Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6854 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6854 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato 1’08/02/1983 a Foggia avverso l’ordinanza dell’11/07/2024 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME gravemente indiziato del delitto di peculato aggravato, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di esercitare il ruolo di addetto al controllo valori presso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per 12 mesi e il divieto d dimora presso il relativo edificio.
Secondo l’ipotesi accusatoria, confermata dai giudici della cautela, il ricorrente, addetto al controllo valori e magazziniere, quindi incaricato di un pubblico servizio, si era appropriato di 242 fogli di carta filigranata di banconote da 50 euro (pari a complessivi euro 684.000) destinati alla triturazione e di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo, con il quale censura la violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen. in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nonostante la totale assenza di valore economico dei fogli sottratti in quanto destinati alla triturazione. Né, peraltro, il Pubblico ministero aveva dimostrato l’ipotizzato programma criminoso, di falsificazione e spendita di monete, all’esito dell’impossessamento da parte di Crocco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che non è contestato l’impossessamento da parte del ricorrente dei fogli di carta filogranata posseduti in ragione delle funzioni a lui assegnate all’interno dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato di Foggia, la questione posta dal ricorso è se sia ipotizzabile il peculato a fronte di un bene destinato alla distruzione.
3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal provvedimento impugnato, l’oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o da altra cosa mobile, è caratterizzato dalla c.d. “altruità”, sanzionandosi, infatti, l’appropriazione di detti beni da parte di colui il quale, nella sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell’ufficio o del servizio prestato, non assumendo carattere dirimente, ai fini della sussistenza del reato, il valore essendo sufficiente che sia anche minimo ovvero risulti una qualche utilità (Sez. 6,n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 24373 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 260619).
Infatti, è la natura plurioffensiva del reato di peculato ad implicare che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale, conseguente all’appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, rimanendo pur sempre leso dalla condotta
dell’agente l’altro interesse protetto dalla norma cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244190; Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 276070), cosicchè il problema si pone soltanto nel caso di peculato d’uso.
Nella specie al ricorrente è contestato di essersi appropriato di 342 fogli di carta filogranata di banconote da 50 euro, del valore nominale di complessivi 684.000 euro, quindi la questione circa la mancata verifica dell’entità del danno arrecato, sollevata dal ricorso, non si pone sia perché a Crocco è contestato il peculato con appropriazione del bene (e non il peculato d’uso), sia, soprattutto, per l’intrinseco valore del bene sottratto costituito da un tipo di carta dotata di elementi olografici, di sicurezza ed anticontraffazione di particolare pregio che rende del tutto irrilevante che fosse destinata alla triturazione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 gennaio 2025
La Consigliera estensora
Il Presjdente