Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14691 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Ascoli Piceno DATA_NASCITA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 659/23 della Corte di appello di Ancona del 16/03/2023
letti gli atti, il ricorso e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) commesso in qualità di infermiere in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE Ascoli Piceno mediante appropriazione di materiale RAGIONE_SOCIALE (siringhe, accessi venosi, deflussori per flebo, cateteri vescicali) sottratto dall’Ospedale di Offida, ribadendone la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4, 323-bis e 62-bis cod. pen.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che con un unico motivo di censura deduce violazione di legge penale sotto il profilo della ribadita sussistenza ed integrazione della fattispecie concreta di peculato, dovuta ad erronea ricostruzione dogmatica della corrispondRAGIONE_SOCIALE figura di reato.
Sostiene in particolare il ricorrRAGIONE_SOCIALE che la condotta ascrittagli è carRAGIONE_SOCIALE di offensività da un lato per l’esiguità del valore economico dei beni oggetto di appropriazione e dall’altro per l’assenza di danno provocato alla RAGIONE_SOCIALE Ascoli Piceno, avendo egli utilizzato i predetti beni al fine di curare gratuitamRAGIONE_SOCIALE, in regime di assistenza domiciliare integrata, l’anziano genitore e un altro paziRAGIONE_SOCIALE, sostituendosi nelle funzioni dell’RAGIONE_SOCIALE con corrispondRAGIONE_SOCIALE risparmio di spesa per quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale rigettato.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE evoca la categoria dogmatica del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) sub specie di carenza di offensività della condotta in addebito, sostenendo che i beni oggetto di appropriazione erano di valore economico talmRAGIONE_SOCIALE esiguo da essere controbilanciato dal risparmio derivante all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto delle prestazioni assistenziali a carattere domiciliare da lui erogate al padre e ad un altro paziRAGIONE_SOCIALE residRAGIONE_SOCIALE nel centro di Offida.
In tal modo propugna la tesi dell’insussistenza del fatto di reato tipico, evitando deliberatamRAGIONE_SOCIALE di richiamare l’applicabilità dell’esimRAGIONE_SOCIALE speciale di cui
all’art. 131-bis cod. pen., il cui riconoscimento implicherebbe, invece, comunque l’affermazione della sussistenza di una condotta penalmRAGIONE_SOCIALE rilevante.
Respingendo la medesima censura formulata con l’atto di gravame, la Corte RAGIONE_SOCIALE, confermando sul punto le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha, tuttavia, evidenziato come i beni sottratti avessero un intrinseco rilievo economico e come l’appropriazione realizzata fosse rilevante sotto il profilo del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, non essendo l’assistenza medica garantita dal servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale rimessa alle scelte discrezionali dei privati.
A parere del Collegio trattasi di considerazioni coerenti con le risultanze probatorie processuali, atteso che la contestazione accolta descrive, in maniera neppure esauriRAGIONE_SOCIALE, la sottrazione di un non esiguo numero di presidi medicoinfermieristici e di farmaci analgesici, considerazioni, pertanto, insuscettibili critica sul piano logico – argomentativo e non contrastanti con gli approdi giurisprudenziali di legittimità.
Se è vero, infatti, che nel rapporto tra delitto di peculato e valore intrinseco de beni oggetto di appropriazione, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha più volte escluso la sussistenza del reato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 25668; conf. Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 27415; Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, PM in proc. Borgia, Rv. 251786 ed altre), ciò è avvenuto in casi limite (sottrazione di un pass di accesso, uso di una fotocopiatrice, etc.), determinati anche da ragioni di giustizia sostanziale, di certo non meno rilevanti di quelle di natura dogmatico-formale.
Tuttavia, la presenza nell’attuale ordinamento dell’esimRAGIONE_SOCIALE speciale della particolare tenuità del fatto, che resta penalmRAGIONE_SOCIALE rilevante, ha indirettamRAGIONE_SOCIALE eroso i confini dell’area di applicazione dell’irrilevanza penale, restringendola ad ipotesi del tutto residuali di ‘estrema esiguità’ che non paiono ricorrere nel caso di specie.
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata evidenzia, infatti, che per ammissione dello stesso imputato “i dispositivi rinvenuti in sede di perquisizione rappresentavano soltanto le rimanenze delle scorte che egli, nel corso degli anni, senza informare alcuno dei suoi superiori, aveva costantemRAGIONE_SOCIALE prelevato dal magazzino della RSA di Offida e utilizzato per la medicazione dei suoi assistiti” (pag. 4), tra cui il proprio padre, circostanza che sarebbe così risultata ostativa all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell’abitualità condotta e che, dunque, in maniera logicamRAGIONE_SOCIALE coerRAGIONE_SOCIALE contribuisce vieppiù a
precludere una pronuncia di proscioglimento per carenza di offensività.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 1 f braio 2024