Patteggiamento e Ricorso: i Limiti al Controllo del Giudice
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di questo rito speciale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del sindacato del giudice e sui motivi che possono portare all’inammissibilità del ricorso.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Fermo. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra le parti per una serie di reati, tra cui detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e mancata ottemperanza a un ordine di espulsione. La difesa dell’imputato ha adito la Suprema Corte, lamentando una presunta carenza di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, si sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati prima di ratificare l’accordo di patteggiamento.
L’Erronea Qualificazione del Fatto nel Patteggiamento
Il nucleo della questione ruota attorno alla possibilità di contestare in Cassazione la qualificazione giuridica di un reato dopo aver raggiunto un accordo sulla pena. La difesa sosteneva che il giudice avesse il dovere di verificare in modo approfondito la correttezza della fattispecie di reato individuata dall’accusa, anche in presenza di un accordo tra le parti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per la sua genericità. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: nel procedimento di patteggiamento, il controllo sulla corretta qualificazione del fatto è limitato ai soli casi di errore manifesto. Non è possibile, quindi, presentare un ricorso basato su errori valutativi in diritto che non siano palesemente evidenti dal testo stesso del provvedimento impugnato.
La Motivazione nella Sentenza di Patteggiamento
Un altro punto cruciale affrontato dall’ordinanza riguarda lo standard motivazionale richiesto per una sentenza di patteggiamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha affermato che il giudice si era correttamente pronunciato, sebbene in modo conciso.
La giurisprudenza di legittimità ammette infatti che, in caso di accordo tra le parti, la sentenza sia da considerarsi sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una succinta descrizione del fatto (che può essere dedotta dal capo d’imputazione).
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. Il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la presenza di cause di immediato proscioglimento.
4. La verifica della congruità della pena patteggiata, anche in relazione ai limiti costituzionali (art. 27 Cost.).
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva rispettato tali requisiti, rendendo le doglianze della difesa infondate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la genericità del motivo di ricorso, che non evidenziava un errore palese e immediatamente riscontrabile nella sentenza impugnata. L’accordo tra accusa e difesa nel patteggiamento esonera dall’onere della prova e cristallizza la qualificazione giuridica, salvo che questa non sia macroscopicamente errata.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il giudice di primo grado si era, di fatto, pronunciato sulla correttezza della qualificazione giuridica, adempiendo così al suo dovere di controllo nei limiti previsti per questo rito speciale. La motivazione, per quanto sintetica, era conforme ai dettami della giurisprudenza, che riconosce la natura negoziale del patteggiamento e ne adegua di conseguenza gli obblighi motivazionali del giudice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento per vizi legati alla qualificazione giuridica del fatto sono estremamente circoscritte. La difesa che intende percorrere questa strada deve essere in grado di dimostrare un ‘errore manifesto’, un errore di tale evidenza da non richiedere alcuna complessa analisi interpretativa. In assenza di ciò, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un’erronea qualificazione giuridica del fatto?
Sì, ma solo in casi limitati di ‘errore manifesto’, ovvero un errore che risulta palese dalla semplice lettura del provvedimento, senza che siano necessarie complesse valutazioni giuridiche.
Come deve essere motivata una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento)?
Secondo la Corte, è sufficiente una motivazione sintetica che includa una descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento e la verifica della congruità della pena.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ritenuto generico?
Se il motivo di ricorso è considerato generico e non evidenzia un errore manifesto, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/08/1997
avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di FERMO
le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, mancata ottemperanza all’ordine di espulsione.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione e dell’erronea applicazione della legge penale, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel presente caso, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 – 01).
Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sia pure in modo conciso come ammette la giurisprudenza di legittimità .
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 febbraio 2025
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