Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45918 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il 27/03/1972
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 febbraio 2024, decidendo sull’accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Napoli Nord a COGNOME NOME ad anni due e mesi quattro di reclusione e 100 euro di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia deducendo l’illegalità della pena, poiché – essendo stata operata la riduzione per il rito abbreviato – la pena inflitta per le contravvenzioni sarebbe stata erroneamente diminuita di un terzo anziché di un mezzo, come corretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito, infatti, il costante orientamento di questa Corte di legittimità per cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado, che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.
L’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401).
1.2. La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, COGNOME Rv. 27738101, in motivazione). Pertanto, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
Pertanto, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 2 – , Ord n. 50062 del 16/11/2023 Cc. Rv. 285619 – 01
Il ricorrente deduce che la pena applicatagli, in ragione dell’erronea diminuente per la contravvenzione sarebbe pena illegale, ma ciò è in aperto contrasto con quanto statuito da questa Corte a sezioni unite, che ha affermato che qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea
applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022 Rv. 283818).
Trattandosi di pena illegittima e non già di pena illegale, la sentenza non è ricorribile e, dunque, il ricorso è inammissibile.
Nello stesso senso si è statuito che avverso la sentenza resa all’esito di concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacché in tal caso ricorre un’ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale. (Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021 ) Rv. 281804 01
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024