Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47139 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47139 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Rometta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado del 10 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., per essersi appropriato, quale pubblico ufficiale con la
qualifica di assistente capo della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Lori, tra il 23 febbraio e il 22 marzo 2018, dei beni depositati dai familiari dei detenuti in apposite cassette, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio: in particolare, per avere aperto, mediante un duplicato delle chiavi nella disponibilità del corpo di guardia, quelle cassette destinate alla custodia temporanea degli effetti personali dei familiari dei detenuti in visita, e per essersi così appropriato di denaro, sigarette e altri beni, sottraendoli a quei visitatori.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato i fatti accertati come peculato continuato e non anche come furto aggravato continuato, in quanto, in ragione del ruolo e delle funzioni assegnategli all’interno della casa circondariale, che non contemplavano la gestione dei colloqui dei detenuti con i familiari, il NOME non aveva compiti di vigilanza e custodia delle cose depositate nelle cassette di sicurezza dei familiari, sicché i relativi beni non si potevano ritenere nella disponibilità del prevenuto in ragione del suo ufficio o del suo servizio; nonché tenuto conto che le cose oggetto di appropriazione non appartenevano alla pubblica amministrazione, ma a soggetti privati.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché la condotta accertata non avesse offeso l’interesse della pubblica amministrazione alla propria integrità patrimoniale, tenuto conto che le cose oggetto di appropriazione erano di modesto valore: considerato, perciò, che una diversa impostazione avrebbe finito per costituire una non consentita interpretazione analogica ed estensiva della norma incriminatrice oggetto di addebito.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutando due volte i medesimi elementi fattuali e considerando che i singoli fatti accertati non sono di particolare gravità e che il COGNOME, incensurato, non ha mai frequentato ambienti criminali ed ha condotto sempre una vita onesta.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada rigettato.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che non supera il vaglio di ammissibilità la questione di fatto attinente all’asserito mancato accertamento delle specifiche mansioni che erano state affidate al COGNOME nella casa circondariale nella quale prestava servizio. La tematica, invero, non aveva costituito oggetto dell’atto di appello ed è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, con una sorta di sollecitazione ad un approfondimento fattuale non consentito in sede di giudizio di legittimità, che – come si avrà modo di chiarire nel prosieguo – in ogni caso non rileva ai fini della configurabilità del reato contestato.
Nel merito risulta accertati dai giudici di primo e di secondo grado, con conclusioni che non sono contestate dalla difesa, sia gli episodi di appropriazione da parte dell’imputato di alcuni beni che i familiari dei detenuti, prima di entrare nella sala colloqui del carcere di Locri per incontrare i propri congiunti, avevano depositato in apposite cassettine metalliche messe a disposizione dall’amministrazione penitenziaria; sia il fatto che il COGNOME, in ragione del non negato compito affidatogli di vigilanza sui detenuti in quella casa circondariale, aveva la disponibilità di un doppione delle chiavi di quelle cassette e poteva fare ingresso nei locali dove i visitatori, prima di incontrare i familiari detenuti depositavano i propri effetti personali.
2.2. Alla luce di tali elementi di conoscenza va disattesa la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in termini di furto aggravato anziché di peculato.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha fatto buon governo del principio di diritto, espressione del consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di peculato è configurabile, con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, laddove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio (in questo senso, tra le molte, Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018,
Pìeretti, Rv. 274282). Regula iuris che si è reputato essere validamente applicabile anche quando – come nella fattispecie è accaduto, senza che risulti accertato il compimento da parte dell’interessato di alcuna specifica condotta fraudolenta o di altra iniziativa illecita – il pubblico funzionario si sia trovato, p in base a consuetudini diffuse nell’ufficio nel quale lavora, nelle condizioni di entrare in possesso di denaro e di altri beni che, depositati dai visitatori del carcere in apposite cassettine predisposte dalla direzione dell’istituto, dovevano considerarsi a tutti gli effetti presi in custodia temporanea dall’amministrazione: quei beni erano così entrati nella disponibilità del NOME proprio in ragione del servizio da lui prestato, non in maniera casuale o per un evento fortuito, e neppure in forma propriamente illegale, ma nell’espletamento di un rapporto funzionale che gli aveva consentito di entrare nel possesso materiale di quegli oggetti (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161; Sez. 6, Sentenza n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458).
Non conduce a differenti conclusioni l’unica pronuncia – richiamata dalla difesa nel ricorso – che parrebbe porsi in termini contrari, secondo cui nel peculato il possesso del bene oggetto di appropriazione presuppone un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa in disposizioni di legge od organizzative, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto o occasionale, ovvero conseguente a un’espressa violazione delle norme disciplinanti il maneggio di denaro pubblico (Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 282290): in quanto sentenza collegabile alle peculiarità del caso trattato in quella occasione, nel quale la Cassazione ha finito per annullare con rinvio la sentenza di condanna relativa all’appropriazione da parte del pubblico funzionario, proprio perché non era stato compiutamente accertato la legittimità e il legame funzionale tra l’attività dell’imputato e la disponibilità dei beni oggetto di appropriazione.
3. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale non integra il delitto di peculato l’appropriazione di un bene che risulti privo di un valore economicamente apprezzabile (così, tra le molte, Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P. Rv. 274150), ma tale criterio ermeneutico è del tutto inapplicabile nel caso di specie nel quale al NOME è stato addebitato di essersi appropriato di taluni beni di valore non bene determinabile, ma anche di denaro per un importo complessivo di 175 euro.
4. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo del ricorso.
Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche la ripetitività delle condotte appropriative e la gravità di iniziative di un soggetto che aveva sfruttato le funzioni pubblicistiche affidategli, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis cod. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2023