Patteggiamento e Ricorso in Cassazione: i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta uno strumento deflattivo del processo penale di grande rilevanza. Tuttavia, le modalità di impugnazione della sentenza che ne deriva sono soggette a precisi limiti. Con la recente ordinanza n. 1201 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, dichiarando inammissibile un ricorso e ribadendo i confini del sindacato di legittimità in questa materia.
Il Caso: Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero. I motivi del ricorso, secondo la Suprema Corte, proponevano censure non consentite dalla legge e caratterizzate da una notevole genericità. L’appellante, di fatto, tentava di rimettere in discussione elementi che l’accordo processuale aveva già cristallizzato, senza sollevare questioni che potessero legittimamente essere esaminate in sede di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso sul Patteggiamento è Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la natura stessa del patteggiamento implica una rinuncia delle parti a contestare determinati aspetti del processo. L’accordo intervenuto tra accusa e difesa esonera infatti il pubblico ministero dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce tale accordo sia da considerare adeguatamente motivata sulla base di pochi, ma essenziali, elementi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una succinta descrizione del fatto, che può essere anche desunta dal capo d’imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. Il richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato.
4. La verifica della congruità della pena patteggiata, anche alla luce dei principi costituzionali sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bari si era attenuto a tali criteri. La sentenza impugnata aveva correttamente recepito l’accordo tra le parti, effettuando tutte le verifiche necessarie. Pertanto, secondo la Cassazione, la decisione del giudice di merito era incensurabile, e i motivi proposti dal ricorrente si configuravano come censure non ammesse dalla legge per questo tipo di provvedimento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma la limitata possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione della congruità della pena, elementi già definiti nell’accordo tra le parti e validati dal giudice di primo grado. Le uniche censure ammissibili sono quelle che riguardano vizi procedurali specifici o un’errata applicazione di norme sostanziali che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, come la presenza di cause di proscioglimento immediato. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo, essendo le vie di impugnazione successive notevolmente ristrette.
Quali sono i requisiti minimi di motivazione per una sentenza di patteggiamento?
Secondo la Corte, la sentenza è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, la conferma della corretta qualificazione giuridica, l’esclusione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena pattuita.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sollevavano censure non consentite dalla legge in caso di patteggiamento. L’accordo tra le parti definisce il quadro accusatorio e la pena, limitando fortemente le possibilità di impugnazione a vizi specifici non riscontrati nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Terlizzi il 18.09.1990
avverso la sentenza del 26/07/2023 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’ac della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da c sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giurid richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotes con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’ tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, COGNOME, Rv. 234824). A tale verifica si è a sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023
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