Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 15/11/1971, avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d’appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato ex art. 314 cod. pen. per essersi indebitamente appropriato, quale pubblico ufficiale in servizio presso la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, di un computer del quale aveva avuto la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Tuttavia, riconoscendo la circostanza attenuante ex art. 323 cod. pen, ha ridotto la pena.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel configurare il reato di peculato in base alla mera disponibilità e non anche all’uso del computer, soltanto temporaneamente detenuto dall’imputato e senza che sia emerso l’intento
di perseguire una utilità economicamente valutabile. Si osserva che, semmai, la condotta di COGNOME potrebbe integrare il reato di violazione della pubblica custodia di cose ex art. 351 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata riqualificazione del reato ex artt. 56 e 314 cod. pen., trascurando che comunque l’azione lesiva caratterizzante il reato di peculato non si è consumata perché il bene non è mai stato utilizzato, né dallo stesso è stato tratto un profitto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel quantificare la pena finale sulla base di una erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre motivi di ricorso, reiterativi dei motivi di appello, possono essere valutati unitariamente e risultano infondati.
Dalle sentenze di merito emerge la seguente ricostruzione della condotta nel sua materialità non contestata nel ricorso-di COGNOME: egli, in servizio presso l’Ufficio di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, la sera del 18 settembr 2017 ricevette per ragioni del suo ufficio – ma senza rilasciare un documento attestante la ricezione – da NOME COGNOME, impiegato del punto di ristoro presso il terminal T3 dell’aeroporto di Fiumicino, il computer portatile smarrito dal maresciallo della Guardia di Finanza NOME COGNOME dopo qualche giorno, precisamente la sera del 23 settembre 2017, lasciò (privo della scatola) il computer nei pressi dell’automobile del suo collega NOME COGNOME all’interno del parcheggio dell’aeroporto.
Il Tribunale, con valutazione recepita dalla Corte di appello, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha tratto la prova della volontà di appropriarsi del bene (viste le articolate indagini svolte dalla Polizia giudiziaria) da due circostanze: a) il diniego di fornire la ricevut della recezione del bene a Ieri; b) l’avere dichiarato a NOME che la scatola consegnatagli era vuota.
Pertanto, correttamente la Corte ha ritenuto che con l’appropriarsi per ragioni del suo ufficio del computer mantenendolo nella propria disponibilità per alcuni giorni, COGNOME abbia consumato il reato di peculato, sebbene facendo poi ritrovare il computer, del tutto integro, affinché fosse restituito al proprietario (co da condurre all’applicazione della circostanza attenuante ex art. 323-bis cod. pen.).
Deve, infatti, ribadirsi che integra il reato di peculato e non quello d appropriazione aggravata di cose smarrite, l’apprensione, da parte di agente della
polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose rinvenute presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi
smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, né potendo comunque
qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale
dei suoi spostamenti, in modo da poterle là ricercare e recuperare (Sez. 6, n.
15124 del 04/03/2003, Rv. 224376).
Vale peraltro osservare che l’art. 351 cod. pen. è collocato dal legislatore sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, incompatibile con
la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall’imputato (Sez. 6, n. 8408 d
19/02/1990, Rv. 184608).
Né, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’art. 314 cod. pen. richiede l’utilizzo della cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragione del s
ufficio e di cui si appropria. Pertanto, non rileva che l’imputato, dopo essersi appropriato del computer per alcuni giorni, non ne abbia fatto alcun uso.
2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/06/2025