Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35671 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza del 13/7/2023 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in difesa RAGIONE_SOCIALEa parte civile COGNOME NOME, il quale conclude per il rigetto del
ricorso con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1.La ricorrRAGIONE_SOCIALE impugna la sRAGIONE_SOCIALEnza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, in relazione ai reati di peculato e accesso abusivo a sistema informatico.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’imputata, in qualità di dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE concessionario del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei tributi – riceveva plurime somme di denaro da parte dei contribuenti, omettendo di riversarle nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; al contempo, approfittando RAGIONE_SOCIALEa propria funzione, accedeva abusivamRAGIONE_SOCIALE al sistema informatico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al fine di acquisire informazioni relativamRAGIONE_SOCIALE alle pendenze tributa4 nei confronti di soggetti a lei vicini.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta appropriativa quale peculato anziché truffa aggravata.
Dopo aver ampiamenttrichiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, relativamRAGIONE_SOCIALE al discrimine tra i reati di truffa e peculato, nel ricorso si afferma che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata avrebbe omesso di considerare che l’imputata «non avendo più il possesso del bene, se ne procurava fraudolRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE la disponibilità in funzione RAGIONE_SOCIALEa contestuale o successiva condotta appropriativa».
Peraltro, si contesta anche l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui l’imputata era stata rimossa dalle funzioni svolte fino ad agosto del 2019 e le mansioni, successivamRAGIONE_SOCIALE attribuitele, non le avrebbero consentito la commissione del peculato.
Si procedeva alla trattazione orale su richiesta del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME, depositava memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmRAGIONE_SOCIALE fondato.
L’esame RAGIONE_SOCIALEa questione concernRAGIONE_SOCIALE la corretta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta appropriativa, realizzata dall’imputata, presuppone il sintetico richiamo alla ricostruzione del fatto, per come risultante dalle concordi sRAGIONE_SOCIALEnze di merito.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta è emerso che l’imputata era inizialmRAGIONE_SOCIALE addetta all’ufficio che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si occupava RAGIONE_SOCIALEe pratiche relative alla rateizzazione dei debiti tributari e al conseguRAGIONE_SOCIALE versamento degli importi dovuti.
In tale contesto, approfittando RAGIONE_SOCIALEa qualifica e del ruolo svolto, la ricorrRAGIONE_SOCIALE indicava a plurimi contribuenti la possibilità di rateizzare i loro debiti, invitandoli a versare somme – il più RAGIONE_SOCIALEe volte in contanti – RAGIONE_SOCIALEe quali si appropriava, in tal modo non destinandole al pagamento dei tributi dovuti.
Allorquando alcuni dei contribuenti non provvedevano a consegnarle denaro in contanti, bensì utilizzavano per il pagamento assegni circolari intestati alla RAGIONE_SOCIALE, la ricorrRAGIONE_SOCIALE impiegava tali somme per ripianare i debiti tributari di coloro che, in precedenza, le avevano versato somme in danaro, al fine di impedire o, quanto meno, ritardare, l’emersione RAGIONE_SOCIALEe appropriazioni (in tal senso si veda pg.8 e pg.14 RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata).
2.1. Rispetto ai fatti così come descritti, risulta infondato il motivo di gravame che – invero in maniera alquanto generica – censura l’omessa derubricazione RAGIONE_SOCIALEa condotta nel reato di truffa con riguardo alle condotte realizzate quale addetta all’ufficio rateizzazioni.
Nel caso di specie, infatti, l’imputata svolgeva una funzione che le consentiva di essere a contatto con l’utenza e legittimamRAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la poneva in condizione di ricevere somme di denaro destinate al pagamento dei debiti tributari degli utenti.
L’appropriazione di tali somme, agevolata dal fatto che le stesse venivano versate in contanti, integra sicuramRAGIONE_SOCIALE il reato di peculato, sussistendone tutti i presupposti.
In particolare, non è controverso, non avendo neppure la difesa formulato specifiche censure sul punto, che la ricorrRAGIONE_SOCIALE acquisiva la disponibilità del denaro nell’esercizio specifico RAGIONE_SOCIALEa funzione di incasso RAGIONE_SOCIALEe entrate tributarie, il che integra pacificamRAGIONE_SOCIALE il presupposto del reato di peculato.
