Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32695 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la nota con cui l’AVV_NOTAIO dichiara di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dagli RAGIONE_SOCIALE di categoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/01/2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, con cui l’imputato è stato condannato
alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 314 cod. pen.
I fatti per cui è intervenuta condanna attengono alla appropriazione, in qualità di carabiniere in servizio, e, quindi di pubblico ufficiale, di taluni dei beni somma di 1900 dollari, un paio di occhiali e un orologio- contenuti all’interno di uno zaino di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, in quanto ricevuto in consegna, presso il Comando, da una donna che lo aveva rinvenuto a bordo di un treno, ove il proprietario lo aveva dimenticato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 314 cod. pen.
Secondo il regolamento dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricezione in custodia dei beni da restituire al proprietario, previa identificazione dello stesso, non rientra tr i compiti istituzionali del militare in servizio presso la caserma, per cui l disponibilità degli stessi non può considerarsi connessa al servizio svolto. Conseguentemente, poiché il ricorrente non disponeva dei beni per ragione del suo servizio, la fattispecie concreta è riconducibile a quella prevista dall’art. 646 cod. perì., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen., ma tale reato è, oramai, prescritto.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deducono i vizi di violazione di legge e di travisamento della prova.
L’imputato ha immediatamente confessato di essersi appropriato della somma di denaro ma non ha mai inteso impossessarsi dell’orologio e degli occhiali, che aveva semplicemente dimenticato di riporre nello zaino smarrito, lasciandoli in un contenitore posto sulla scrivania dell’ufficio, in uso a tutti i militari, dove sono s rivenuti il giorno successivo. Né la volontà di appropriarsi di tali beni può essere desunta dalle diverse dichiarazioni del comandante della caserma, che ha riferito che tali beni erano nel cassetto dell’imputato, perché non esiste in caserma un luogo dove conservare gli oggetti smarriti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di categoria dell’AVV_NOTAIO COGNOME è irrilevante, in quanto non è stata chiesta la partecipazione alla presente udienza con discussione orale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786 – 01).
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare o avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578 – 01).
La Corte di appello, richiamata questa giurisprudenza, ne ha fatto corretta applicazione, rilevando che il possesso delle somme di denaro e dei beni smarriti da parte dell’imputato non era derivante da un evento fortuito. Con motivazione logica e immune da censure, ha argomentato nel senso che l’imputato ha ricevuto i beni in ragione della qualifica -di militare in servizio presso la stazione de RAGIONE_SOCIALE– e del servizio svolto, a nulla rilevando ai fini della consumazione del reato il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione logica e immune da vizi la Corte di appello ha ritenuto inverosimile che l’imputato abbia, come da lui dichiarato, dimenticato di restituire gli occhiali e l’orologio e ciò non solo e non tanto per luogo fisico in cui essi sono stati rinvenuti ma per una serie di altre circostanze, quali, in primo luogo, la mancata restituzione dei beni al proprietario, che li aveva espressamente reclamati, l’immediata ammissione di tutte le appropriazioni al proprio comandante, il memoriale in cui il ricorrente mostrava resipiscenza per quanto avvenuto.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2024