Pena concordata in Appello: Perché il Ricorso in Cassazione diventa Inammissibile?
L’istituto della pena concordata in appello, previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro sistema giudiziario. Esso permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, in cambio della rinuncia a determinati motivi di impugnazione. Ma cosa accade se, nonostante l’accordo, l’imputato decide di presentare comunque ricorso in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sulla questione, stabilendo un principio netto: il ricorso è inammissibile. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Nel caso in esame, l’imputato aveva presentato appello contro una sentenza di condanna. In sede di giudizio di secondo grado, la sua difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, accettando in cambio di rinunciare agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva ridotto la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo fosse stato perfezionato e la sentenza emessa in conformità, la difesa decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo addotto, seppur in termini generici, riguardava un presunto vizio di motivazione legato al riconoscimento della recidiva, una delle questioni a cui si era implicitamente rinunciato con l’accordo.
La Decisione della Cassazione e l’Importanza della Pena concordata
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere il tentativo di impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e degli effetti dell’accordo sulla pena. Secondo gli Ermellini, la scelta di accedere alla pena concordata non è un atto di poco conto, ma una manifestazione del potere dispositivo della parte, con conseguenze definitive sull’intero svolgimento del processo.
Quando l’imputato accetta una riduzione di pena e rinuncia ad altri motivi, compie una scelta strategica che preclude ogni successivo ripensamento. Il potere dispositivo riconosciuto dall’art. 599 bis c.p.p. non solo vincola il giudice di secondo grado, ma si estende a tutto l’iter processuale, compreso il giudizio di legittimità. Di fatto, l’accordo sulla pena equivale a una rinuncia all’impugnazione per i motivi non dedotti.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno sottolineato che l’accordo sulla pena ha un ‘effetto preclusivo’ che si proietta sull’intero processo. Permettere all’imputato di rimettere in discussione punti sui quali aveva già rinunciato in cambio di un beneficio (la riduzione di pena) svuoterebbe di significato l’istituto stesso del concordato in appello. L’inammissibilità, in casi come questo, viene dichiarata con una procedura semplificata e non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., a sottolineare la palese infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame offre un importante monito per gli avvocati e i loro assistiti. La scelta di accedere a una pena concordata deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le sue conseguenze sono definitive. Una volta siglato l’accordo, non è più possibile impugnare la sentenza per i motivi oggetto di rinuncia. Tentare di farlo espone non solo a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma anche a conseguenze economiche negative: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. La strategia processuale deve quindi tenere conto del fatto che la via del concordato chiude definitivamente le porte a ulteriori gradi di giudizio sulle questioni concordate.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello?
No, la Cassazione ha stabilito che se l’accordo sulla pena (pena concordata ex art. 599 bis c.p.p.) comporta la rinuncia a specifici motivi di gravame, il ricorso in Cassazione basato su tali motivi è inammissibile.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello in cambio di una pena concordata?
La rinuncia ha un ‘effetto preclusivo’ che si estende a tutto il procedimento, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Impedisce di sollevare nuovamente le questioni a cui si è rinunciato.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7601 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VELLETRI il 26/03/1994
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
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alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME COGNOME contro la sentenza n. 2912/2024 con cui la Corte di appello di Roma, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla recidiva, il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 20 gennaio Cara
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