Per consolidata giurisprudenza, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per
ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez.6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282).
In applicazione di tale principio, si è ritenuto che, quando una prestazione in denaro sia dovuta in favore RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, le modalità RAGIONE_SOCIALEa consegna non rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione al patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE pubblico, con la conseguenza che, qualora il pubblico agRAGIONE_SOCIALE, dopo avere ricevuto direttamRAGIONE_SOCIALE la relativa somma in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua funzione istituzionale, se ne appropri ancor prima di riversarla nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, commette il reato di peculato e non invece quello di truffa aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, n. 9), cod. pen., né quello di appropriazione indebita (Sez.6, n. 21986 del 21/3/2023, Rv. 287638).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEa funzione pubblica di RAGIONE_SOCIALE, atteso che quel denaro entra nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa P.A. nel momento stesso RAGIONE_SOCIALEa consegna all’incaricato RAGIONE_SOCIALE‘esazione (Sez.6, n. 45082 RAGIONE_SOCIALE‘1/10/2015, dep. 2015, COGNOME, Rv. 265342; Sez.6, n. 46235 del 21/9/2016, Froio, Rv. 268127; Sez.6, n. 17616 del 27/3/2008, COGNOME, Rv. 240068).
2.2. La qualificazione in termini di peculato non è dubitabile neppure con riferimento alla condotta consistita nell’utilizzare le somme versate mediante assegni circolari, intestati alla RAGIONE_SOCIALE, per l’estinzione di debit tributari di soggetti diversi rispetto a colui che aveva consegnato il titolo di credito.
In tal caso, pur non essendovi stata l’appropriazione RAGIONE_SOCIALEe somme da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputata, è innegabile che il denaro del contribuRAGIONE_SOCIALE è stato utilizzato per estinguere la posizione debitoria di un soggetto diverso, in tal modo realizzandosi un’ipotesi di peculato per distrazione, posto che al denaro è stata data una destinazione diversa rispetto a quella per la quale era stato lecitamRAGIONE_SOCIALE versato all’RAGIONE_SOCIALE.
Deve, pertanto, affermarsi che integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del funzionario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe imposte che utilizzi il denaro versato da un contribuRAGIONE_SOCIALE imputandole all’estinzione del debito tributario di un soggetto diverso, posto che in tal modo il pubblico agRAGIONE_SOCIALE compie un atto di disposizione uti dominus, incompatibile con la ragione per cui ha ricevuto il denaro, realizzando una condotta riconducibile alla più ampia nozione di appropriazione (per una fattispecie similare si veda Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, COGNOME, Rv. 240068; si veda anche Sez.6, n. 8818 del 13/11/2019,
dep.2020, Rv. 278711; Sez.6, n. 25258 de 4/06/2014, Cherchi, Rv. 260070).
2.3. Per mera completezza, deve precisarsi che nel caso in esame non è neppure ipotizzabile la diversa e meno grave fattispecie, di recRAGIONE_SOCIALE introduzione, prevista dall’art. 314-bis cod. pen., posto che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma RAGIONE_SOCIALEe “distrazioni-appropriative”, ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o RAGIONE_SOCIALEa cosa mobile altrui all’esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato (Sez.6, n. 18587 del 12/2/2025, Barisano, Rv. 288058).
2.4. Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, le condotte di peculato commesse fino alla data in cui la ricorrRAGIONE_SOCIALE è stata addetta al settore che si occupava RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione dei debiti e alla conseguRAGIONE_SOCIALE estinzione degli stessi, devono ritenersi correttamRAGIONE_SOCIALE qualificate.
La qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta pone maggiori difficoltà in relazione ai fatti commessi in epoca successiva al 14 ottobre del 2019, allorquando l’imputata veniva assegnata – stante l’emersione RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite – ad un diverso settore e, precisamRAGIONE_SOCIALE, alla segreteria RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (come specificato in sRAGIONE_SOCIALEnza a pg.8 e 16).
