Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso chiedendo l’inammissibilità e in subordine l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione, per la parte civile costituit RAGIONE_SOCIALE di Briatico, che deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e chiede la conferma della sentenza, nonché gli avvocati NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione, che insistono nella fondatezza dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato quella appellata, resa dal Tribunale di Vibo Valentia, dichiarando non diversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione delle condotte di peculato ascritte a NOME COGNOME.contestate sino al 12 novembre 2011.e confermando la responsabilità del predetto per gli ulteriori fatti contestati, riducendo in coerenza la misura della pena irrogata in primo grado ma mantenendo ferme le statuizioni risarcitorie rese in favore del RAGIONE_SOCIALE di Briatico, costituita parte civile.
In particolare, secondo l’assunto dei giudici del merito, l’imputato, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE, società affidataria del RAGIONE_SOCIALE di riscossione coatti
relativa ai tributi da versare al RAGIONE_SOCIALE di Briatico per Ici e Tarsu e della quale era amministratore unico, si sarebbe parzialmente appropriato, nel periodo coperto dall’imputazione (da dicembre del 2010 all’aprile del 2013), delle somme versate a tale titolo dai contribuenti, acquisite dalla detta società e non riversate alla competente tesoreria comunale.
Interpone ricorso la difesa dell’imputato e propone tre ragioni di doglianza.
2.1. Con la prima si denunzia violazione di legge, penale ed extra penale, riferite agli artt. 314 cod. pen. e 7, comma 2, lett. GG- septies, d.l. n. 70 del 2011, nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica, avuto riguardo alla ritenuta configurabilità del peculato.
La Corte del merito, preso atto che la normativa di settore consentiva al concessionario di trattenere, a monte, oltre all’aggio maturato sul riscosso, anche la quota di spese affrontate per l’attività in questione, avrebbe illogicamente confermato il giudizio sulla illiceità della condotta ascritta al ricorrente, facend erroneamente riferimento ad un dato negoziale e alle relative incombenze ( il capitolato di appalto relativo all’originaria concessione della sola attività d riscossione “spontanea” relativa alla sola liquidazione dei tributi in questione, che subordinava il pagamento del compenso alla presentazione di una fattura trimestrale delle somme riscosse) inconferente rispetto ai compiti di riscossione coattiva messi in gioco dall’imputazione, gestita, a differenza del precedente incarico, per il tramite di un conto dedicato, intestato al concessionario, seppur non in termini di esclusività come consentito dall’art. 3, comma 2, della legge n. 136 del 2010.
Ad avviso della difesa, la Corte, alla luce della situazione fattuale acquisita, non avrebbe inoltre precisato in che termini e in quale momento sarebbero state consumate le condotte di peculato in contestazione tramite la necessaria interversione del titolo del possesso delle dette disponibilità, non essendo mai stato accertato, né precisato, in quale momento e in che termini la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto riversare al RAGIONE_SOCIALE le somme assertivamente distratte, tanto più considerando l’indiscusso diritto al trattenimento di quanto dovuto a titolo di aggio e spese.
2.2. Con il secondo motivo gli stessi vizi, riferiti anche al tenore dell’art. 3 comma 2, della legge n. 136 del 2010, vengono prospettati con riguardo alla tenuta della decisione gravata rispetto al rilievo da ascrivere alle osservazioni difensive fondate sulla base della consulenza di parte allegata, dalla quale emergeva l’intervenuto versamento, nel periodo in contestazione, alla tesoreria comunale di importi superiori a quelli oggetto dei giroconti operati dalla
concessionaria in favore di altri due conti ad essa intestati (uno dei quali dedicato, anche se non in termini di esclusività, sempre al RAGIONE_SOCIALE di Briatico).
La sentenza impugnata avrebbe svilito il dato tecnico offerto dalla difesa senza comprendere appieno il meccanismo di funzionamento dell’attività di riscossione alla luce dei relativi riferimenti normativi e negoziali; avrebbe, inoltre, valorizzato le indicazioni offerte dall’attività di indagine della Guardia RAGIONE_SOCIALE, ritenute maggiormente attendibili, al contempo escludendo la possibilità di considerare i riversamenti emergenti dalla consulenza di parte provenienti dall’altro conto ( quello dedicato anche al RAGIONE_SOCIALE di Popoli) con affermazioni certamente non compatibili con le valutazioni probatorie da rendere a sostegno della responsabilità penale alla luce della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; avrebbe, infine, trascurato di considerare il diritto del Concessionario a trattene la quota parte di spese affrontate per la riscossione, normativamente imposto, aspetto destinato a rendere certamente legittimi i pagamenti resi in favore di COGNOME e dell’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di spese pacificamente inerenti all’attività di riscossione, correttamente resi ai sensi del citato art. 3 legge n. 136de1 2010 tramite il conto dedicato.
