Patteggiamento: Guida ai Limiti del Ricorso in Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento venga dichiarato inammissibile, specialmente se basato su motivi generici.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un individuo condannato, tramite patteggiamento, a una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cosiddetto ‘spaccio di lieve entità’).
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione di legge per omessa motivazione: a suo dire, il giudice di merito non avrebbe spiegato perché non avesse disposto il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone l’assoluzione quando l’innocenza dell’imputato è palese.
La Decisione sul Ricorso contro il Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’appello contro una sentenza di patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale, ma è circoscritto a vizi specifici.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a una lamentela astratta, senza fornire alcun elemento concreto o fattuale che potesse far sorgere nel giudice il dubbio sulla sua colpevolezza. In assenza di tali elementi, la richiesta di una verifica sull’eventuale sussistenza di cause di non punibilità è stata ritenuta generica e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato la totale mancanza di specificità del motivo di ricorso. Le censure non indicavano alcun elemento di fatto che avrebbe dovuto spingere il giudice a considerare un’assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Un ricorso efficace deve essere fondato su basi concrete, non su mere ipotesi o doglianze astratte.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, i giudici hanno sottolineato che il motivo addotto non rientrava nel novero di quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i vizi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, escludendo contestazioni generiche sulla valutazione di merito. Di conseguenza, il ricorso era inammissibile per legge.
La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto cruciale per chi sceglie la via del patteggiamento: l’accettazione della pena concordata limita fortemente le possibilità di impugnazione successiva. Un ricorso in Cassazione può avere successo solo se si basa su vizi specifici e legalmente previsti, come un errore nel calcolo della pena o la mancanza dei presupposti per il rito stesso. Appellarsi genericamente alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., senza indicare elementi fattuali concreti a sostegno della propria innocenza, costituisce un’iniziativa processuale destinata all’insuccesso e può comportare ulteriori sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è consentito solo per i motivi specificamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le lamentele erano generiche, non indicavano elementi di fatto a supporto e sollevavano questioni estranee al catalogo dei motivi di impugnazione consentiti contro le sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa di chi lo ha proposto, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 06ZRANZ) nato il 08/06/2003
avverso la sentenza del 14/08/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avv)’o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di un anno e sei mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa per il reato d all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vi di motivazione in relazione all’omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclus sussistenza delle condizioni per l’emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 1 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di no punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di qu previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.