Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2332 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2332 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna alla pena di due anni due e mesi dieci di reclusione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. perché, quale sub concessionario della società concessionaria “RAGIONE_SOCIALE“, e quindi di incaricato di pubblico servizio, si impossessava delle somme riscosse a titolo di PREU per un importo
pari a 81.358,15 euro, somme di cui aveva la detenzione in virtù del contratto di gestione di servizi stipulato con la predetta società, reato commesso in Catania dal 31 dicembre 2011 al dicembre 2012.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare la sussistenza del reato di peculato non tenendo in conto la natura giuridica delle somme di denaro oggetto della condotta appropriativa e che pur costituendo un’entrata erariale non sono immediatamente qualificabili come denaro pubblico al momento della loro riscossione perché solo successivamente, attraverso un calcolo percentuale, ne viene determinato l’importo da versare allo Stato;
2.2. erronea applicazione della legge penale, per aver non aver preso in considerazione le disposizioni di cui agli artt. 39 e ss. del d.l. n. 269 del 2000, che disciplinano la gestione del PREU e le modalità di versamento della somma allo Stato. Tali disposizioni stabiliscono che il PREU non appartiene immediatamente allo Stato;
2.3. carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla congruità della pena inflitta non essendo state indicate le norme della disciplina del PREU e le modalità di qualificazione del denaro da versare e oggetto di appropriazione.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati che si fondano sulla denuncia dell’error in iudicando in cui la Corte di merito sarebbe incorsa ai fini della ritenuta sussistenza del reato di peculato (art. 314 cod. pen.) perché la somma di denaro di cui l’imputato si era appropriato – cioè le somme dovute a titolo di prelievo unico erariale sull’incasso delle giocate – non costituirebbe denaro pubblico perché non appartenente immediatamente allo Stato. Erronea, secondo il ricorrente, sarebbe stata, altresì, la determinazione dell’importo dovuto, anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato.
La natura del prelievo unico erariale è stata argomentata nel ricorso sulla scorta di giurisprudenza superata dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.
La Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 01).
Secondo tale sentenza non è in discussione che le somme riscosse a titolo di PREU costituiscono, in ragione della normativa inequivoca che lo disciplina, un’imposta.
Né le modalità di riscossione da parte dello Stato, da calcolarsi sulle somme riscosse, incidono sulla natura pubblica del denaro il cui importo viene, dunque, calcolato sui conti da rendersi da chi rivesta la qualifica di contabile, per avere maneggio delle somme di denaro, tra cui anche il sub concessionario della società incaricata della gestione del gioco di azzardo.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio e che, appropriandosi delle somme destinate all’Erario, si sia reso responsabile del reato di peculato, escludendo che, nella fattispecie, possa ipotizzarsi il diverso reato di appropriazione indebita.
Il denaro versato dai giocatori, riscosso nell’interesse della pubblica amministrazione, diventa di pertinenza di quest’ultima e, pertanto, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad improprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario: pertanto sottraendo la “res” alla disponibilità di quest’ultima tale soggetto realizza l’appropriazione sanzionata dall’art. 314 cod. pen. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso (Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, COGNOME, Rv. 206364; Sez. 6, n. 46745 del 12/11/2013, COGNOME, Rv. 257523).
Sono generiche le deduzioni sulla determinazione dell’importo della somma di cui il ricorrente si era appropriato, pari a 81.358,15 euro, e, così, i rilievi i materia di trattamento sanzionatorio poiché la pena è stata applicata nel minimo
edittale (anni quattro di reclusione) e della diminuzione di un terzo per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 dicembre 2025
La Consigliera relatrice
Ore idente