del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso il 07/05/2024.