Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7213 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Mirabella Eclano avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Chieti aveva condannato – limitatamente alle condotte successive al 5 settembre 2011 – NOME COGNOME per peculato (art. 314 cod. pen.), perché, nell’esercizio delle funzioni di Comandante dei RAGIONE_SOCIALE del Fuoco di Lecce e Matera, nonché di funzionario del Comando RAGIONE_SOCIALE Foggia, avendo per ragione del suo ufficio il possesso e, comunque, la disponibilità di tre telepass della società RAGIONE_SOCIALE, da quest’ultima concessi in assegnazione al RAGIONE_SOCIALE (per l’impiego esclusivo su mezzi di servizio, con espressa esclusione di utilizzo privato), se ne appropriava, utilizzandolo indebitamente per fini personali su vetture private.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila riformava la sentenza, dichiarando non doversi procedere per i reati commessi sino al 22 ottobre 2012, perché estinti per prescrizione, e rideterminando conseguentemente la pena.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
3.1. Incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti.
I telepass erano originariamente assegnati a tre diverse autovetture, appartenenti a tre differenti distretti dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (Lecce, Matera, Foggia). In relazione alle tre vicende furono avviati tre distinti procedimenti penali. I tempus commissi delicti è stato considerato: dal 23 ottobre 2016 al 28 febbraio 2018 per la vicenda relativa al telepass di Lecce; dal 6 giugno 2013 al 1 marzo 2018 per quella relativa al telepass di Matera; dal 22 gennaio 2010 al 5 marzo 2018 per la vicenda relativa al telepass di Foggia.
Tuttavia, essendo il peculato un reato istantaneo, si sarebbe dovuto guardare al momento in cui il soggetto esercitò per la prima volta un potere uti dominus sulla cosa, irrilevante essendo il successivo utilizzo del bene sottratto.
Pertanto, in relazione al reato oggetto del presente procedimento, competente avrebbe dovuto essere il Tribunale di Foggia (davanti al quale si è definito, per difetto di querela, un procedimento penale per truffa aggravata a carico del fratello dell’imputato), poiché il reato consumato in quel circondario era il primo tra i diversi peculati (art. 16 cod. proc. pen.), tutti di pari gravità e le dal vincolo della continuazione (ravvisabile nella finalità di conseguire il vantaggio del transito gratuito lungo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti nemmeno essendo subordinate alla
pendenza GLYPH dei GLYPH procedimenti GLYPH nello GLYPH stesso GLYPH stato GLYPH e GLYPH grado GLYPH (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345).
Ove, invece, si ponga mente alla maggiore gravità del reato, determinata dalla misura della pena, ratione temporis, la competenza sarebbe stata del Tribunale di Matera, posto che il minimo edittale del peculato, al momento dell’esercizio dell’azione penale davanti a quel Giudice, fu aumentato da tre a quattro anni, ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190.
D’altronde, anche nella sentenza rescindente resa nell’ambito dell’altro procedimento a carico di COGNOME, questa Corte ha evocato la possibile qualificazione giuridica del fatto in termini di appropriazione indebita o furto, a conferma della natura istantanea del delitto di peculato (Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Rv. 288058).
L’interesse ad impugnare la sentenza sussiste anche con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato per le condotte commesse sino al 22 ottobre 2012.
3.2. Errata applicazione dell’art. 314 cod. pen.
In primo luogo, non sussiste alcun danno erariale, in quanto i telepass, di proprietà di “RAGIONE_SOCIALE“, furono concessi in comodato per il transito gratuito lungo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’art 373, comma 2, d.P.R. n. 495 del 192 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), in forza del quale sono esenti dal pagamento del pedaggio i veicoli con targa TARGA_VEICOLO (RAGIONE_SOCIALE del Fuoco). Nel caso di specie, sarebbe quindi configurabile soltanto un danno per “RAGIONE_SOCIALE“.
Inoltre, la Corte d’appello non si è confrontata con:
le indicazioni rese dalla Corte di legittimità all’interno del diverso procedimento a carico di COGNOME, che aveva chiesto al giudice del rinvio di accertare quale fosse la relazione tra l’imputato e il bene, verificando che cosa accadde dopo che il telepass non fu più abbinato all’autovettura, se esistesse una procedura, chi avesse la materiale disponibilità di tali beni ecc.;
l’annessa questione del riparto delle funzioni amministrativo-contabili, avendo il d.m. 25 novembre 2012, n. 584, attribuito la qualifica di funzionario delegato al Direttore regionale dei RAGIONE_SOCIALE del Fuoco, che è così diventato unico ordinatore secondario di spesa per il territorio regionale, con la conseguenzayi Comandanti provinciali non sono più funzionari delegati e non dispongono di autonomia di spesa; più in generale, non hanno alcun potere gestionale sul patrimonio mobiliare o immobiliare.