2.3. Con il terzo e ultimo motivo si contesta il giudizio riguardante il dolo, fondato sulle competenze professionali del ricorrente contro, l’incertezza normativa offerta dal non chiaro tenore normativo di riferimento e NOME peculiare situazione negoziale non potevano non essere apprezzate nel considerare la effettiva consapevolezza in capo al ricorrente della condotta appropriativa in contestazione.
La difesa ha depositato motivi aggiunti, trasmessi via “pec” alla cancelleria della Corte, con i quali sono state ribadite e ulteriormente sviluppate le censure prospettate dal ricorso, dirette a contestare la decisione impugnata riguardo alla ritenuta configurabilità delle condotte di peculato in contestazione, anche sotto il versante dei relativi costituti soggettivi.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su motivi non fondati. Il che determina, per un verso, l’estinzione per prescrizione anche delle condotte di reato contestate al ricorrente maturate alla data del 26 settembre 2012; per altro verso, la conferma del giudizio di responsabilità per le condotte residue, con conseguente necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio da irrogare.
Da qui la disposta trasmissione degli atti alla Corte del merito, per procedere alla relativa rideternninazione.
Le condotte contestate al ricorrente rispondono a due differenti modalità di realizzazione delle ritenute attività di appropriazione.
2.1. Riguardano, in primo luogo, le operazioni di giroconto operate – dal dicembre 2010 all’aprile 2013 – dal conto intestato alla società amministrata dall’imputato e dedicato alla riscossione coattiva del RAGIONE_SOCIALE di Briatico (ultime tre cifre 650) in direzione di altri due conti, sempre nominativamente riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, uno dei quali parimenti dedicato al RAGIONE_SOCIALE di Briatico (oltre che a quello di Popoli, per la riscossione relativa alla Cosap di quest’ultima amministrazione).
Il tutto avrebbe riguardato movimentazioni per un portato complessivo di euro 421.588,52, somma che, secondo l’assunto accusatorio, sarebbe rientrata nel conto di partenza solo in parte per poi venire riversata alla tesoreria comunale nella minor misura di euro 139.000.
Da qui, un ammanco di euro 282.588,52.
2.2. Il secondo modulo di agiti illeciti, ricostruiti secondo l’impostazione accusatoria, riguarderebbe i pagamenti effettuati dal citato conto dedicato verso tre diversi soggetti, tutti inerenti ad asserite spese affrontate per l’attività riscossione coattiva demandata alla RAGIONE_SOCIALE. Condotte, queste, integranti fatti di reato già ritenuti estinti per prescrizione dai giudici di merito (pag. 13 della sentenza gravata, nella quale si dà atto di 103 giorni di sospensione).
Per tali condotte, la verifica di legittimità demandata a questa Corte mantiene attualità in ragione della pretesa risarcitoria azionata dal RAGIONE_SOCIALE di Briatico per il tramite della costituzione di parte civile.
Ciò premesso, le corpose censure esposte dai motivi di ricorso possono essere scrutinate unitariamente.
Il relativo assunto difensivo si fonda su tre essenziali snodi critici, suscettibil di una lettura sinergica.
In primo luogo, ad avviso della difesa, il disciplinare relativo alla riscossione coattiva conferita dal RAGIONE_SOCIALE di Briatico alla RAGIONE_SOCIALE, destinato ad integrare quello già contratto per l’attività di riscossione spontanea già in precedenza affidata alla medesima società per gli stessi tributi, per quanto complementare a quest’ultimo, non poteva recuperarne integralmente le regole: ciò per la ontologica differenza dei due compiti affidati alla concessionaria quanto ad oneri di contabilizzazione e riversamento, atteso che uno, quello riguardante l’attività spontanea di riscossione, a differenza dell’altro, non prevedeva alcun passaggio di fondi nella disponibilità dell’affidatario del RAGIONE_SOCIALE, ipotesi prevista, invece, per la riscossion coattiva, successivamente conferita, attraverso la creazione di un conto dedicato a detta incombenza.