Sostiene la difesa che l’assegnazione ad una funzione che non prevedeva alcun rapporto diretto con i contribuenti e, soprattutto, non implicava alcuna mansione comportante il ricevimento e la gestione del denaro dei contribuenti, avrebbe determinato il venir meno del requisito RAGIONE_SOCIALEa disponibilità per ragioni d’ufficio del denaro oggetto di appropriazione.
3.1. La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha risolto tale quesito applicando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. pen., che prevede l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica se il fatto si riferisce all’ufficio o servizio in precedenza esercitato.
Aggiunge la Corte di appello che la nozione di disponibilità per ragioni d’ufficio non contempla esclusivamRAGIONE_SOCIALE l’ipotesi in cui il possesso del denaro rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico agRAGIONE_SOCIALE, dovendo rilevare anche la mera possibilità che, di fatto, l’agRAGIONE_SOCIALE si inserisca nel maneggio del denaro pubblico.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che la diversa mansione occupata dall’imputata non fosse rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del peculato.
3.2. L’impostazione seguita dalla Corte di appello non è corretta.
In primo luogo, deve evidenziarsi come il richiamo alla previsione di cui all’art. 360 cod. pen. mal si attaglia al caso di specie. La norma in questione, infatti, si limita a stabilire l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica anche a seguito RAGIONE_SOCIALE cessazione dall’incarico per effetto del quale la stessa era stata attribuita.
Nel caso di specie, tuttavia, non si controverte in ordine al se l’imputata avesse o meno la qualifica di pubblico agRAGIONE_SOCIALE, bensì si eccepisce la carenza di un altro elemento costitutivo del reato di peculato, costituito dalla disponibilità del denaro in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni svolte.
In linea generale, si è condivisibilmRAGIONE_SOCIALE affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di peculato, è sufficiRAGIONE_SOCIALE che il possesso o la disponibilità del denaro o RAGIONE_SOCIALEa cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. pen., che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agRAGIONE_SOCIALE sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmRAGIONE_SOCIALE connessa all’ufficio o al servizio precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE esercitati (Sez.6, n.2230 RAGIONE_SOCIALE’11/12/2019, dep.2020, Rennella, Rv. 278131). In tal caso, la Corte ha ritenuto la configurabilità del peculato con riguardo all’utilizzo di schede telefoniche di cui l’imputato aveva ottenuto la disponibilità in vigenza RAGIONE_SOCIALEa carica pubblica ricoperta e non riconsegnate dopo la scadenza.
Proprio tale fattispecie, a ben vedere, fornisce la riprova di come l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. pen. al delitto di peculato non consRAGIONE_SOCIALE di superare il dato costitutivo rappresentato dal fatto che la disponibilità del bene oggetto di appropriazione deve, in ogni caso, necessariamRAGIONE_SOCIALE trovare causa nelle “ragioni d’ufficio”, sicchè in assenza di tale presupposto, è del tutto irrilevante l’ultrattivit RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica, posto che questa va a integrare solo uno degli elementi costitutivi del reato.
In base a tale principio, è irrilevante la cessazione o meno RAGIONE_SOCIALEa qualifica al momento in cui si consumi l’appropriazione, ma solo a condizione che la disponibilità del bene sia comunque avvenuta per “ragioni di ufficio o di servizio”.
Quanto detto consRAGIONE_SOCIALE di affermare che è configurabile il delitto di peculato, anche nel caso in cui l’appropriazione si sia consumata in un momento in cui l’agRAGIONE_SOCIALE non svolgeva più la sua funzione, solo a condizione che la condotta sia stata ugualmRAGIONE_SOCIALE commessa mediante l’appropriazione di cose mobili il cui possesso o la disponibilità si verifichino per ragioni di ufficio.
Viceversa, ove l’appropriazione riguardi beni che l’agRAGIONE_SOCIALE si sia procurato ali unde, il reato di peculato non è configurabile, neppure valorizzando l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa funzione ex art. 360 cod. pen., in quanto difetta in ogni caso l’elemento costitutivo del reato, costituito dalla disponibilità del bene “per ragioni d’ufficio”.