D’altronde, le automobili su cui erano montati i telepass erano “fuori uso” e destinate ad essere donate alla RAGIONE_SOCIALE, sicché non erano funzionali
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all’attività del RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, per riutilizzarli, i telepass dovevano essere rimossi dal veicolo, che era nella disponibilità del consegnatario regionale.
In conclusione, COGNOME non svolgeva attività che presupponessero la disponibilità o l’uso dei telepass, perché, in ragione della messa fuori uso dei veicoli, essi erano nella disponibilità di altri.
La Corte d’appello avrebbe poi trascurato la natura istantanea del delitto di peculato, la quale fa sì che il successivo impiego in plurime occasioni degli apparecchi costituisca un mero post factum non punibile. Se, infatti, il bene giuridico sia il buon andamento della pubblica amministrazione, esso è stato leso al momento dell’appropriazione della cosa e non del suo utilizzo, avvenuto peraltro per scopi privati e non in orario o per ragioni d’ufficio.
Infine, erroneamente sarebbe stata negata la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., nonostante l’imputato avesse provveduto a corrispondere alla società che gestisce la RAGIONE_SOCIALE il pagamento dovuti per i transiti effettuati.
Pure sul punto sussiste l’interesse a ricorrere anche in relazione al capo della sentenza relativo alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati sino al 22 ottobre 2012.
Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti nei quali evidenzia come il Giudice di rinvio nel precedente procedimento, per analoghi fatti a carico di t COGNOME ha – nelle more dell’attuale giudizio – riqualificato il reato nell’art. 646 cod. pen., aggravato ex art. 61 n. 11 c.p., e pronunciato sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità (sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 17 dicembre 2025).
In particolare, all’esito dell’accertamento in fatto sollecitato da questa Corte, quei Giudici d’appello hanno rilevato come «l’attività in concreto svolta mediante l’utilizzo del dispositivo del quale si era indebitamente impossessato è certamente privata di tal che, alla luce dei principi ermeneutici dianzi descritti, il delitto dev essere riqualificato in appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. posto che l’impossessamento del dispositivo da parte del NOME è avvenuto mediante abuso delle relazioni di ufficio che gli hanno consentito di avere il contatto con il bene e procedere alla sua sottrazione».
A parte la questione d’incompetenza territoriale e il sostanziale bis in idem, ad identica conclusione deve quindi giungersi con riferimento agli altri due telepass di cui all’imputazione nel presente procedimento, essendo essi stati utilizzati per fini privati, quando l’imputato non era in servizio, con conseguente difetto della qualifica soggettiva di cui all’art. 358 cod. pen., il danno essendo stato oltretutto patito solo dalla 527115 “RAGIONE_SOCIALE“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, sull’incompetenza territoriale, è inammissibile.
Ad esso la Corte d’appello ha già risposto, con motivazione sintetica e però completa e giuridicamente corretta, che la condotta delittuosa contestata al prevenuto non si esaurisce con la mera sottrazione dei telepass, ma risulta pienamente integrata solo a seguito dell’effettivo utilizzo di tali dispositivi al fin di evitare il pagamento del pedaggio RAGIONE_SOCIALE, sicché, avendo l’imputato utilizzato il telepass per la prima volta nel territorio di Chieti, deve ritenersi competente la relativa autorità giudiziaria.
Ogni ulteriore deduzione, come quella relativa al mutamento di competenza per effetto della modifica legislativa degli editti sanzionatori oppure al bis in idem (cui si accenna, peraltro, soltanto nei motivi aggiunti) non può essere presa in esame in questa sede, perché non previamente dedotta in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.).
Quanto, invece, al secondo motivo e, precisamente, alla configurabilità, nel fatto contestato all’imputato, del delitto di peculato, non ci si può esimere dal richiamare GLYPH il GLYPH precedente GLYPH di GLYPH questa GLYPH stessa GLYPH Sezione (Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Rv. 288058), relativo ad analoga vicenda e a carico del medesimo imputato.
In esso era stato disposto l’annullamento della sentenza di appello, con rinvio al giudice di merito, richiesto di compiere un accertamento fattuale su «ciò che accadde dopo che il telepass non fu più abbinato all’autovettura di servizio, se esistesse una procedura con cui venivano gestiti i telepass, chi avesse la materiale disponibilità di quei beni, se per quei beni fosse prevista una registrazione, quale fosse in concreto il rapporto tra l’imputato e il telepass di cui COGNOME si sarebbe appropriato»: precisando che si trattava di «questioni rilevanti che attengono alla sussistenza della qualifica soggettiva dell’imputato rispetto alla condotta contestata e dunque alla riconducibilità della condotta al reato di peculato ovvero ad altre fattispecie».
