Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME Hobita NOME COGNOME nata in Colombia il 14/10/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ric
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito gravame interposto dall’imputata NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 dal Tribunale di Benevento, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314, comma 1, cod. pen. e condannata a pen giustizia perché, quale titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE COGNOME Mo Beatriz”, gestore di apparecchi da intrattenimento previsti dall’art. 110, com del TULPS, incaricata dal Concessionario di Stato “RAGIONE_SOCIALE quindi incaricato di pubblico servizio, in forza dell’accordo di collaborazione raccolta delle giocate con il Concessionario, datato 08.07.2014, in concorso co compagno NOME COGNOME quale titolare di fatto della citata ditta, con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo per ragioni di ta servizio la diponibilità della somma di euro 21.113,80, se ne appropriavano n riversandola al Concessionario, nonostante i numerosi solleciti e diffide. commessi in epoca antecedente e prossima al 19.10.2015 (data dell’ultim diffida).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo errata qualificazione del reato in quanto, in relaz alla posizione del gestore quanto affermato da S.U. n. 6087 del 24/9/2020, las dubbi in quanto il gestore sicuramente non riveste in proprio il ruolo di a contabile, risultando la sua opera, nell’esercizio delle funzioni attribuiteg convenzione con il concessionario meramente materiale, dovendosi ritenere che l condotta giuridica del mancato pagamento non può essere qualificata qual peculato, bensì quale illecito amministrativo-tributario di omesso versamento c conseguenze penali riconducibili alla fattispecie appropriativa non di de pubblico e con la conseguente configurabilità della appropriazione indebita o limite, della truffa ai danni dello Stato.
2.2. Con il secondo motivo error in judicando e vizio cumulativo della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.
La sentenza delle Sezioni unite richiamata fa riferimento, a sostegno della adottata, a decisioni di legittimità tutte successive alla data di commissio reato e, precisamente, la n. 49070/2017 Corsino, la n. 15860/2018 Cilli e l 4937/2019 te COGNOME, sicché rileva il mutamento giurisprudenziale verificatos fini dell’elemento soggettivo del reato.
Inoltre, la Corte di appello, quanto alla questione proposta in o all’elemento soggettivo del reato, cade nel travisamento della prova, nella in cui afferma che risulta pacificamente che «l’imputato ricevette la pec», nonostante sia di cartolare evidenza che la pec, in considerazione di quanto esposto nei motivi di appello, fu inviata a indirizzo diverso (EMAIL ) da quello indicato in sede di contratto (slotEMAIL ).
A fronte di tali emergenze, tenuto conto che trattasi di soggetto non avve a questioni nonnofilattiche, rileva l’art. 5 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine al mancat riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ris l’affermazione del danno “comunque considerevole” in contrasto con la casisti giudiziaria e con le somme milionarie rimesse allo Stato nell’ambito del gioco d stesso gestito.
3.11 Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza – nel riconosc qualifica pubblicistica alla imputata ricorrente – si è conformata all’aut orientamento secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta del g o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la part destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubbl amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 d 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), essendo stato spiegato i motivazione che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contab ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’es essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario.
La decisione delle Sezioni unite COGNOME non rappresenta affatto u imprevedibile mutamento di giurisprudenza in quanto, come si evince dalla stes decisione (v. pg. 15 della sentenza), già le sentenze Sez. 6, n. 353 28/05/2008, COGNOME, non mass., e Sez. 2, n. 18909 del 10/04/2013 Torregrossa, non mass., avevano confermato la configurabilità del reato
peculato nei confronti del gestore che si appropria delle somme destinate a PR ravvisando la originaria proprietà pubblica degli incassi scaturendo il contras un’unica decisione – rappresentata da Sez. 6, n. 21318 del 05/04/2018, Poggian Rv. 272951.
Il secondo motivo, in relazione al preteso travisamento della prova genericamente proposto rispetto alla conoscenza dell’omesso versamento desunto dall’accordo raggiunto con il concessionario circa il successivo piano di rientr con evidenza, presupponeva il pregresso inadempimento.
Il terzo motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione d considerevole danno correttamente valutato non solo con riferimento ai Monopol di Stato ma anche al concessionario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 11/12/2024.