In tal senso depone la giurisprudenza che, pronunciandosi con riguardo alla previsione di cui all’art. 360 cod. pen., ha precisato che la tutela penale apprestata dall’ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d’incaricato di pubblico servizio o di esercRAGIONE_SOCIALE un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che sussista un rapporto funzionale tra la commissione del reato e l’ufficio ricoperto (Sez.6, n. 39010 del 10/4/2013, COGNOME, Rv. 256596; Sez.6, n. 20558 RAGIONE_SOCIALE’11/5/2010, COGNOME, Rv. 247394; Sez.6, n. 3579 del 12/2/1999, COGNOME, Rv. 212762).
3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di truffa aggravata, anziché del peculato, essendo emerso che l’imputata, agendo al di fuori di qualsivoglia funzione istituzionale che le consentisse di gestire i rapporti con i creditori morosi, induceva questi ultimi a consegnarltsomme di denaro in contanti, con la promessa che avrebbe provveduto a riversarAall’RAGIONE_SOCIALE.
In buona sostanza, per questa seconda parte RAGIONE_SOCIALEa condotta, l’imputata agiva quale soggetto privato, palesando la sua intenzione di agevolare il versamento RAGIONE_SOCIALEe imposte, ma senza che ciò comportasse anche l’esercizio di funzioni pubblicistiche, sia pur mediante l’inserimento di fatto nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deputato alla RAGIONE_SOCIALE dei crediti.
Né può trovare applicazione la consolidata giurisprudenza che ritiene configurabile il reato di peculato anche a fronte di un’ingerenza di mero fatto nella disponibilità del denaro destinato all’RAGIONE_SOCIALE. Anche recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, si è ribadito che / in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘agRAGIONE_SOCIALE, ma anche quello derivante dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno RAGIONE_SOCIALEe disposizioni organizzative RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramRAGIONE_SOCIALE occasionale, ovvero dipendRAGIONE_SOCIALE da evento fortuito o legato al caso (Sez.6, n. 11741 del 27/1/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez.6, n. 19424 del 3/5/2022, Grasso, Rv.283161).
Tale condivisibile principio, tuttavia, presuppone non già la mera acquisizione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del denaro, bensì richiede che vi sia una ingerenza nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia pur non necessariamRAGIONE_SOCIALE avallata da formali disposizioni, ma da una mera prassi o consuetudine ugualmRAGIONE_SOCIALE idonea a dar luogo
ad un rapporto privilegiato basato sulla funzione svolta e che agevoli la condotta distrattiva.
Ben diverso è il contesto, quanto meno per le condotte successive all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE alla segreteria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del quale l’imputata si è procurata la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro.
Nel caso di specie, infatti, l’imputata era stata volutamRAGIONE_SOCIALE allontanata dal pregresso ruolo che le consentiva di avere rapporti con l’utenza, né è emerso che – sia pur in violazione RAGIONE_SOCIALEe nuove mansioni affidatele – l’imputata continuasse a svolgere una qualsivoglia attività nell’ambito del pregresso settore di appartenenza, deputato alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi.
Le condotte realizzate in epoca successiva all’ottobre del 2019, pertanto, si connotano per l’assoluta carenza di collegamento con l’attività funzionale svolta anche in via di mero fatto – dall’imputata all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, la riprova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta rescissione del collegamento tra la funzione pubblica e l’appropriazione RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro, è desumibile dal fatto che le dazioni avvenivano al di fuori del contesto lavorativo e con modalità per loro natura incompatibili con il pagamento dei tributi in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (somme versate in denaro contante, in alcuni casi anche mediate ricariche di carte prepagate), a dimostrazione che la RAGIONE_SOCIALE agiva essenzialmRAGIONE_SOCIALE quale soggetto privato, che si incaricava di effettuare un pagamento per conto del mandante, non coinvolgendo in alcun modo la funzione pubblicistica, né l’appartenenza quale dipendRAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE pubblico destinatario del pagamento.
In definitiva, le dazioni di denaro avvenivano nell’ambito di un rapporto meramRAGIONE_SOCIALE personale e fiduciario tra i contribuenti e l’imputata, con la conseguenza che tra0 le somme non sono giunte in alcun momento nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’intera condotta si è esaurita al di fuori di qualsivogli contesto riconducibile alla disponibilità del denaro per ragioni d’ufficio.
