Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VELLETRI il 06/07/1979
avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20/03/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina applicava a NOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed € 1.800,00 di multa.
Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il giudice di merito, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati al ricorrente, ai fini giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile;
che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 – 01);
che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2025 7.9