La difesa, ad integrazione del superiore risvolto critico, ha poi rimarcato la non esclusività del conto dedicato riguardante la riscossione coattiva, il che dunque legittimava movimentazioni estranee all’incasso e al riversamento dei tributi incassati in favore della tesoreria comunale, in linea con il dato normativo di cui all’art. 3 legge n. 136/2010, anche e soprattutto con riguardo alle spese affrontate per la relativa attività di RAGIONE_SOCIALE appaltata al concessionario della riscossione.
Raccordandosi a tale ultimo argomento, è stata ribadita la ritenuta detraibilità a monte delle spese affrontate dal concessionario per la riscossione coattiva, aspetto normativamente imposto, quantomeno a far tempo dal maggio 2011, in forza del D.L. 70/11 (art. 7, comma 2, lett. gg septies), che, nell’assunto sotteso al ricorso e già palesato dal gravame di merito, porterebbe a ritenere che gli importi riversati al RAGIONE_SOCIALE dalla concessionaria sarebbero addirittura superiori a quanto effettivamente era dovuto, in linea con l’elaborato tecnico di parte acquisito agli atti.
4. Ad avviso della Corte, le superiori considerazioni non meritano condivisione e non portano, comunque, a scalfire il giudizio di responsabilità reso ai danni dell’imputato, malgrado abbiano trovato una implicita e parziale conferma nel ritenere dei giudici di appello (avuto riguardo al tema relativo alla detraibilità dell spese, ad avviso della sentenza impugnata e non del primo giudice, legittima seppur arbitrariamente realizzata: si veda, pag. 10, penultimo capoverso).
5. In primo luogo, va rimarcato, in linea con quanto sostenuto dalla sentenza appellata, che il disciplinare relativo alla riscossione coattiva, stipulato nel 2009 e tacitamente prorogato per gli esercizi successivi, prevedeva esclusivamente l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE concedente di retribuire il Concessionario con un compenso omnicomprensivo: l’aggio in tal senso riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE era infatti esplicitamente destinato a compensare “ogni e qualsiasi costo di gestione” correlato all’attività di riscossione (cfr. l’art 7 del detto disciplinare), con previs negoziale che, malgrado le innovazioni normative indicate nel ricorso, prive della capacità di etero-integrare le rispettive scelte convenzionali, non è stata mai formalmente rivista dalle parti.
Le spese affrontate dal concessionario, dunque, non potevano essere detratte a monte, perché tale possibilità non trovava conforto nella regolamentazione pattizia sottostante alla concessione conferita. Il che finisce per cristallizzare senza incertezze la responsabilità per le condotte, già prescritte, perché nel caso, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l’interversione funzionale alla corretta configurazione del reato contestato si è realizzata senza equivoci di sorta alla data
dei rispettivi pagamenti operati con i fondi ottenuti dalla riscossione dei contributi pervenuti nel conto dedicato alla attività di riscossione coattiva.
A ben vedere, del resto, si perviene alla stessa conclusione anche a ritenere che le spese, considerato il dato normativo sopravvenuto e soprattutto la prassi invalsa tra le parti (dalle due sentenze non emergono contestazioni contabili sulle spese detratte a monte nel tempo operate dal RAGIONE_SOCIALE), potessero essere computate in detrazione nel riversare il riscosso alla tesoreria, come sostenuto dalla difesa.
Sempre con riguardo alle condotte già coperte dalla prescrizione maturata nelle fasi di merito, le spese che il concessionario poteva detrarre a monte non potevano che essere quelle assentite, secondo puntuali indicazioni di normazione secondaria (si veda, per l’epoca di riferimento, il Decreto del ministero delle Finanze 21 novembre 2000 contenente specifiche tabelle di riferimento seppur inerenti, all’epoca della relativa normazione, ai soli concessionari del RAGIONE_SOCIALE riscossione a mezzo ruolo, punto di riferimento valutativo in assenza di altri appigli normativi); spese, queste, di certo estranee agli esborsi materialmente affrontati nel caso dal Concessionario, avvalendosi al fine di soggetti terzi (qui la RAGIONE_SOCIALE) secondo singole e specifiche pattuizioni negoziali inerenti a causali non compatibili con la sopra indicata tipizzazione normativa.
