Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39269 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRIGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VERBANIA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Dalla querela presentata da NOME COGNOME, è nato il processo instaurato – dinanzi al Tribunale di Verbania, in composizione monocratica – a carico di NOME COGNOME, con imputazione ex art. 582 cod. pen.; dopo la costituzione delle parti e, dunque, dopo che la persona offesa COGNOME si era costituita parte civile, vi è stata la rimessione degli atti al Pubblico ministero, per essersi ravvisata la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 583 cod. pen., tale da rendere necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare.
1.1. La data fissata per la successiva celebrazione dell’udienza preliminare, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 583, primo comma n. 1) cod. pen., dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania, è stata mediante notifica effettuata a norma dell’art. 154, comma 1, cod. proc. pen.; All’udienza del 06/12/2013, il Giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato sentenza a carico di NOME COGNOME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.
1.2. La difesa di NOME COGNOME ha quindi instaurato un incidente di esecuzione, lamentando l’omessa notifica al proprio assistito del decreto di fissazione dell’udienza preliminare di cui sopra, culminata nell’emissione di sentenza di applicazione di pena.
1.3. Con ordinanza del 02/09/2021 pronunciata de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; l’istanza era volta ad ottenere, in forza del suddetto rilievo circa la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, la declaratoria di non esecutività della sentenza di patteggiamento n. 460/2013 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, o – in via subordinata – la restituzione in termini per impugnare tale sentenza.
1.4. k decisione assunta de plano dal giudice dell’esecuzione è stata annullata da questa Corte, sul rilievo dell’assunzione di un provvedimento carente della previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, fuori dei casi in cui ciò consentito, a norma dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
1.5. Con l’ordinanza indicata in epigrafe – a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 19/09/2023 – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania ha rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività, rilevando anzitutto trattarsi di nullità a regime intermedio, deducibile non oltre la pronuncia della sentenza di primo grado.
Ha peraltro rilevato, il giudice dell’esecuzione, la mancanza di interesse in capo alla parte civile, rispetto alla possibilità di impugnare una sentenza di
applicazione di pena, atteso che il difensore può avanzare richiesta di liquidazione delle spese sostenute davanti al Tribunale monocratico; con riferimento alle spese sostenute nel giudizio tenutosi dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, si verte invece in tema di lucro cessante, al quale non è consentito accordare tutela in momento successivo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo cumulativamente inosservanza di norme processuali la cui osservanza è prescritta a pena di nullità, con particolare riferimento agli artt. 154 commi 1 e 4, nonché 171 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., con conseguente inosservanza degli artt. 24 e 111 Cost., nonché 444 comma 2 e 670 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360 comma 1 lett. c) e b) cod. proc. pen.
La costituzione di parte civile mantiene intatta la sua efficacia, ex art. 76 cod. proc. pen., anche dopo la restituzione degli atti, dal Tribunale al Pubblico ministero. Non può trovare applicazione l’art. 180 cod. proc. pen., attesa l’inesistenza della citazione della parte civile, non venendo in rilievo, dunque, una mera nullità. Inoltre, non è stata notificata alla parte civile la sentenza applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., impedendole in tal modo di proporre impugnazione; il giudicato formatosi in relazione alla sentenza di cui sopra, in definitiva, deve ritenersi apparente.
La liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, davanti al Tribunale monocratico, non può che provenire dal Giudice dell’udienza preliminare. Vi è uno specifico interesse, infine, ad impugnare la sentenza di patteggiamento, che può essere dichiarata non passata in giudicato limitatamente agli effetti civili e non a quelli penali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La costituzione di parte civile, avvenuta dopo l’esercizio dell’azione penale, nel corso del giudizio innanzi al Giudice monocratico, resta valida ed efficace anche nella successiva fase processuale, conseguente alla restituzione degli atti al Pubblico ministero. La nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare alla parte civile, dunque, incide sulla garanzia del pieno contraddittorio. Non vi sono elementi che portino a ritenere che la nullità potesse essere eccepita ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., essendo non presente la parte legittimata a far valere l’invalidità; nemmeno può ritenersi che la parte civile avesse avuto tempestivamente conoscenza della celebrazione del giudizio. Vi è interesse a impugnare la sentenza, infine, in vista dell’ottenimento della liquidazione delle spese della fase del giudizio, conclusosi innanzi al Giudice monocratico, ma poi proseguito in sede di udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Si colloca fuori del sistema, in primo luogo, l’invocata declaratoria di non esecutivìtà della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., limitatamente alla sola parte civile, ossia fermi restando gli effetti penali. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come tale tipologia di sentenza produca esclusivamente effetti di tipo penale: il giudice, in tal caso, non decide in ordine alla domanda d natura risarcitoria proposta dalla parte civile, secondo quanto indicato dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., limitandosi ad emettere – a carico dell’imputato condanna al pagamento delle sole spese sostenute dalla parte civile.
Corretta è, comunque, l’affermazione secondo cui viene in rilievo una nullità a regime intermedio, vertendosi in tema di inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento in giudizio di una parte privata, ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; non vi è spazio, quindi, per ipotizzare la sussistenza di una nullità assoluta, non rientrando tale vizio in alcuna delle ipotesi contemplate dell’art. 179 cod. proc. pen. Deriva da tali premesse, allora, il fatto che la dedotta nullità non possa che essere ritenuta sanata, attraverso l’emissione della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Non è può essere prospettata, poi, l’adozione della procedura di correzione degli errori materiali, stante l’assenza di un errore propriamente detto.
È ovviamente noto a questo Collegio il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno statuíto come la mancata condanna dell’imputato alle spese sostenute dalla parte civile possa trovare la propria sanatoria, grazie al rimedio rappresentato dalla procedura della correzione dell’errore materiale (si veda Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, rv. 238426, a mente della quale: «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse»).
Tale principio di diritto, però, trova applicazione laddove vi sia stata una omissione di pronuncia, a fronte di specifica richiesta inoltrata – magari anche solo a mezzo della presentazione della nota spese – da parte della costituita parte civile. Una difforme situazione si prospetta, invece, nella concreta fattispecie, nella quale non è stata formulata dalla parte civile, naturalmente, alcuna richiesta di
liquidazione delle spese.
Quanto all’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, infine, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che – in tema di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen – sia ammissibile la proposizione di tale impugnazione, avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, per essere tale questione sottratta all’ambito dell’accordo delle parti. La limitazione dei motivi di impugnazione proponibili, avverso le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., concerne infatti esclusivamente quei segmenti della complessiva decisione che recepiscano il contenuto dell’accordo processuale, intervenuto tra il Pubblico ministero e l’imputato; le limitazioni stesse, al contrario, non influiscono sulle statuizion estranee a tale accordo, quali sicuramente sono quelle che attengono alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, rv. 278286; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, rv. 276900; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, rv. 276225; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, COGNOME, rv. 272342.). In sostanza, trattasi di questione in relazione alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità, che vengono dettate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Anche l’operatività, pienamente condivisa da questa Corte, di tali regole ermeneutiche, postula però pur sempre che una richiesta di liquidazione vi sia stata, in ordine alle spese spettanti alla costituita parte civile e che su tale istanz non sia intervenuta una decisione al momento dell’emissione di sentenza di patteggiamento. Ma una situazione del genere non si è concretizzata, nella vicenda ora sottoposta al vaglio della Corte, non essendo stata formulata, inevitabilmente, alcuna richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nemmeno è possibile, quindi ritenere che la parte civile possa essere restituita nei termini, in quanto legittimata – secondo gli auspici difensivi – al proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità, essendo essa rimasta assente dal giudizio.
Residua, in conclusione, soltanto una fondata pretesa di restituzione delle spese sostenute dalla parte civile; tale pretesa, in definitiva, non potrà che essere azionata dinanzi al giudice civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P .Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024.