In quel caso, si era richiesto, insomma, ai Giudici di merito un approfondimento delle note fattuali: necessità che si ravvisa anche nella vicenda in oggetto, con poche precisazioni aggiuntive, volte a rispondere alle deduzioni della difesa.
2.í. Per un verso, dalle risultanze probatorie richiamate nella sentenza qui impugnata emerge che COGNOME utilizzava il veicolo (di sua proprietà) su cui aveva apposto il telepass con frequenza settimanale, «maggiormente» – ma non
esclusivamente – nelle giornate di venerdì e di lunedì (e, quindi, nel finesettimana). Ciò, di per sé, potrebbe negare in questa sede rilevanza all’argomentazione usata dal Giudice del rinvio dell’altro procedimento – ed espressamente richiamata nei motivi aggiunti dal ricorrente -, secondo cui la circostanza che le condotte erano realizzate quando COGNOME era fuori servizio impedirebbero di ravvisare, in capo a quest’ultimo, la qualifica soggettiva (notoriamente declinata in chiave oggettivo-funzionale dagli artt. 357 e 358 cod. pen.). Ed impone, quindi, un ulteriore approfondimento sul punto.
2.2. Per altro verso, non dirimenti appaiono le eccezioni della difesa volte ad evidenziare che il danno si produsse esclusivamente a carico di società “RAGIONE_SOCIALE“.
Infatti, per un verso, la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione operata con legge 26 aprile 1990, n. 86, nell’inglobare nella fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. anche la malversazione ai danni del privato (originariamente prevista all’art. 315 cod. pen.), richiese che il «denaro o la cosa mobile» di cui al tipo legislativo fossero semplicemente «altrui».
Per altro e correlato verso, come chiarito da tempo da questa Corte, il peculato è un reato plurioffensivo ad oggettività alternativa, «con la conseguenza che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza delle lesione dell’altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione» (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, deo. 2013, Vattani, Rv. 255297), ravvisabile ove la condotta fosse stata realizzata da NOME, come poc’anzi precisato, in orario di servizio.
2.3. Per altro verso ancora, contrariamente a quanto sembra affermare in alcuni passaggi il ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE della questione giuridica non sta soltanto e tanto nella titolarità (o nel difetto di titolarità) del potere dispositivo in ca all’imputato (e quindi non presuppone esclusivamente che si chiarisca se tale potere spettasse a COGNOME oppure al consegnatario regionale), ma, anche e soprattutto, nella sussistenza, nel caso di specie, della relazione che deve necessariamente intercorrere tra possesso/disponibilità del bene e qualifica soggettiva dell’agente.
L’art. 314 cod. pen. richiede, infatti, espressamente che l’agente abbia il possesso o la disponibilità della cosa mobile «per ragione» dell’ufficio o servizio, sebbene – è opportuno precisare – il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non sia solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative
dell’ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578, in un caso relativo ad appropriazione di denaro da parte dell’addetta di fatto alla gestione della contabilità di un ente pubblico la quale, dopo aver ricoperto il medesimo incarico in forza di regolare contratto di assunzione, continuava, ciò nondimeno, ad avere la disponibilità esclusiva della chiavetta USB che le consentiva di effettuare prelievi “on line” dal conto corrente bancario intestato all’ente).
In assenza del suddetto rapporto qualificato tra possesso/disponibilità del bene e qualifica soggettiva pubblicistica, si configurerebbero, infatti, reati diversi dal peculato (questa Corte aveva richiamato, nel citato precedente, il furto o l’appropriazione indebita, cui potrebbero aggiungersi, a seconda del concreto atteggiarsi delle note fattuali della vicenda, la truffa e/o l’ipotesi di cui all’art. 49 ter cod. pen., il quale, come noto, ha recepito la previgente fattispecie di indebito utilizzo di carte di credito ed altri strumenti di pagamento di cui all’art. 55 d. Igs. 21 novembre 2001, n. 231, e che quindi sarebbe astrattamente applicabile ratione temporis).
Rendendosi necessario, per le ragioni esposte, un accertamento fattuale precluso a questa Corte, la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito, il quale si atterrà alle coordinate di cui al paragrafo precedente, l’ulteriore deduzione sulla configurabilità delle circostanze attenuanti risultando assorbita.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso il 03/02/2026