Il che, porta alla conferma, anche sotto questo versante, della sentenza impugnata per i fatti già prescritti, quantomeno sul versante della condotta materiale.
La ritenuta corriputabilità delle spese non muta poi il giudizio da rendere anche guardando ai giroconti delle somme accreditate sul conto dedicato all’attività di riscossione coattiva.
Su tali condotte, va detto:
che, come rimarcato nella sentenza gravata, il disciplinare di incarico relativo alla riscossione coattiva integrava quello già stipulato per la riscossione spontanea (art. 1) con espressa estensione al primo delle previsioni pattizie contenute nell’accordo da ultimo citato;
che il relativo capitolato di riferimento, come segnalato dalla Corte del merito (senza che il ricorso ne abbia contestato il portato) prevedeva un obbligo di rendicontazione con cadenza quindicinale gravante sul concessionario, si che, almeno guardando a tale dato, non poteva non ritenersi sussistente, in capo al concessionario, l’obbligo di contabilizzare, almeno in questi ambiti temporali, le spese rivendicate a rimborso, onere mai rispettato, malgrado l’essenzialità
dell’incombenza, altrimenti estranea ad ogni forma di verifica in capo all’ente di riferimento;
che il disciplinare relativo alla riscossione coattiva prevedeva il riversamento delle somme riscosse e pervenute al concessionario sul conto dedicato senza soluzione di continuità sicché ra tutto concedere, a voler comunque ritenere presente un discostamento temporale tra incasso e destinazione alla tesoreria comunale e fermo il dovere di rendicontazione delle spese portate in detrazione, tale momento esecutivo poteva ricondursi – a non volerne coordinare il portato ai termini di rendicontazione sopra indicati-, al più tardi, al trimest considerato dall’art. 19 dell’originario capitolato (sempre preceduto dalla citata rendicontazione contabile) o, dopo l’innovazione apportata dall’art. 7 sopra citato richiamato dal ricorso, “entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente” come dettato da tale previsione.
Ne emerge la marcata arbitrarietà della condotta del concessionario, che, a seguirne l’assunto sul tema della detraibilità delle spese affrontate per la riscossione, avrebbe trattenuto, sul riscosso da riversare, somme a tale titolo senza mai dare una giustificazione contabile del netto fatto confluire alla tesoreria comunale, in spregio a qualsivoglia interpretazione si intendesse assegnare al relativo dato normativo e negoziale.
Ancora più a monte, nel definire il tratto della materiale condotta appropriativa ascritta al ricorrente, assume un rilievo decisivo l’aspetto riguardante il rivendicato potere del concessionario di operare sul conto dedicato all’attività di riscossione coattiva perché, nell’assunto difensivo, non esclusivamente vincolato alla detta funzione.
9.1. Il disciplinare di riferimento non prevedeva espressamente la facoltà, per il concessionario, di utilizzare un conto destinato senza onere di esclusività rispetto all’incasso e al successivo riversamento all’ente impositore delle somme a tale titolo incamerate in forza dell’azione di riscossione coattiva.
Tale assetto negoziale, oltre a risultare più coerente con le connotazioni logicamente proprie dei conti destinati alla gestione del riscosso da tributi (rispetto ai quali è di immediata evidenza l’esigenza di evitare movimentazioni destinate a confondere la vincolatività della destinazione dei fondi, tanto che nella normativa successiva se ne è imposta la destinazione esclusiva per poi deviare verso il riversamento diretto all’ente delle somme riscosse tramite il concessionario), ebbe del resto a rimanere invariato anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 2, della legge 136 del 2010, successivo alla stipula del citato disciplinare, in parte
qua non destinata ad integrare automaticamente le pregresse situazioni negoziali che ad esse non si siano adeguate.
9.2. Vale rimarcare, sotto quest’ultimo versante, che l’art. 6, comma 2, della legge n. 187 del 2010, richiamato anche dalla difesa del ricorrente, ebbe espressamente a prevedere, in via di interpretazione autentica, che i contratti stipulati, come quello che qui interessa, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, andavano adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; disponeva, anche, che, in mancanza di una siffatta iniziativa, “ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti” dovevano intendersi “automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010”.
