Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania si pronunziava su una richiesta di pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, con rinunzia ai motivi sub 1) 2) e 3), laddove gli ulteriori 2 motivi, relativi alle attenuanti generiche e al rideterminazione della pena, evidentemente convergevano nella predetta richiesta di pena concordata tra le parti, comprensiva della applicazione RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti, accolta dalla Corte, che nel resto confermava la sentenza impugnata.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.
COGNOME Deduce vizi di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, in presenza di motivazione carente circa la valutazione dei motivi di gravame in
tema di pena. Gli elementi caratterizzanti la condotta dell’imputato potevano indurre, si sostiene, ad applicare una pena più mite.
4. COGNOME Il ricorso è inammissibile. Sia per il generico rinvio a motivi di gravame non specificati, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare i contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di rico contenere la precisa prospettazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02). Sia perché la pena è stata oggetto di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., accolto; ed al riguardo è eloquente il primo comma dell’art. citato, secondo il quale “le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo”.
In altri termini, in caso di rinunzia ai motivi e di contestuale richiesta accoglimento relativa ai soli motivi sulla pena – come tale espressamente indicata, per legge, dalle parti – non emergono doglianze su cui i giudici sono chiamati a motivare ove accolgano la concorde proposta RAGIONE_SOCIALE parti così formulata. Va sottolineato come le Sezioni unite di questa Corte (cfr. in motivazione, Sez. U – n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 08/05/2023 ) Rv. 284481 – 01) abbiano evidenziato che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE pr perché si deve rapportare l’obbligo della motivazione all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. tra le altre, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522). Si tratta di una perdurante e generalizzante precomprensione del fenomeno processuale in esame, di volta in volta emergente nelle decisioni di legittimità, che echeggia l’antica regola pacta sunt servanda secondo la specifica declinazione processuale per la quale il concordato processuale non può essere
unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate. E a tanto non osta il principio con cui le medesime Sezioni Unite prima citate hanno precisato che, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Trattandosi di tematica ben distinta, come illustrato con la predetta decisione, da quella qui in esame, certamente riconducibile nell’ambito degli argomenti affidati alla libera devoluzione o meno RAGIONE_SOCIALE parti, diversamente dalla prescrizione.
COGNOME Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere l spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.