Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari Sardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza del 16/1/2024, ha accolto l’istanza proposta dal Comandante RAGIONE_SOCIALE” e ha disposto la correzione materiale del dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata dalla stessa Corte di appello il 12 settembre 2022 nei confronti di COGNOME NOME nel senso che dopo le parole “mesi 7 di reclusione” devono leggersi e intendersi le parole “Applica al COGNOME, ai sensi dell’art. 33 c.p.m.p. l’ulteriore pena accessoria militare RAGIONE_SOCIALE rimozione”.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 130, 662, 666
e 676 cod. proc. pen. e 183, disp. att. Cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza in quanto pronunciata a seguito di richiesta proposta da soggetto non legittimato, il Comandante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nello specifico il ricorrente, facendo espresso riferimento alla sentenza Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, COGNOME, evidenzia che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione già proposta sul punto durante l’udienza. Il giudice, infatti, non avrebbe potuto procedere con le forme RAGIONE_SOCIALE correzione dell’errore materiale (cui in effetti può procedersi anche d’ufficio) ma, piuttosto, considerato che la sentenza era già divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto provvedere con le forme dell’incidente di esecuzione, che può essere attivato e iscritto solo a richiesta di una delle parti legittimate, cioè nel cas specie dal pubblico ministero.
In data 9 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In un unico articolato motivo di ricorso la difesa, facendo espresso riferimento alla sentenza Sez. U n. 47502 del 15 dicembre 2022, COGNOME, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 130, 662, 666 e 676 cod. proc. pen. e 183, disp. att. cod. proc. pen. evidenziando che il giudice non avrebbe potuto procedere con le forme RAGIONE_SOCIALE correzione dell’errore materiale ma, piuttosto, considerato che la sentenza era già divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto provvedere con le forme dell’incidente di esecuzione, che può essere attivato e iscritto solo a richiesta di una delle parti legittimate, cioè nel caso di specie d pubblico ministero.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
2.1. Come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite «nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell’esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 03; già Sez. U, Sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327 – 01; da ultimo Sez.
1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 – 01).
A ben vedere, infatti, il giudice dell’esecuzione può adottare, eventualmente ex officio, lo schema procedimentale dell’art. 130 cod. proc. pen., ove si tratti di correggere l’errore materiale contenuto in un provvedimento da lui emesso in tale qualità.
Laddove, di contro, lo stesso procedimento non può essere utilizzato per emendare l’errore contenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE cui esecuzione si tratta quando questa, essendo passata in giudicato, non è più suscettibile di correzione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione.
Ciò in quanto in questa ipotesi la competenza funzionale a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione e lo stesso deve esercitare le proprie attribuzioni unicamente attraverso lo strumento che gli è proprio, ovvero ricorrendo al procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., espressamente previsto anche per la materia delle pene accessorie in virtù dell’art. 676 cod. proc. pen, che deve essere instaurato a richiesta di parte (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 03).
2.2. Il giudice dell’esecuzione, come correttamente evidenziato nel ricorso, non si è conformato ai principi in precedenza indicati.
Nel caso di specie, sovrapponibile a quello deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, infatti, la Corte di appello ha erroneamente applicato lo schema procedimentale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. in una materia, le pene accessorie, che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, l’art. 676 cod. proc. pen. attribuisce espressamente al giudice dell’esecuzione per cui deve essere utilizzato il procedimento previsto per tale fase.
2.2. In questo caso, quindi, in virtù dell’art. 666 cod. proc. pen., il giudic avrebbe potuto procedere solo a seguito di una specifica richiesta proposta da una delle parti a ciò legittimate, cioè una delle parti processuali ovvero il terz interessato munito di procura speciale.
Ragione questa per cui la richiesta inviata dal Comandante RAGIONE_SOCIALE” non era idonea a instaurare il procedimento e, di conseguenza, la risposta alla specifica censura RAGIONE_SOCIALE difesa sul punto che il giudice avrebbe potuto procedere d’ufficio non è corretta.
Sotto altro profilo, d’altro canto, neanche il secondo argomento utilizzato, cioè che comunque la richiesta è stata “fatta propria anche dal AVV_NOTAIO in sede di conclusioni formulate in udienza”, non è soddisfacente.
Il fatto che il Procuratore generale abbia condiviso, “fatta propria” la richiesta, infatti, non sana l’illegittimità originaria RAGIONE_SOCIALE richiesta stessa quan piuttosto, costituisce autonoma istanza di provvedere in materia di pena accessoria ed è quindi il primo e formale atto idoneo a instaurare il procedimento
che, da tale momento avrebbe dovuto essere fissato e trattato ai sensi e per gli effetti dell’art. 666 cod. proc. pen.
2.3. In conseguenza di ciò il provvedimento erroneamente pronunciato con le forme dell’art. 130 cod. proc. pen. e senza che, dalla data RAGIONE_SOCIALE richiesta, cioè dalla data dell’udienza, si sia proceduto con i tempi e le forme stabilite dall’art. 666 cod. proc. pen. è nullo e deve pertanto essere annullato con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione, correttamente instaurato il procedimento, si pronunci in merito alla richiesta formulata dal Procuratore generale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso il 26/4/2024