Previsioni, queste ultime, tra le quali non rientra quella riguardante la possibile destinazione non esclusiva del conto destinato rivendicata dall’imputato.
10. La confermata natura vincolata del conto destinato incide radicalmente sulla puntuale individuazione della condotta appropriativa realizzata dall’imputato tramite le citate operazioni di giroconto, finalizzate a sviare le somme detenute dal concessionario per la citata causale pubblicistica in termini del tutto distonici rispetto al coerente sviluppo dinamico della relativa risorsa finanziaria, funzionale al solo incasso e al successivo riversamento dell’incassato all’ente concedente, previa detrazione dell’aggio pattuito (e, come detto, se si vuole, anche delle spese, ma sempre sul presupposto di una coerente rendicontazione contabile del quantum trattenuto, nel caso mai operata).
Di contro, il trasferimento delle somme incassate in esecuzione dell’azione di riscossione in altri conti sempre riferibili al concessionario, ha dato di per sé luogo a quella situazione di confusione tra provviste e movimenti finanziari che si intendeva evitare con la previsione anche negoziale di un conto dedicato. Criticità, questa, da estendere pure ai giroconti operati in favore del conto della concessionaria riferibile anche al RAGIONE_SOCIALE di Popoli, per l’intrinseca anomalia delle relative operazioni, prive di una giustificazione logica rispetto alla funzione tipica del conto dedicato, resa ancor più evidente dal fatto che, così operando, in detto rapporto finivano per convivere arbitrariamente contributi riscossi ascrivibili a più amministrazioni.
11. Tali considerazioni contribuiscono, inoltre, a rendere indifferente, rispetto al ritenuto giudizio di responsabilità, il credito assertivamente vantato dalla società concessionaria nei confronti del omune concedente in ragione di quanto riversato al RAGIONE_SOCIALE di Briatico nell’ arco temporale coperto dall’imputazione.
Se per un verso, infatti, è pacifico che, nel torno di tempo in questione, gli importi riversati alla tesoreria comunale erano inferiori al portato nominale degli incassi pervenuti sul conto destinato alla riscossione coattiva, a prescindere e ben oltre la misura dell’aggio ldovuto alla RAGIONE_SOCIALE,che questa avrebbe potuto trattenere, in ogni caso il maggior credito sostenuto dalla consulenza di parte indicata nel ricorso finisce per non fare gioco nella specie: inerisce ad una situazione di fatto, essenzialmente legata alle spese che la società sostiene di aver affrontato per l’attività di riscossione, che potrebbe al più incidere sul piano della entità del risarcimento del danno da liquidare, senza tuttavia mettere in discussione la condotta appropriativa posta a fondamento dell’imputazione, nel caso sostanziata, in termini di irreversibile alterazione delle ragioni di detenzione delle somme riscosse, al momento dello storno operato tramite le dette operazioni di giroconto. E ciò a prescindere dal successivo riversamento (di parte) delle somme in questione al RAGIONE_SOCIALE, se del caso in termini di eventuale eccedenza rispetto al dovuto.
12.Infine, la macroscopica condotta distrattiva accertata, estranea a qualsivoglia appiglio normativo e affatto supportata sul piano convenzionale, apprezzata alla luce della professionalità dell’agente, peraltro coerente alla peculiare delicatezza del RAGIONE_SOCIALE svolto dalla società riferibile al ricorrente, rende parimenti infondate le censure proposte dal ricorso rispetto alla tenuta motivazionale della decisione gravata in punto di dolo, da ritenersi puntuale rispetto alle doglianze prospettate con l’appello ed esente da vizi interpretativi e logici, in quanto tale al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede.
13.Confermati i profili di responsabilità ascritti al ricorrente, ne consegue che, considerando i giorni di sospensione indicati in sentenza (senza che sul punto, nel valutarne la funzionalità, sia stata formulata alcuna obiezione difensiva con il ricorso che occupa) e alla luce del portato edittale vigente all’epoca dei fatti, devono ritenersi prescritte, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., per quanto già anticipato, tutte le condotte contestate al ricorrente consumate al 26 settembre 2012.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, con la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di quelle del grado affrontate dalla parte civile costituita.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, limitatamente alle condotte poste in essere anteriormente alla data del 26 settembre 2012.
Rigetta nel resto il ricorso e, visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità.
Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la rideterminazione della pena.
Condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE di Driatico, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 09/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME NOME