Quanto detto consRAGIONE_SOCIALE di affermare che il denaro oggetto di appropriazione non era oggetto di una disponibilità “per ragioni d’ufficio”, neppure derivante da una abusiva intromissione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nell’attività del settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deputato alla ricezione dei pagamenti da parte dei contribuenti, bensì era il frutto di una mera condotta decettiva, volta a far credere ai contribuenti che le somme peraltro versate in forme giustificabili esclusivamRAGIONE_SOCIALE sulla base di un mandato fiduciario personale – sarebbero state successivamRAGIONE_SOCIALE impiegate per l’adempimento dei debiti tributari.
3.4. In conclusione, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui non integra il reato di peculato, bensì quello di truffa aggravata, la condotta appropriativa commessa da un soggetto dipendRAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE pubblico che, pur
non essendo addetto né formalmRAGIONE_SOCIALE, né di fatto al settore RAGIONE_SOCIALE dei tributi, si faccia consegnare da privati, sulla base di un mandato fiduciario personale, somme di denaro con l’impegno, non rispettato, di utilizzarle per l’adempimento dei debiti tributari.
3.5. La condotta sopra descritta risulta aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.640, comma 2, n. 1, cod. pen., dovendosi riconoscere che la truffa è stata commessa ai danni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella misura in cui le somme che i contribuenti hanno consegnato all’imputata, ritenendo in tal modo di averle destinate all’estinzione RAGIONE_SOCIALEe passività tributarie, non sono mai giunte nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La condotta illecita RAGIONE_SOCIALE‘imputata ha cagionato, pertanto ( un duplice danno, in via diretta nei confronti dei privati truffati e, in via mediata, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘en che non ha conseguito il pagamento dei tributi.
Né rileva che uno dei soggetti danneggiati sia diverso da coloro che, per effetto dei raggiri, hanno posto in essere l’atto dispositivo.
Deve ribadirsi il principio, già affermato in giurisprudenza con riguardo all’ipotesi aggravata, secondo cui il delitto di truffa ai danni RAGIONE_SOCIALEo Stato o di un RAGIONE_SOCIALE pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie l’RAGIONE_SOCIALE concessionario per la RAGIONE_SOCIALE) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terz il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez.2 n. 39958 del 19/7/2018, COGNOME, Rv. 273820; analogo principio è stato più volte affermato, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa truffa aggravata ai danni RAGIONE_SOCIALEo Stato, da ultimo si veda Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282304; Sez.2 n. 45599 del 30/10/2024, COGNOME, Rv.287155).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere annullata limitatamRAGIONE_SOCIALE alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEe condotte commesse successivamRAGIONE_SOCIALE alla data del 14 ottobre 2019, dovendo le stesse essere riqualificate in truffa aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 640, comma 2, n.1, cod. pen.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputata deve essere rigettato nel resto, con la conseguRAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato di peculato per le appropriazioni di denaro antecedenti alla suddetta data.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa parziale riqualificazione e ferma restando la definitività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in punto di responsabilità penale con riguardo all’intera condotta accertata, deve disporsi il rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo per procedere alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, tenendo conto che solo la prima parte RAGIONE_SOCIALEa condotta integra il reato di peculato, mentre per la seconda parte è
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configurabile il reato di truffa aggravata.
L’imputata deve essere, infine, condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti civili posto che, nei confronti di costoro, deve ritenersi definitivamRAGIONE_SOCIALE accertata la responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE‘imputata, salva restando la necessaria quantificazione del danno in separato giudizio in virtù RAGIONE_SOCIALEa condanna generica al risarcimento.
Ne consegue che le parti civili non sono legittimate a partecipare all’ulteriore fase dinanzi alla Corte di appello che, per le ragioni anzidette, avrà ad oggetto esclusivamRAGIONE_SOCIALE la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, questione rispetto alla quale le parti civili non hanno interesse a interloquire.
PQM
Annulla la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata limitatamRAGIONE_SOCIALE alle condotte poste in essere successivamRAGIONE_SOCIALE alla data del 14 ottobre 2019, così riqualificate le stesse come truffa aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. I.
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il PresidRAGIONE_SOCIALE