Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, processuale e sostanziale, laddove non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma Sbis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, COGNOME ed altro, Rv. 273920).
L’impugnazione che ci occupa risulta, infaW, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’appli care la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti e questa Corteha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanz influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo h promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024