Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 26 marzo 2025, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (capi 1, 13 e 14 per COGNOME; capo 13 per COGNOME);
rilevato che i ricorrenti censurano la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito, in quanto: A) NOME COGNOME lamenta che i giudici di appello, pur avendo disapplicato la recidiva, hanno poi considerato la medesima pena indicata dal Tribunale, però comprensiva dell’aumento ex art. 99 cod. pen.; B) NOME COGNOME lamenta che i giudici di appello hanno applicato sia l’aumento per le circostanze contestate, sia la diminuzione per le attenuanti generiche;
considerato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogene concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01);
ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
rilevato che nel caso di specie agli imputati è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l’accordo, e che la prospettata violazione dell’art. 597 cod.
proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, COGNOME, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023, COGNOME, non mass.); illegalità della pena che i ricorrenti, a ben vedere, pur dopo un formale richiamo, non hanno dedotto in alcun modo;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025
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