Pena Concordata in Appello: Quando l’Accordo Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto della pena concordata in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una volta raggiunto tale accordo, la strada per un’ulteriore impugnazione in sede di legittimità si chiude. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo per la riduzione della pena a dieci anni di reclusione. La Corte d’Appello, recependo la richiesta concorde, modificava parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminava la sanzione.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Il suo obiettivo era rimettere in discussione la misura della pena che lui stesso aveva contribuito a definire.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità della Pena Concordata in Appello
La Suprema Corte, con una decisione concisa e netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli Ermellini hanno richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’imputato non può contestare la misura di una pena che è stata liberamente concordata con l’accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello. Questo principio assume ancora più forza quando la pena concordata è, come nel caso di specie, inferiore a quella inflitta in primo grado.
Le Motivazioni della Decisione
Il ragionamento della Corte si fonda su una logica processuale stringente. Ecco i punti chiave:
1. Natura dell’Accordo: L’accordo sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., non è una semplice transazione, ma un atto processuale che si innesta su un presupposto fondamentale: il pieno accertamento della responsabilità penale effettuato dal giudice di primo grado. Proponendo un accordo sulla pena, l’appellante di fatto rinuncia a contestare l’accertamento di colpevolezza, concentrando la discussione esclusivamente sul quantum della sanzione.
2. Preclusione all’Impugnazione: Di conseguenza, consentire all’imputato di impugnare successivamente l’entità di una pena che ha accettato equivarrebbe a violare il principio di lealtà processuale e a contraddire la sua stessa volontà manifestata in appello. L’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, preclude ogni ulteriore doglianza sul punto.
3. Procedura Semplificata: La Corte ha inoltre sottolineato di aver provveduto alla declaratoria di inammissibilità «senza formalità di procedura», come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa procedura, detta de plano, consente alla Cassazione di decidere con rito camerale non partecipato quando un ricorso è manifestamente infondato, accelerando la definizione del procedimento.
Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio cruciale per chi opera nel diritto penale. La scelta di accedere a una pena concordata in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre il vantaggio di una riduzione certa della sanzione, dall’altro comporta la rinuncia implicita a contestare la colpevolezza e preclude la possibilità di impugnare in Cassazione la misura della pena stessa. Chi presenta un ricorso inammissibile, inoltre, va incontro non solo al rigetto, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello che ha ridotto la pena sulla base di un accordo tra le parti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello, specialmente se inferiore a quella della condanna di primo grado.
Qual è il presupposto di un accordo sulla pena in appello?
L’accordo sulla pena in appello avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado, la cui valutazione di colpevolezza non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile di questo tipo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCALEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 74, d .P. R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni dieci reclusione;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’acc delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabil dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da par dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024