Patteggiamento e Ricorso in Cassazione: I Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno dei principali riti speciali del nostro sistema processuale penale, finalizzato a deflazionare il carico giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire la natura di questo istituto e, soprattutto, i limiti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo quali siano i confini del controllo di legittimità su una sentenza frutto di un accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, con la quale veniva applicata una pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero, secondo la procedura del patteggiamento. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata, detta de plano.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, affermando che era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, si fonda su principi consolidati in materia di patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle sentenze di patteggiamento.
La Logica dell’Accordo e l’Onere della Prova
Il primo punto chiarito dalla Corte è fondamentale: l’accordo tra le parti, che sta alla base del patteggiamento, esonera l’accusa dall’onere della prova. In un processo ordinario, spetta al Pubblico Ministero dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel patteggiamento, invece, questo non è necessario. L’accordo stesso, che implica una forma di ammissione di responsabilità in cambio di uno sconto di pena, costituisce il fondamento della decisione del giudice.
I Requisiti di una Motivazione Sufficiente nel Patteggiamento
Di conseguenza, anche la motivazione della sentenza che recepisce l’accordo è strutturata in modo diverso rispetto a una sentenza dibattimentale. La Corte ha specificato che una sentenza di patteggiamento è da considerarsi sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una succinta descrizione del fatto, che può essere desunta anche solo dal capo d’imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. Un richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato che imporrebbero un proscioglimento immediato.
4. La verifica della congruità della pena concordata tra le parti, anche in relazione ai principi costituzionali (art. 27 Cost.).
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era pienamente attenuta a questi criteri, risultando quindi incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio cardine del nostro ordinamento: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità particolare e può essere impugnata solo per motivi molto specifici, che non attengono al merito della colpevolezza. Il controllo del giudice non è volto a riesaminare le prove, ma a verificare la legalità dell’accordo, la corretta qualificazione del reato e l’adeguatezza della pena. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare l’accusa nel merito, in cambio dei benefici previsti dalla legge, e che le possibilità di rimettere in discussione la decisione sono estremamente limitate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici e non per contestare il merito della colpevolezza. Il ricorso è ammissibile, ad esempio, per vizi procedurali, per un’errata qualificazione giuridica del fatto o se la pena applicata è illegale, ma non per sostenere la propria innocenza.
Quali controlli effettua il giudice prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice non valuta le prove come in un dibattimento, ma deve verificare che non sussistano cause per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.), che la qualificazione giuridica del reato sia corretta e che la pena concordata tra le parti sia congrua e legale.
Cosa significa che nel patteggiamento l’accusa è esonerata dall’onere della prova?
Significa che il Pubblico Ministero non è tenuto a dimostrare la colpevolezza dell’imputato attraverso un processo con testimoni e prove. L’accordo raggiunto tra le parti è sufficiente a fondare la sentenza di condanna, poiché presuppone una forma di accettazione dell’accusa da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024