Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 26/05/1978
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza del
18 febbraio 2025 n. 54/2025, con cui il Tribunale di Benevento, in sede di giudizio di rinvi disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40794/24, ha applicato la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazi per la durata di un anno, facendo salve le altre statuizioni sulla pena non annullate e dispost
con la sentenza n.179/2022 ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 ottobre 2022 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 319, 319-bis. 321, 353, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Occorre rilevare che trattandosi di annullamento con rinvio che faceva salva la sentenza con cui in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è stata disposta la pena principale d
anni due di reclusione, in sede di giudizio di rinvio l’accordo intercorso tra le parti in ordin durata della pena accessoria non è vincolante, dovendosi prescindere dall’accordo principale
già accolto e divenuto irretrattabile, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile la determinazione della durata della pena accessoria operata dal giudice in base ai criteri
discrezionali di cui all’art. 133 c.p., e comunque in misura corrispondente al minimo legale previsto dall’art. 317-bis, co.2 cod. pen. allorchè sia stata riconosciuta l’attenuante di
all’art. 323-bis, comma 2, cod. pen.
È evidente la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui il giudice sarebbe stato vincolato a recepire l’accordo sulla pena accessoria, senza considerare che tale accordo può sempre essere respinto con conseguente rigetto integrale della richiesta di applicazione della pena, ove l’accordo sulle pene accessorie sia stato posto come condizione per l’efficacia della richiesta di pena a norma dell’art. 444, comma 3 bis c.p.p.
Nel caso in esame attesa l’irrevocabilità della statuizione sulla pena principale, l’accordo su pena accessoria è certamente autonomo ed ininfluente su quello relativo alla pena principale.
Peraltro, con la sentenza rescindente era stato affermato che la regressione del procedimento a seguito del rinvio disposto da questa Corte di legittimità sul punto non legittimava proposizione di un nuovo accordo tra le parti sul punto, non essendo prevista dal codice di rito la possibilità di formulare richieste frazionate ex art. 444 cod. proc. pen., ed avendo le stes ormai esaurito ogni potere con la Prima richiesta che si limitava alla pena principale e non contemplava – come pure avrebbe potuto – alcun accordo su quelle accessorie.
Correttamente la pena accessoria è stata perciò determinata in base ai criteri di cui all’art. 1 cod. pen. tenuto conto della già riconosciuta attenuante prevista dall’art. 317, comma 2, c.p., e senza considerare l’accordo intercorso tra le parti, non più esperibile.
Nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, Comune di Buonalbergo, tenuto conto della irrilevanza delle questioni dedott con il ricorso rispetto alle statuizioni civili non investite dalla impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
processuali ed al versamente3 ammende della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese