Pena concordata: l’accordo è vincolante e non si può impugnare
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di pena concordata in appello: l’accordo tra le parti è un patto vincolante. Una volta raggiunto e ratificato dal giudice, non può essere messo in discussione dalle stesse parti che lo hanno promosso, se non in casi eccezionali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Quattro imputati ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Con tale sentenza, era stata applicata loro una pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, il cosiddetto “patteggiamento in appello”.
Nel loro ricorso, gli imputati lamentavano un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale riguardo alla quantificazione della pena comminata, chiedendo di conseguenza l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda sulla natura stessa dell’istituto della pena concordata, che crea un vincolo giuridico non più superabile dalla volontà unilaterale di una delle parti.
Le Motivazioni: la natura della pena concordata
La Corte ha chiarito che l’accordo sulla pena, disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p., costituisce un vero e proprio “negozio processuale”. Si tratta di un patto unitario e vincolante stipulato tra accusa e difesa.
Il ruolo del giudice d’appello, in questo contesto, non è quello di ricalcolare la pena, ma di ratificare l’accordo raggiunto, verificandone la correttezza giuridica. L’accoglimento della richiesta di pena concordata implica una piena condivisione, da parte del giudice, sia della qualificazione giuridica del fatto sia di tutte le circostanze che hanno portato a quel determinato calcolo della sanzione.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 4665/2020), sottolineando che:
1. L’accordo è integrale: La richiesta concordata è vincolante nella sua interezza. Il giudice non può applicare una pena diversa da quella pattuita.
2. Il patto è un negozio unitario: L’applicazione della pena si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione. Le due cose non possono essere scisse.
3. Non si può modificare unilateralmente: Una volta che le parti hanno esercitato il loro potere dispositivo, dando vita a un accordo liberamente stipulato e consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso o vi ha aderito.
L’unica eccezione a questa regola ferrea è l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Ad esempio, se la pena pattuita fosse inferiore o superiore ai limiti edittali previsti dalla legge per quel reato. Tuttavia, nel caso di specie, non era stata sollevata alcuna questione di illegalità, ma solo un generico vizio di motivazione sulla quantificazione, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la stabilità e la serietà degli accordi processuali. Chi sceglie la via della pena concordata in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta definitiva. Non è possibile prima accordarsi su una pena e poi, in un secondo momento, impugnare la decisione che ratifica quell’accordo, lamentando un difetto di motivazione su un calcolo che si è contribuito a definire. Tale istituto processuale presuppone una rinuncia consapevole alle contestazioni di merito in cambio di una definizione più rapida del processo e di una pena certa. La pronuncia, quindi, serve da monito: il patteggiamento in appello è un patto serio, non una porta aperta a ripensamenti successivi.
È possibile impugnare una sentenza che applica una pena concordata in appello per un presunto errore nella quantificazione della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. L’accordo sulla pena è un patto vincolante tra le parti e, una volta ratificato dal giudice, non può essere impugnato da chi lo ha sottoscritto per motivi legati alla quantificazione della pena stessa.
In quali casi si può modificare un accordo sulla pena una volta che è stato ratificato dal giudice?
L’accordo non può essere modificato unilateralmente. L’unica eccezione prevista è l’ipotesi di “illegalità” della pena concordata, ovvero se la sanzione pattuita viola i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge per quel reato.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di pena concordata viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
NOME COGNOME YOUNESS NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME ricorrono, a mezzo dello stesso difensore con distinti atti di ricorso di contenutoidentico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi dell’art. 599bis, deducendo vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena comminata.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1 Tutti i ricorsi risultano proposti contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di recente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra ci costanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). Una volta che le parti hanno esercitato ii potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 17/09/2024